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Circolare numero 64 del 17-3-1998.htm

  
Istituzione del modello DMAG per la dichiarazione della manodopera agricola OTI ed OTD-CI. Illustrazione delle modalità di compilazione. Abolizione dei modelli ACC1/OTI, ACC1/OTD-CI e ACC1/OTI-Diarie.   

DIREZIONE CENTRALE

CONTRIBUTI

 

Roma, 17 marzo 1998

Circolare n. 64

 

AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI

AI COORDINATORI GENERALI, CENTRALI E PERIFERICI DEI RAMI PROFESSIONALI

AI PRIMARI COORDINATORI GENERALI E PRIMARI MEDICO LEGALI

e, per conoscenza

AL PRESIDENTE

AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE

AL PRESIDENTE E AI MEMBRI DEL CONSIGLIO DI VIGILANZA

AI PRESIDENTI DEI COMITATI AMMINISTRATORI DI FONDI, GESTIONI E CASSE

AI PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI

AI PRESIDENTI DEI COMITATI PROVINCIALI

 

Oggetto:

Istituzione del modello DMAG per la dichiarazione della manodopera agricola OTI ed OTD-CI. Illustrazione delle modalità di compilazione. Abolizione dei modelli ACC1/OTI, ACC1/OTD-CI e ACC1/OTI-Diarie.

 

 

INDICE:

  1. Struttura e Caratteristiche del Modello DMAG
  2. Codice Azienda
  3. ipologia Aziendale
  4. Dichiarazione dei Lavoratori
  5. Dati Occupazionali e Retributivi
  6. Denunce di Retribuzioni agli effetti dell’art.8, c. 19, legge 537/24.12.93 e art.3, ter, legge 438/14.11.92
  7. Dichiarazioni di Responsabilità e Autorizzazione alla Riscossione dei Contributi Contrattuali
  8. Denunce di Variazioni

Per gli adempimenti relativi all’obbligo della dichiarazione trimestrale della manodopera OTI ed OTD-CI, che le aziende agricole sono tenute a presentare, entro il 25 aprile p.v., questa Direzione Generale ha istituito un nuovo modello di dichiarazione, denominato DMAG, che deve essere utilizzato a partire dal 1° trimestre ‘98.

Sono pertanto aboliti i modelli in uso ACC1/OTI, ACC1/OTD-CI ed ACC1/OTI Diarie.

I nuovi modelli saranno recapitati, come per il passato, alle aziende presenti negli archivi direttamente al loro domicilio e saranno disponibili in congruo numero presso le Sedi dell’Istituto, entro la seconda decade di marzo.

Per adempiere correttamente al loro obbligo le aziende dovranno attenersi alle istruzioni contenute nelle allegate modalità di compilazione del modello DMAG.

Alcuni esemplari del modello stesso sono stati già spediti alle Sedi, con plico a parte, per consentire agli uffici di prenderne conoscenza.

1) STRUTTURA E CARATTERISTICHE DEL MODELLO DMAG

Il modello DMAG (dichiarazione della manodopera agricola) si compone di due fogli, l’uno denominato DMAG/D (dettaglio) e l’altro DMAG/R (riepilogo).

Esso è concepito per la procedura di acquisizione della dichiarazione mediante lettore ottico. È predisposto per la dichiarazione sia degli operai a tempo determinato che di quelli a tempo indeterminato. Tuttavia le aziende che occupano sia lavoratori OTI che OTD devono continuare a presentare due distinte denunce (una per gli OTI ed una per gli OTD-CI).

Con il foglio DMAG/D è possibile dichiarare i dati anagrafici, gli elementi della base imponibile ed i dati necessari per l’aggiornamento della posizione assicurativa dei lavoratori.

Nel foglio DMAG/R devono essere riepilogati i dati riportati nel/nei DMAG/D utili per la determinazione dei contributi previdenziali.

2) CODICE AZIENDA

È previsto che il datore di lavoro indichi nel mod. DMAG il codice azienda, che è composto dal codice ISTAT della Provincia, dal codice ISTAT del Comune e dal numero progressivo azienda. Esso coincide con il codice indicato nel campo A2 o A3 della denuncia aziendale di cui all’art.5, D.lgs. n. 375 dell’11.08.93.

Pertanto nella dichiarazione deve essere denunciata la manodopera impiegata dall’azienda nei terreni riportati nel foglio 2 della denuncia aziendale.

3) TIPOLOGIA AZIENDALE

Per identificare il preciso regime contributivo a cui l’azienda è assoggettata, è prevista una tabella di codici numerici che devono essere riportati nell’apposito campo "tipo ditta" del modello.

In merito alla tabella dei codici si pone in evidenza che per le ditte in economia sono previsti i codici 06 e 13; il primo è riservato alle aziende che applicano i contratti collettivi nazionali di lavoro e i relativi contratti collettivi provinciali stipulati per gli operai agricoli e florovivaisti, il secondo è previsto per le aziende che applicano contratti collettivi nazionali di lavoro o contratti collettivi regionali o provinciali di lavoro diversi dai contratti degli operai agricoli e florovivaisti (es. Idraulico-Forestale).

Per le aziende con processi produttivi di tipo industriale ricadenti nella prima fattispecie è previsto il codice 14, per quelli rientranti nella seconda fattispecie il codice 15.

La distinzione delle due fattispecie si rende necessaria per consentire la corretta formazione del carico contributivo, con riferimento alla contribuzione associativa e contrattuale secondo le convenzioni previste dall’art.11 della legge 12.03.68 n. 334.

Giova precisare che, per le aziende inquadrate nel settore extra-agricolo per i soli contributi dovuti all’INAIL, è necessario indicare nella prima casella il codice di appartenenza (es. 06 ditta in economia) e nella seconda casella il codice 19, che è predisposto all’uopo per determinare il contributo esente INAIL. È questo l’unico caso in cui per la individuazione della tipologia aziendale sono utilizzati contestualmente due codici.

Per la denuncia da parte della stessa azienda di operai impiegati in attività non esenti INAIL, l’azienda deve presentare una distinta dichiarazione di manodopera.

4) DICHIARAZIONE DEI LAVORATORI

Per denunciare i dati anagrafici, i dati occupazionali e retributivi dei lavoratori occupati nel trimestre, è predisposto il quadro B del foglio DMAG/D. Con un foglio DMAG/D possono essere denunciati fino a quattro lavoratori, per ognuno dei quali è prevista un’apposita sezione.

L’azienda, che abbia la necessità di denunciare più di quattro lavoratori, dovrà compilare un ulteriore foglio. Se per uno stesso lavoratore una sezione non è sufficiente per dichiarare gli elementi tariffari, perché ad esempio il lavoratore ha prestato l’attività in più zone tariffarie nello stesso mese, si dovrà fare ricorso all’utilizzo della sezione successiva seguendo le specifiche modalità descritte nell’allegato.

In tale caso occorre ripetere nella sezione successiva lo stesso n. d’ordine attribuito al lavoratore nella precedente.

In merito alla denuncia degli elementi caratterizzanti il rapporto di lavoro, si fa presente che è contemplata la possibilità di dichiarare il parametro relativo all’area di inquadramento del lavoratore, coerentemente con le vigenti norme dei contratti collettivi.

5) DATI OCCUPAZIONALI E RETRIBUTIVI

Nella sezione sono predisposti appositi spazi per la dichiarazione dei dati occupazionali e retributivi, distintamente per ciascun mese del trimestre. Nel merito si pone in rilievo che le zone tariffarie in cui sono stati impiegati i lavoratori vengono specificate mediante codici numerici.

Anche per l’identificazione della normativa, che disciplina il rapporto di lavoro dell’operaio occupato (tipo contratto), è predisposta la tabella dei codici numerici. Al riguardo si fa presente che sono state previste le nuove tipologie dell’apprendista (03), dell’apprendista extra-comunitario (08), del lavoratore impiegato nei lavori socialmente utili (14).

I codici 03 e 08 non sono immediatamente operativi. Al riguardo si fa riserva di fornire successive istruzioni circa la regolamentazione dell’apprendistato agli effetti della contribuzione agricola e notizie dell’attivazione dei predetti codici.

Per denunciare la natura delle retribuzioni sono previste le seguenti sigle:

O - Per denunciare i dati occupazionali e retributivi inerenti a tutte le giornate lavorative effettivamente svolte o comunque retribuite, anche parzialmente, salve le fattispecie rientranti nelle seguenti sigle M e P.

M - Da utilizzare - anche ai fini della valutazione dei periodi di malattia generica, infortuni e malattie professionali in relazione alla previsione del D.lvo n. 564 del 16.09.96 art.1 - nei casi in cui l’imprenditore abbia corrisposto al dipendente per periodi di assenza dal lavoro causata da malattia generica, infortuni o malattie professionali, retribuzioni integrative delle indennità erogate, per gli stessi eventi dall’INPS, dall’INAIL, o retribuzioni previste dai contratti per il periodo di "carenza".

P - Da utilizzare nei casi - diversi da quelli precedentemente contemplati dalla sigla M - in cui per periodi di assenza dal lavoro causata da determinati eventi e comportanti sospensioni involontarie dal lavoro(es. Cassa integrazione salari), l’imprenditore abbia corrisposto al dipendente retribuzioni integrative delle indennità erogate per gli stessi eventi dagli Enti previdenziali.

Nelle "ISTRUZIONI" allegate, sono stati illustrati in maniera articolata gli adempimenti relativi alla dichiarazione delle retribuzioni.

Con la stessa dichiarazione l’azienda può denunciare operai a tempo determinato a retribuzione effettiva e a retribuzione convenzionale, avendo cura di indicare negli appositi campi per i primi le giornate e le retribuzioni, per i secondi soltanto le giornate. In questo caso deve essere lasciato in bianco il campo delle retribuzioni.

Alla luce delle nuove disposizioni in materia di indennità di trasferta (art.48, c.5, TUIR), divulgate con circ. INPS n. 263/1997, le somme corrisposte al lavoratore a questo titolo devono essere dichiarate, nella quota eccedente la parte coperta da esenzione, unitamente alle retribuzioni ordinarie.

Si è detto innanzi che i dati occupazionali e retributivi denunciati per singolo lavoratore nel foglio DMAG/D, devono essere riepilogati nel foglio DMAG/R per la determinazione e il calcolo dei contributi dovuti dall’azienda per la manodopera occupata nel trimestre.

È importante, nel procedere al riepilogo, porre la massima attenzione alle operazioni di aggregazione e sommatoria dei dati, così come descritte nelle allegate istruzioni. In particolare si vuole ora richiamare il criterio, illustrato nelle predette istruzioni, di aggregazione delle basi imponibili in rapporto alle zone tariffarie ed ai codici contrattuali, che in modo variabile agiscono sulla base imponibile stessa, nel procedimento di calcolo dei contributi.

6) DENUNCIA DI RETRIBUZIONE AGLI EFFETTI DELL’ART. 8, C. 19, L. 537/24.12.93 E ART. 3 TER, L. 438/14.11.92.

Ai fini della determinazione del contributo di solidarietà al Servizio Sanitario Nazionale, da calcolarsi sulla retribuzione corrisposta al lavoratore, eccedente l’importo di œ.40.000.000 fino al limite di œ.150.000.000 (nei casi in cui debba essere ancora riscosso), occorre tener presente che il codice contratto del lavoratore deve essere preceduto dal codice 4.

Per l’applicazione dell’aliquota aggiuntiva dell’1% a carico del lavoratore, sulla quota di retribuzione eccedente il limite annuo di œ.64.126.000, il codice contratto lavoratore deve essere preceduto dal cod.6.

In dettaglio, si vedano le modalità di compilazione del Mod. DMAG.

7) DICHIARAZIONI DI RESPONSABILITÀ E AUTORIZZAZIONE ALLA RISCOSSIONE DEI CONTRIBUTI CONTRATTUALI.

Il datore di lavoro al fine del mantenimento dei benefici e delle agevolazioni contributive deve rilasciare la dichiarazione di responsabilità ed autorizzare l’INPS alla riscossione dei contributi per la previdenza e l’assistenza integrative previste dai contratti collettivi, secondo quanto stabilito dalle convenzioni stipulate a norma dell’art.11, della legge 12.03.68, n. 334, barrando la casella "SI" del quadro F della prima sezione.

Per autorizzare l’INPS a riscuotere i contributi di assistenza contrattuale previsti dai contratti collettivi di lavoro, in base alle convenzioni stipulate ai sensi dell’art.11, della legge 12.03.68, n. 334, il datore di lavoro deve barrare il campo "SI" della seconda sezione. AL riguardo, si vedano in dettaglio le istruzioni alla compilazione del Quadro F delle allegate modalità di compilazione.

8) DENUNCE DI VARIAZIONI

Come è spiegato nelle istruzioni le denunce di variazioni con il Mod. DMAG sono possibili soltanto nei casi di denuncia di giornate e/o retribuzioni omesse. Per tutti gli altri casi si provvede mediante comunicazione alla sede da parte dell’azienda.

 

IL DIRETTORE GENERALE

TRIZZINO

 

 

 

Allegato alla circ.n.64 del 17/03/1998

 

 

MODALITÀ DI COMPILAZIONE DEL MODELLO DMAG AI FINI DELLA DICHIARAZIONE TRIMESTRALE DELLA MANODOPERA AGRICOLA OCCUPATA NELL’ANNO 1998

 

PRESENTAZIONE

Il modello DMAG è stato istituito per la dichiarazione della manodopera occupata dalle aziende agricole con rapporti di lavoro a tempo indeterminato, a tempo determinato e per i compartecipanti individuali. Le aziende potranno utilizzarlo, per la prima volta, per gli adempimenti relativi alle dichiarazioni il cui termine di scadenza è fissato alla data del 25 aprile 1998. I modelli ACC/1OTI ed ACC/1OTD-CI sono pertanto aboliti.

Il DMAG ha struttura e contenuti nuovi rispetto ai predetti modelli:

9 ottobre 1997).

Con il modello DMAG è possibile dichiarare le diarie eventualmente corrisposte agli operai a tempo determinato ed indeterminato, per cui è abolito il modello ACC1/OTI-DIARIE.

Il modello è predisposto per la denuncia della manodopera occupata a tempo indeterminato, come per quella assunta a tempo determinato. Tuttavia le aziende che occupano sia lavoratori OTI che OTD, devono continuare, come per il passato, a presentare due distinte denuncie (una dichiarazione per gli OTI ed una dichiarazione per gli OTD-CI).

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

Il modulo, che è stampato su carta autoricalcante, deve essere compilato sia nel foglio DMAG/D che nel DMAG/R e deve essere redatto in duplice copia. La prima copia deve essere presentata o spedita (fa fede la data di accettazione dell’ufficio postale) alla competente Sede Provinciale INPS entro il venticinquesimo giorno del mese successivo alla fine di ciascun trimestre. La seconda copia deve essere conservata dal datore di lavoro per gli eventuali controlli.

Entrambe le copie devono essere timbrate e la copia per il datore di lavoro, contrassegnata con la sigla dell’impiegato che le ha accettate.

L’azienda deve sempre presentare sia il foglio DMAG/D che il foglio DMAG/R.

La dichiarazione non è pertanto valida, allorquando l’azienda presenti all’INPS uno dei due fogli, omettendo la presentazione dell’altro.

Per le ditte che hanno già presentato la dichiarazione nell’anno precedente, l’INPS provvede ad inviare al loro domicilio i moduli necessari per i quattro trimestri dell’anno 1998. Presso le Sedi Provinciali INPS sono comunque disponibili ulteriori moduli, eventualmente occorrenti, sui quali devono essere riportati gli stessi dati prestampati dall’Istituto nel quadro A del DMAG. Il nuovo modello unico è ripartito in Quadri, Sezioni, Campi, Colonne e Caselle, per la compilazione dei quali è necessario osservare le seguenti istruzioni.

 

I) ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL FOGLIO DMAG/D

1-A) Compilazione del Quadro A

Nel campo dell’anagrafica aziendale sono prestampati, in base alla compilazione delle dichiarazioni di manodopera presentate nell’anno precedente, i dati anagrafici della ditta. Nel caso in cui vi siano errori nella prestampa oppure sia intervenuta una variazione nell’intestazione della ditta (cognome e nome o denominazione o ragione sociale) il modulo prestampato non deve essere utilizzato e deve essere riconsegnato alla Sede INPS, che provvederà a fornire i moduli in bianco, su cui andranno annotati tutti gli elementi utili per la nuova dichiarazione. Le aziende che iniziano la loro attività nell’anno 1998 devono riportare gli stessi dati dichiarati nella denuncia aziendale presentata ai sensi dell’art.5 del D.lvo n.375 dell’11 agosto 1993.

In tale quadro inoltre è previsto, sul margine destro lo spazio per l’apposizione - da parte dell’Ufficio - del timbro a datario attestante la data di presentazione.

Nel campo "codice fiscale" è prestampato il codice fiscale (nel caso di persona fisica) o di partita IVA o codice fiscale d’azienda (nel caso di persona giuridica) attribuiti dall’Amministrazione Finanziaria. Le aziende devono verificarne l’esattezza ed ove se ne riscontri l’inesattezza il modulo prestampato non può essere utilizzato e deve essere riconsegnato alla sede INPS, che provvederà a fornire un nuovo modulo in bianco.

Il "codice azienda" è composto dai codici: provincia, comune e progressivo azienda, ai quali si riferisce la dichiarazione di manodopera. Esso coincide con i codici indicati nel campo "A2" od "A3" della denuncia aziendale presentata dall’azienda ai sensi dell’art.5 del D.lvo n.375 dell’11.8.1993, che deve essere quindi integralmente riportato nell’apposito campo del modello DMAG/D. Con la dichiarazione di manodopera devono essere pertanto denunciati i lavoratori che nel trimestre sono stati occupati nei terreni riportati nel foglio 2 della stessa denuncia aziendale.

Indicare il trimestre e l’anno solare cui si riferisce la dichiarazione.

Per il trimestre è sufficiente indicare i numeri 1,2,3,4 a seconda che si tratti del primo, del secondo, del terzo o del quarto trimestre. Per l’anno indicare i quattro numeri.

È riservato alla indicazione della tipologia dell’azienda, onde permettere l’identificazione del preciso regime contributivo a cui l’azienda è assoggettabile. Il campo è suddiviso in tre caselle, la terza delle quali non deve mai essere utilizzata in quanto riservata all’ufficio. La casella 2 è utilizzata esclusivamente nel caso del codice 19 (azienda inquadrata nel settore extra-agricolo per i soli contributi dovuti all’INAIL); in tutti gli altri casi il codice identificativo dell’azienda deve essere riportato nella prima casella.

Il datore di lavoro deve riportare il codice che identifica la categoria aziendale della propria azienda sulla base della seguente tabella dei codici ditte:

01:

cooperative o consorzi esclusi i consorzi di bonifica;

02:

consorzi di bonifica;

03:

cooperative e consorzi di trasformazione manipolazione o commercializazione di prodotti agricoli rientranti nell’ambito di applicazione dell’art.2 della legge n. 240/1984;

04:

Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (Gestione ex Aziende di Stato delle Foreste Demaniali) Corpo delle Foreste o Organismi assimilati in quanto addetti a lavori di forestazione;

05:

riservato all’ufficio;

06:

ditte in economia che applicano i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro e i relativi Contratti Collettivi Provinciali di Lavoro stipulati per gli operai agricoli e florovivaisti;

07:

cooperative che eseguono lavori di forestazione;

08:

datore di lavoro che riveste la qualifica di coltivatore diretto;

09:

coopeative sociali e loro consorzi di cui alla legge 8.11.1991 n. 381;

10 e 11:

riservati all’ufficio;

12:

concedenti terreni a colonia o mezzadria per le sole giornate assunte dal colono/mezzadro;

13:

ditte in economia che applicano Contratti Collettivi Nazionali di lavoro o Contratti Collettivi Regionali o Provinciali di Lavoro diversi da quelli previsti dal cod. 06 e non rientranti nelle fattispecie contemplate nella presente tabella codici (es. Idraulico-Forestale);

14:

azienda in economia con processi produttivi di tipo industriale che applicano i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro e i relativi Contratti Collettivi Provinciali di Lavoro stipulati per gli operai agricoli e florovivaisti;

15:

azienda in economia con processi produttivi di tipo industriale che applicano Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro o Contratti Collettivi regionali o Provinciali di Lavoro diversi da quelli previsti dal cod.14 e non rientranti nelle fattispecie contemplate in alcun altro codice previsto nella presente tabella (es. Idraulico-Forestale);

16:

cooperative e loro consorzi di tipo industriale;

17:

cooperative sociali e loro consorzi di tipo industriale;

18:

cooperative, e consorzi di trasformazione, manipolazione e lavorazione di prodotti agricoli zootecnici e alimentari di tipo industriale (solo per operai a tempo indeterminato);

19:

azienda inquadrata nel settore extra agricolo per i soli contributi dovuti all’INAIL.

È stato precisato che la seconda casella è predisposta per l’uso del codice 19, riferito all’azienda inquadrata in settore extragricolo, per i soli contributi dovuti all’INAIL. In questo caso l’azienda deve denunciare tanto la tipologia, per la quale è previsto il particolare trattamento contributivo, indicando nella prima casella il correlativo codice (es.: codice 06 per ditta in economia; codice 08 per coltivatore diretto, etc.), quanto la specifica situazione di essere inquadrata in settore non agricolo per i soli contributi dovuti all’INAIL. Pertanto questa fattispecie rappresenta l’unica ipotesi in cui il contribuente dovrà utilizzare due caselle: nella prima indicherà il codice relativo alla tipologia e nella seconda indicherà il codice 19.

Il coltivatore diretto che, oltre ad assumere manodopera per la coltivazione del fondo rispetto al quale è stato riconosciuto tale, conduce altro fondo in economia è tenuto a produrre due dichiarazioni. Per i lavoratori subordinati che lo hanno coadiuvato nella coltivazione diretta, la dichiarazione deve essere contraddistinta dal codice ditta 08 e dal codice azienda corrispondente alla denuncia aziendale presentata ai sensi dell’art.5 del D.lvo n.375/93, relativa ai fondi coltivati direttamente dal titolare dell’azienda; per la manodopera impiegata nei fondi condotti in economia, la dichiarazione deve essere contrassegnata dal codice ditta 06 e dal codice azienda attribuito per la denuncia aziendale presentata per i fondi condotti in economia.

Il concedente che assume manodopera direttamente su un fondo concesso a mezzadria in presenza di contemporanea assunzione (nello stesso trimestre) anche da parte del mezzadro, dovrà produrre due dichiarazioni: una per la manodopera assunta direttamente (indicando il codice 06) e l’altra per la manodopera assunta dal mezzadro (indicando il codice 12). In entrambe le dichiarazioni dovrà essere indicato lo stesso codice azienda riportato nell’unica denuncia aziendale presentata a norma del precitato art.5.

Il campo "tipo denuncia" è composto di due caselle.

La prima casella è destinata alla indicazione della natura del rapporto di lavoro della manodopera alla quale si riferisce la presente denuncia. Difatti, le aziende che occupano sia lavoratori fissi che avventizi devono continuare, come per il passato, a presentare due distinte denunce.

Pertanto nella prima casella del campo "tipo denuncia" in- dicheranno i codici numerici:

1 - se la dichiarazione riguarda la manodopera a tempo determinato e/o compartecipanti individuali;

2 - se la dichiarazione riguarda la manodopera occupata a tempo indeterminato.

La seconda casella è predisposta per identificare la natura della dichiarazione.

La natura delle dichiarazioni può essere:

a) dichiarazione presentata per la prima volta per denunciare la manodopera occupata nel periodo di competenza (trimestre ed anno del quadro A). La dichiarazione mantiene tale caratteristica anche quando è presentata oltre i termini di scadenza, purché si tratti di prima dichiarazione riferita a quel trimestre di competenza. In questi casi la seconda casella non deve essere compilata ma lasciata in bianco.

b) dichiarazione presentata per denunciare spontaneamente variazioni agli elementi e ai dati precedentemente denunciati con le dichiarazioni di cui al punto a).

Si tratta di ipotesi in cui il contribuente intende denunciare variazioni riferentesi alla competenza di trimestri pregressi. La fattispecie, è bene precisare, ricorre soltanto nei casi in cui si voglia denunciare esclusivamente una variazione in aumento della base imponibile (retribuzioni e giornate).

In questo caso, nella casella 2 deve essere indicata la lettera V.

Barrare la casella qualora la manodopera denunciata sia stata retribuita in base ad accordi di riallineamento stipulati a livello provinciale ex art. 23 del D.lvo 24 giugno 1997 n.196.

Indicare il codice della sede di competenza.

Indicare il nome della sede INPS alla quale la dichiarazione è indirizzata.

1B) COMPILAZIONE DEL QUADRO B

Il quadro "B" si articola in più sezioni, predisposte per la denuncia degli elementi retributivi e dei dati anagrafici riferiti al lavoratore.

Per le dichiarazioni riferite alla manodopera OTI l’Istituto, sulla base dei dati risultanti dai Modd. ACC1/OTI disponibili in archivio, ha prestampato sul Mod. DMAG/D anche i dati anagrafici dei dipendenti per le aziende che occupano fino a quattro lavoratori.

Per le aziende che occupano più di quattro operai a tempo indeterminato, i dati anagrafici non vengono prestampati, perché l’azienda stessa possa utilizzare la modulistica in bianco, che è fornita nella forma del modulo continuo.

Per gli operai che hanno cessato l’attività lavorativa nel corso dell’anno 1997, il datore di lavoro deve compilare - limitatamente alla dichiarazione del primo trimestre 1998 - solamente i campi relativi agli accantonamenti concernenti il "trattamento di fine rapporto", seguendo le istruzioni dettate in relazione alla compilazione di tali campi (vedi oltre); con l’avvertenza di riportare nell’apposito campo la data di cessazione del rapporto di lavoro. Per i trimestri successivi deve ripetere la data di cessazione del rapporto di lavoro, lasciando liberi gli altri campi.

I nominativi dei nuovi assunti devono essere elencati di seguito a quelli prestampati.

Per la compilazione di questo quadro va tenuto presente quanto segue:

Indicare il numero progressivo dei lavoratori dichiarati. Qualora per la dichiarazione degli operai occorrano più Modd. DMAG/D il primo numero del 2^ Modulo deve essere successivo all’ultimo del 1^ Modulo.

Campo riservato al numero progressivo di pagina del Registro d’Impresa del lavoratore interessato. Qualora nel trimestre il lavoratore sia stato assunto e licenziato più volte, il datore di lavoro è tenuto a compilare una sezione del quadro B per ciascun rapporto di lavoro instaurato. In questo caso ripeterà nella sezione successiva lo stesso N.ORDINE attribuito al lavoratore e il CODICE FISCALE, indicherà il numero progressivo della pagina del Registro d’Impresa del rapporto di lavoro concernente i dati retributivi denunciati nella sezione stessa, compilerà data di assunzione e data di cessazione del rapporto stesso e i dati retributivi secondo le apposite istruzioni (vedi oltre), gli altri campi sono lasciati in bianco.

Indicare con la massima esattezza e chiarezza il codice fiscale del lavoratore, quale risulta dall’apposito certificato rilasciato dal Ministero delle Finanze, se non prestampato, tenendo presente che ogni errore può influire negativamente sulla posizione assicurativa dell’interessato.

Campo riservato all’indicazione del settore produttivo nel quale il lavoratore è impiegato. La categoria contrattuale del lavoratore va indicata mediante uno dei seguenti codici:

01

se appartiene a categoria contrattuale tradizionale;

02

se si tratta di florovivaista;

03

idraulico forestale;

04

dipendente consorzio di bonifica e miglioramento fondiario;

05

lattiero caseario;

06

avicolo;

07

ortofrutticolo;

08

giardiniere in ville private;

09

cooperative di trasformazione prodotti agricoli, zootecnici e lavorazione prodotti alimentari;

10

se appartiene a categoria diversa dalle precedenti.

Campo riservato a livello o area di inquadramento del lavoratore per indicare alternativamente la qualifica o il parametro. Utilizzare i seguenti codici:

01

per operaio comune;

02

per il qualificato;

03

per il qualificato super;

04

per lo specializzato;

05

per lo specializzato super.

 

Se viene denunciato il parametro è sufficiente trascrivere la numerazione prevista nei relativi contratti di appartenenza.

Indicare la data di inizio del rapporto di lavoro, coincidente con la data della pagina del Registro d’Impresa del lavoratore interessato.

Scrivere la data di cessazione del rapporto di lavoro, corrispondente alla data di cessazione indicata nella pagina del Registro d’Impresa, relativa al lavoratore interessato.

Se non prestampati indicare con la massima esattezza e chiarezza il cognome e nome del lavoratore, tenendo presente che ogni errore può’ influire negativamente sulla posizione assicurativa dell’interessato.

1.01.1938).

Indicare M o F secondo che si tratti di maschio o femmina.

La provincia di nascita del lavoratore va indicata mediante sigla automobilistica (RM per Roma); il comune per esteso. Per i lavoratori stranieri indicare lo Stato Estero di nascita lasciando in bianco il campo provincia.

È indispensabile indicare sempre il comune di residenza aggiornato del lavoratore, compreso il codice di avviamento postale.

 

DATI OCCUPAZIONALI E RETRIBUTIVI

(MESE, ZONA, TIPO RETRIBUZIONE, TIPO CONTRATTO, GIORNATE,

RETRIBUZIONI ED ACCANTONAMENTI)

Prima di compilare questa sezione del quadro B è indispensabile leggere attentamente tutte le avvertenze che seguono, e in particolare quelle concernenti la "Determinazione della retribuzione e relative modalità di dichiarazione".

Si fa presente che i dati occupazionali e retributivi devono essere esposti nel modulo, tenendo conto dell’ubicazione del terreno nel quale sono state effettuate le prestazioni lavorative, dei mesi del trimestre nei quali si è svolto il lavoro, della natura delle retribuzioni corrisposte ai dipendenti e della tipologia contrattuale del rapporto di lavoro.

Per la denuncia di questi dati occupazionali e retributivi sono riservati per ogni sezione tre appositi riquadri, ognuno dei quali è rigidamente riservato a ciascun mese del trimestre.

Nel campo "1° MESE DEL TRIMESTRE" indicare a lettere il primo mese del trimestre di competenza della dichiarazione (es. gennaio, aprile, luglio, ottobre a seconda che si tratti rispettivamente del primo, secondo, terzo o quarto trimestre dell’anno); nel campo "2^ MESE DEL TRIMESTRE" indicare a lettere il secondo mese ricadente nel trimestre (es. febbraio, maggio, agosto, novembre), nel campo "3^MESE DEL TRIMESTRE" indicare a lettere l’ultimo mese del trimestre (es. marzo, giugno, settembre, dicembre).

Distingue ai fini della determinazione dei contributi i dati occupazionali e retributivi del mese di pertinenza, secondo l’ubicazione del terreno nel quale è stato occupato il lavoratore.

La colonna è composta di due campi per ciascun trimestre. Indicare la zona tariffaria corrispondente ai terreni sui quali è stata impegnata la manodopera, utilizzando nel campo della colonna i seguenti codici numerici:

1 = (Fiscalizzata Nord) Per le aziende che hanno titolo alla fiscalizzazione degli oneri sociali ex art.1, comma 5, D.L. 19.01.1991 n.18, convertito con modificazioni nella legge 20.03.1991, n.89;

2 = (Fiscalizzazione Mezzogiorno) per i datori di lavoro che hanno diritto alla fiscalizzazione degli oneri sociali di cui all’art.14, comma 1, legge 1^ marzo 1986, n. 64 e successive modificazioni e integrazioni.

3 = (Zona Svantaggiata Nord) per le aziende agricole operanti in zone svantaggiate del Centro Nord di cui all’art.5 della legge 29 dicembre 1977 n. 984;

4 = (Zona Svantaggiata Sud) per i datori di lavoro agricolo che occupano manodopera per zone svantaggiate (ex art.5 della legge 29 dicembre 1977 n. 984) ricadenti nei territori di cui all’art.1 del T.U. delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno approvato con D.P.R. 6.3.1978, n. 218;

5 = (Territori Montani) per le aziende operanti nei territori montani di cui all’art.9 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 601.

Nell’ipotesi in cui lo stesso lavoratore, nello stesso mese abbia operato in due distinte zone tariffarie, il datore di lavoro dovrà utilizzare i due campi della colonna ed indicare i codici delle due zone tariffarie. Allorquando si verifichi la necessità di denunciare una terza zona il contribuente utilizzerà gli appositi campi della colonna zona della sezione successiva o, nel caso di anagrafiche lavoratori prestampate dall’Istituto, la prima sezione disponibile, avendo cura di riportare lo stesso numero d’ordine ed il codice fiscale del lavoratore. All’utilizzo dei predetti codici è possibile fare ricorso anche nei casi di ditte operanti in un comune parzialmente ricadente in territori del Mezzogiorno e con terreni a cavallo delle due parti e i datori di lavoro che utilizzano manodopera in trasferta in comuni ricadenti nei territori del Mezzogiorno.

Pertanto in questi casi, per la denuncia della manodopera, non è più necessario presentare due distinte dichiarazioni di manodopera.

È composta di due campi nei quali va indicato il codice che identifica la normativa che disciplina il rapporto di lavoro dell’operaio occupato. Nel campo tipo contratto, sulla stessa riga della zona tariffaria in cui è stato impiegato il lavoratore, deve essere riportato il codice relativo al contratto utilizzando la seguente tabella dei codici numerici:

01 -

Operaio tradizionale (LT) - operaio assunto con ordinario contratto di lavoro.

02 -

Operaio assunto con contratto di Formazione e Lavoro da Imprenditore del Mezzogiorno o da Imprenditore operante nelle circoscrizioni che presentano un rapporto tra gli iscritti alla 1^ classe delle liste del collocamento e popolazione residente in età da lavoro superiore alla media nazionale ex art.16 lett. a legge 451/94 (CG).

03 -

Operaio Apprendista (AP) - Operaio assunto con contratto di apprendistato.

04 -

Operaio tradizionale extracomunitario (LE).

05 -

Operaio socio svantaggiato di Cooperative Sociali legge n. 381/91 (SH).

06 -

Operaio assunto con Contratto di Formazione e Lavoro da Imprenditore del Centro-Nord ex art.16 lett.a, legge n. 451/94 (CG3).

07 -

Operaio extracomunitario assunto con Contratto di Formazione e Lavoro da Imprenditore del Mezzogiorno o da Imprenditore operante nelle circoscrizioni che presentano un rapporto tra gli iscritti alla prima classe delle liste di collocamento e popolazione residente in età da lavoro superiore alla media nazionale ex art.16, lett.a, legge n. 451/94 (LECG).

08 -

Operaio Apprendista extracomunitario (LEAP).

09 -

Extracomunitario assunto con Contratto di Formazione e Lavoro da Imprenditore del Centro Nord ex art.16, lett.a, legge n. 451/94 (LECG3).

10 -

Operaio di ruolo dipendente da Consorzio di Bonifica (LR).

11 -

Lavoratore già disoccupato da almeno 24 mesi sospeso dal lavoro e beneficiario di trattamento straordinario di integrazione salariale di un periodo uguale a quello suddetto, assunto da Imprenditore del Mezzogiorno ex.art.8, comma 9, legge n.407/90 (Q1).

12 -

Lavoratore già disoccupato da almeno 24 mesi sospeso dal lavoro e beneficiario di trattamento straordinario di integrazione salariale di un periodo uguale a quello suddetto assunto da Imprenditore del Centro Nord (Q2).

13 -

Lavoratrice madre che beneficia di ore di astensione giornaliera del lavoro nel 1^ anno di vita del bambino (RR).

14 -

Lavoratore impiegato in lavori socialmente utili a norma dell’art.14 D.L. 15.05.94 n. 299, convertito in legge 19.07.94, n. 451 e successive modificazioni (LSU).

15 -

Socio volontario di Cooperative Sociali legge n. 381/1991 (VS).

16 -

Lavoratore assunto dalle liste di mobilità con contratto non superiore all’anno art.8, c.2, legge n. 223/91 (MD).

17 -

Solo OTD nel caso che precede, qualora trattasi di extracomunitario (LEMD).

18 -

Qualora trattasi di lavoratore assunto dalle liste di mobilità con Contratto di Lavoro non superiore all’anno che durante lo svolgimento è trasformato a tempo indeterminato ex art.8, comma 2, legge n.223/91 (MI).

19 -

Qualora trattasi di lavoratore extracomunitario assunto dalla liste di mobilità con Contratto di Lavoro non superiore all’anno che durante lo svolgimento è trasformato a tempo indeterminato ex art.8 comma 2 legge 223/91(LEMI).

20 -

Compartecipante individuale (CI).

21 -

Compartecipante individuale extracomunitario (LECI).

22 -

Lavoratore extracomunitario già disoccupato da almeno 24 mesi sospeso dal lavoro e beneficiario di trattamento straordinario di integrazione salariale di un periodo uguale a quello suddetto, assunto da Imprenditore del Mezzogiorno ex art.8, comma 9, legge n. 407/90 (LEQ1).

23 -

Lavoratore extracomunitario già disoccupato da almeno 24 mesi sospeso dal lavoro e beneficiario di trattamento straordinario di integrazione salariale di un periodo uguale a quello suddetto, assunto da Imprenditore del Centro Nord (LEQ2).

24 -

Lavoratore disoccupato da meno di due anni ed assunto con contratto di reinserimento ex art.20, legge n.223/91 (Q3).

25 -

Lavoratore extracomunitario disoccupato da meno di due anni assunto con contratto di reinserimento ex art.20, legge n. 223/91 (LEQ3).

26 -

Lavoratore disoccupato da due o tre anni assunto con Contratto di reinserimento art.20, legge n. 223/91 (Q4).

27 -

.Lavoratore extracomunitario disoccupato da due o tre anni assunto con Contratto di reinserimento art.20, legge n. 223/91 (LEQ4).

28 -

Lavoratore disoccupato da oltre tre anni assunto con Contratto di reinserimento art.20, legge n. 223/91 (Q5).

29 -

Lavoratore extracomunitario disoccupato da oltre tre anni assunto con Contratto di reinserimento art.20, legge n. 223/91 (LEQ5).

30 -

Lavoratore assunto con Contratto di reinserimento rispetto al quale il datore vuole fruire dei benefici di pagamento dei contributi per un periodo pari al doppio di quello di effettiva disoccupazione del lavoratore art.20, comma 3, legge n. 223 del 23.07.91 (Q6).

31 -

Lavoratore extracomunitario assunto con Contratto di reinserimento rispetto al quale il datore vuole fruire dei benefici di pagamento dei contributi per un periodo pari al doppio di quello di effettiva disoccupazione del lavoratore art20, comma 3, legge n. 223 del 23.07.91 (LEQ6).

32 -

Lavoratore assunto dalle liste di mobilità con Contratto di lavoro a tempo indeterminato art.25, comma 9, legge n. 223/91 (IM).

33 -

Lavoratore extracomunitario assunto dalle liste di mobilità con Contratto di lavoro a tempo indeterminato art.25, comma 9, legge n. 223/91 (LEIM).

34 -

Operaio assunto con Contratto di formazione e Lavoro da imprenditore del Mezzogiorno ex art.16, lett. b, legge n. 451/94 (CGb).

35 -

Operaio assunto con Contratto di Formazione e Lavoro da Imprenditore del Centro Nord ex art.16, lett. b, legge n. 451/94 (CG3b).

36 -

Lavoratore extracomunitario assunto con Contratto di Formazione e Lavoro da Imprenditore del Mezzogiorno ex art.16, lett.b, legge 451/94 (LECGb).

37 -

Lavoratore extracomunitario assunto con Contratto di Formazione e lavoro da Imprenditore del Centro Nord a decorrere dal’1.1.91 ovvero ex art 16, lett. b, legge 451/94 (LECG3b).

È composta, per ciascun mese del trimestre, di due campi predisposti per specificare la natura delle retribuzioni erogate al lavoratore.

L’azienda deve indicare nell’apposito campo una delle seguenti lettere:

O - Per denunciare i dati occupazionali e retributivi inerenti a tutte le giornate lavorative effettivamente svolte o comunque retribuite, anche parzialmente, salve le fattispecie rientranti nelle seguenti sigle M e P. M - Da utilizzare - anche ai fini della valutazione dei periodi di malattia generica, infortuni e malattie professionali in relazione alla previsione del D.lvo n. 564 del 16.09.96 art.1 - nei casi in cui l’imprenditore abbia corrisposto al dipendente per periodi di assenza dal lavoro causata da malattia generica, infortuni o malattie professionali, retribuzioni integrative delle indennità erogate, per gli stessi eventi dall’INPS, dall’INAIL, o retribuzioni previste dai contratti per il periodo di "carenza". P - Da utilizzare nei casi - diversi da quelli precedentemente contemplati dalla sigla M - in cui per periodi di assenza dal lavoro causata da determinati eventi e comportanti sospensioni involontarie dal lavoro(es. Cassa integrazione salari), l’imprenditore abbia corrisposto al dipendente retribuzioni integrative delle indennità erogate per gli stessi eventi dagli Enti previdenziali.

Si tenga presente che, qualora per lo stesso lavoratore occorra denunciare per lo stesso mese, retribuzioni di tipo - O - - M - - P - , potranno essere utilizzati gli appositi campi della colonna tipo retribuzione della sezione successiva o, nel caso di anagrafiche prestampate dall’Istituto, la colonna tipo retribuzione della prima sezione disponibile, avendo cura di riportare il numero d’ordine ed il codice fiscale del lavoratore negli appositi campi.

Si precisa che la sigla - P - del tipo retribuzione può essere utilizzata dalle aziende che denunciano retribuzioni integrative per gli operai occupati a tempo indeterminato oppure a tempo determinato, ma per questi ultimi limitatamente a coloro per i quali, a decorrere dal 1^ gennaio 1998, i datori di lavoro sono tenuti a versare i contributi sulle retribuzioni effettive.

Viceversa, per gli operai a tempo determinato, la cui contribuzione è calcolata sul salario medio provinciale, devono essere utilizzate la sigla - O - per le giornate effettivamente svolte o comunque retribuite e la sigla - M - per le giornate retribuite in occasione di malattia, infortuni e malattie professionali.

La colonna giornate, composta di due campi, è prevista per la dichiarazione dei dati occupazionali del lavoratore.

Pertanto in corrispondenza dei codici distintivi delle zone territoriali in cui si è svolto il lavoro, le giornate mensili del lavoratore, devono esser riportate distintamente nei righi contrassegnati dal datore di lavoro con - O - - M - - P - seguendo le istruzioni della precedente colonna "Tipo Retribuzione". Il datore di lavoro che in alcune o in tutte le giornate utilizzi il dipendente per un numero di ore inferiore alla norma, o gli conceda permessi retribuiti di alcune ore, è tenuto a dichiarare le suddette giornate come se fossero state lavorate per intero, non essendo consentito denunciare frazioni di giornata.

Debbono essere considerate come svolte e pertanto denunciate assieme alle altre, anche le giornate che, sebbene non lavorate, sono state comunque retribuite in dipendenza di obbligo contrattuale (ferie, festività, permessi retribuiti in tutto o in parte ecc.), con esclusione, quindi, delle giornate non retribuite riguardanti assenze volontarie, scioperi, permessi non retribuiti ecc. In caso di effettuazione della cosiddetta "settimana corta" le giornate di effettivo lavoro vanno moltiplicate per il coefficiente 1,20, con arrotondamento del risultato per eccesso o per difetto, secondo che si tratti di frazione non inferiore o inferiore a 0,50. Ad esempio al lavoratore che ha svolto nel mese n. 17 giornate con orario "lungo", si attribuiranno n. 20 giornate (17 x 1,20 = 20,40 arrotondato a 20); a quello che ne ha fatte 18 se ne attribuiranno 22 (18 x 1,20 = 21,60 arrotondato a 22). Il numero delle giornate retribuite per festività soppresse devono essere denunciate, con le relative retribuzioni, anche se corrisposte all’operaio in periodo di assenza dal lavoro per malattia.

Per giornate di assenza dell’operaio dovute a donazione sangue, il datore di lavoro ha diritto a chiedere all’INPS il rimborso della retribuzione obbligatoria corrisposta, presentando apposita domanda al predetto Istituto. Tali giornate e le relative retribuzioni non devono essere dichiarate allorquando, per effetto della domanda stessa, l’onere retributivo si sia trasferito sull’INPS.

I campi della "colonna retribuzione" devono essere utilizzati per la dichiarazione delle retribuzioni del lavoratore, con l’obbligo di riportarle in corrispondenza dei righi O,M,P, in relazione alla loro natura, come definita nei precedenti paragrafi "tipo retribuzione" e "tipo giornate". Le retribuzioni non vanno denunciate ed il campo non deve essere compilato, naturalmente, nelle denuncie degli operai a tempo determinato, la cui contribuzione continua ad essere calcolata sulla base del Salario Medio Provinciale; per questi lavoratori il campo retribuzioni sarà lasciato in bianco.

In ogni caso le retribuzioni devono essere esposte omettendo le ultime tre cifre, già prestampate (scrivere, ad esempio, 1.600 in luogo di 1.600.000). Per la compilazione della presente colonna vanno osservate le seguenti istruzioni, stabilite in base alle disposizioni che disciplinano la determinazione della retribuzione imponibile contributiva e previdenziale.

La retribuzione che l’imprenditore è tenuto a dichiarare

è la retribuzione che costituisce, a norma di legge, la base imponibile contributiva e previdenziale. In proposito con l’art.6 del D.lvo 2.9.97 n. 314 è stato introdotto il principio in base al quale l’assoggettamento al prelievo contributivo dei redditi di lavoro dipendente avviene sulla medesima base imponibile determinata ai fini fiscali. Per redditi da lavoro dipendente vanno intesi i redditi che derivano da rapporti aventi per oggetto la prestazione di lavoro, con qualsiasi qualifica, alle dipendenze e sotto la direzione di altri.

Il reddito di lavoro che costituisce base imponibile per il calcolo dei contributi di previdenza e assistenza sociale è costituito, a norma dell’art.48 del T.U.I.R., da tutte le somme e valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta anche sotto forma di erogazioni liberali in relazione al rapporto di lavoro, salve alcune deroghe e particolarità previste nell’art.12, commi 4 e seguenti della legge 30.4.69 n. 153, come sostituito dall’art.6 del D.lvo n.314/97 (si veda circ INPS n. 263 del 24.12.97 .

Il datore di lavoro che corrisponde mensilmente acconti delle retribuzioni, liquidando il saldo a dicembre dell’anno successivo, deve denunciare la retribuzione mensile effettivamente dovuta, anziché l’importo dell’acconto versato.

Nel caso di riduzione dell’orario durante i mesi invernali prevista dai contratti, con recupero nei mesi estivi, vanno sempre denunciate le retribuzioni effettivamente corrisposte in ciascun mese, fermo restando il rispetto del minimo giornaliero imponibile ai fini previdenziali, rivalutato ai sensi della legge 26.09.1981, n. 537. Nel caso di licenziamento dell’operaio senza preavviso la retribuzione corrisposta a titolo di indennità di mancato preavviso e le relative giornate non lavorate devono essere dichiarate con la dichiarazione del trimestre (o dei trimestri) in cui l’operaio avrebbe lavorato qualora avesse ricevuto regolare preavviso.

Ogni altro eventuale emolumento corrisposto nel mese - come la tredicesima o la quattordicesima mensilità, gratifiche, premi, conguagli di retribuzione per competenze arretrate o per compartecipazioni alla suddivisioni dei prodotti, ecc.- deve essere dichiarato cumulativamente con la retribuzione del mese stesso ai sensi dell’art.12, c.9, della legge 153/69, sostituito dall’art.6, c.9, D.lvo n. 314/97. Nell’ipotesi in cui, per il mese, vi sia stata solo la corresponsione dei suddetti emolumenti, e non anche della retribuzione corrente, in quanto l’operaio non ha svolto alcuna attività, oppure sia stato in precedenza licenziato, occorre indicare il valore 0 (zero) nella casella delle giornate e l’importo complessivo di tali emolumenti nella casella delle retribuzioni.

Sono espressamente escluse dalla base imponibile: le somme corrisposte a titolo di trattamento di fine rapporto, le somme corrisposte in occasione della cessazione del rapporto di lavoro al fine di incentivare l’esodo dei lavoratori, i proventi e le indennità conseguite anche in forma assicurativa a titolo di risarcimento danni, le somme poste

a carico di gestioni assistenziali e previdenziali obbligatorie per legge, le somme e le provvidenze erogate da casse e fondi, gli importi soggetti a decontribuzione ai sensi dell’art.2 del D.L. 25.3.97 n. 67 convertito con modificazioni dalla legge 23.5.97 n. 135, i contributi e le somme poste a carico del datore di lavoro per il finanziamento di casse e fondi assicurativi e previdenziali previste dai contratti collettivi, i trattamenti di famiglia di cui all’art.3, c.3, lett. d) del T.U.I.R. Nel ricordare che l’elencazione dei casi di esclusione è tassativa, si fa presente che per la loro individuazione è necessario fare riferimento alle disposizioni contenute nella predetta circolare INPS n. 263/97. L’esenzione dall’imponibile dell’indennità di cassa e di maneggio di denaro, già prevista dalle previgenti norme, continua ad applicarsi sino a tutto l’anno 1998. A partire dall’1.1.99 tali emolumenti saranno pertanto assoggettati alle ordinarie contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale.

Non sono esclusi dalla base imponibile i rimborsi a piè di lista di spese sostenute per lavoro, fatta salva la normativa in materia di trasferta e di trasferimento. Sono escluse dalla base imponibile le spese anticipate per conto del datore di lavoro.

INDENNITÀ DI TRASFERTA

Per le trasferte iniziate dal 1° gennaio 1998 trova applicazione il nuovo regime contributivo a norma dell’art.48 comma 5 del T.U.I.R. (si veda circ. INPS 263/1997). Per effetto della predetta nuova disciplina giuridica, le somme corrisposte al lavoratore a titolo di Diarie, devono essere denunciate nella parte eccedente gli importi soggetti ad esenzione fiscale e contributiva. Esse vanno dichiarate insieme alle altre retribuzioni, percepite dal lavoratore, nel campo "retribuzioni" in corrispondenza della sigla "tipo retribuzione" contrassegnata dal datore di lavoro.

In materia di retribuzioni imponibili la nuova normativa di

cui all’art.6 del D.lvo 314/97 ha confermato le disposizioni previste dall’art.1 comma 1 della legge 389/89, in forza del quale la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale non può’ essere inferiore all’importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo, nonché il principio dell’osservanza dei minimali giornalieri di legge. Conseguentemente il datore di lavoro è sempre tenuto, a denunciare le retribuzioni imponibili contributive. Pertanto il datore di lavoro stesso deve dichiarare importi non inferiori al minimale giornaliero previsto dalla legge n. 537 del 26.9.81, art.1, allorquando al lavoratore egli abbia corrisposto retribuzioni inferiori al predetto minimale, ancorché tali retribuzioni siano state erogate nel rispetto dei contratti collettivi di lavoro.

CAMPI ACCANTONAMENTI

In tali campi devono essere dichiarati, solo nel primo trimestre 1998, le somme accantonate dal datore di lavoro per la corresponsione all’operaio del trattamento di fine rapporto ed aventi rilevanza per gli scopi di cui all’art.2 della legge 29.5.1982 n.297.

In particolare nel campo "ultimo anno" si deve indicare l’importo (arrotondato per eccesso o per difetto, ed espresso sempre in migliaia di lire, come si è innanzi indicato) dell’accantonamento relativo al servizio prestato dal lavoratore nel 1997, al netto sia dei contributi versati per conto del lavoratore medesimo al Fondo Pensioni dei lavoratori dipendenti ai sensi dell’art.3, penultimo comma della legge n.297/82, sia delle somme eventualmente erogate al lavoratore a titolo di anticipazione del trattamento di fine rapporto. La quota di anticipazione da detrarre va determinata in proporzione a quanto maturato dal lavoratore per l’accantonamento relativo al sevizio compiuto dal 1^gennaio ‘97 alla data della domanda di anticipazione.

Si rammenta che l’accantonamento dell’ultimo anno è escluso dalla rivalutazione di cui al comma 4 dell’art.2120 cc, nel testo sostituito dall’art.1 della legge 29.5.82 n. 297.

Nel campo "totale", invece, si deve indicare l’importo complessivo dell’accantonamento relativo all’ultimo anno, come sopra determinato, e degli accantonamenti relativi agli anni precedenti (questi ultimi comprensivi della rivalutazione di cui al comma 4 del citato art.2120 cc), sempre al netto dei suddetti contributi e delle eventuali anticipazioni.

I dati di cui trattasi devono essere dichiarati, come innanzi evidenziato, nel primo trimestre ‘98 anche per i lavoratori che hanno cessato il rapporto di lavoro nel corso o alla fine dell’anno 1997, ancorché in detto trimestre la ditta non abbia assunto alcun lavoratore; in tal caso l’apposita sezione del Quadro B deve essere compilata soltanto nei campi relativi all’anagrafica del lavoratore lasciando ovviamente in bianco i campi relativi ai dati occupazionali e retributivi.

Nel Modello DMAG/D sono state previste in calce al Modulo tre caselle che vanno compilate indicando i totali pagina relativi al numero delle giornate, al numero dei lavoratori ed al totale delle retribuzioni.

 

II) ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL FOGLIO DMAG/R

II A) Compilazione Quadro C

Nel quadro "C" riportare gli stessi dati del Quadro "A" di cui al foglio DMAG/D. Anche in questo quadro è previsto sul margine destro lo spazio per l’apposizione, da parte dell’ufficio, del timbro datario attestante la data di presentazione.

II B) Compilazione Quadro D

Il Quadro "D" si compone di tre sezioni, ognuna delle quali riferita ad un mese del trimestre oggetto della dichiarazione. Tali sezioni sono predisposte a righe numerate ed a colonne che devono essere compilate per dichiarare i dati utili alla tariffazione (zona tariffaria, codice contratto lavoratore, numero giornate e retribuzioni). Ciascuna sezione è concepita per consentire la dichiarazione della base imponibile, costituita dalle retribuzioni e dalle giornate, in rapporto alla zona tariffaria ed al tipo contratto del lavoratore, che rappresentano gli elementi che in modo variabile agiscono sulla base imponibile nel procedimento di calcolo dei contributi. Pertanto i dati retributivi occupazionali denunciati per singolo lavoratore nel foglio DMAG/D devono essere aggregati, procedendo alla sommatoria per zona tariffaria e per tipo contratto delle giornate e delle retribuzioni di tutti i lavoratori denunciati nello stesso DMAG/D. L’aggregazione delle giornate e delle retribuzioni va effettuata senza tener conto della distinzione fatta nella denuncia del DMAG/D tra rigo O, rigo M e rigo P; giornate e retribuzioni eventualmente denunciate nei righi O,M e P devono essere sommate tra di loro, tenendo ovviamente sempre presente le discriminanti della zona tariffaria e del tipo contratto del lavoratore.

Nel caso di denuncia di tipo 1 (DICHIARAZIONE DI OPERAIO A TEMPO DETERMINATO), contenente sia operai a salario convenzionale sia operai a retribuzione effettiva, il procedimento di aggregazione deve essere operato distintamente per le due fattispecie, procedendo alla somma delle giornate degli OTD a salario convenzionale da una parte e giornate e retribuzioni degli OTD a salario effettivo dall’altra.

Pertanto non vanno in nessun caso sommate tra di loro le giornate degli OTD a salario convenzionale con quelle degli OTD a salario effettivo. L’operazione è sempre effettuata, come detto sopra, tenendo conto delle discriminanti costituite dalla zona tariffaria e dal tipo contratto.

Per la compilazione delle sezioni relative ai dati occupazionali e retributivi vanno osservate le seguenti istruzioni:

Nel campo "I^ MESE DEL TRIMESTRE" della prima sezione indicare a lettere il primo mese del trimestre di competenza della dichiarazione (es.: gennaio, aprile, luglio e ottobre a seconda che si tratti rispettivamente del primo, secondo, terzo o quarto trimestre dell’anno), nel campo "II MESE DEL TRIMESTRE" della seconda sezione indicare a lettere il secondo mese ricadente nel trimestre (es.: febbraio, maggio, agosto, novembre), nel campo "III MESE DEL TRIMESTRE" della terza sezione indicare a lettere l’ultimo mese del trimestre (marzo, giugno settembre o

dicembre).

Indicare il numero dei lavoratori che nel mese sono stati occupati e per i quali sono dichiarati i dati retributivi e occupazionali.

COLONNA "Z.T." (ZONA TARIFFARIA)

La zona tariffaria distingue, ai fini della determinazione dei contributi, i dati occupazionali e retributivi del mese di pertinenza, secondo l’ubicazione dei terreni nei quali sono stati occupati i lavoratori.

In ogni campo della colonna va indicato un codice tariffario per ciascuna sommatoria di giornate e/o retribuzioni effettuate per zona tariffaria e per tipo contratto dei lavoratori, secondo le modalità precedentemente descritte. Pertanto, se per una stessa zona tariffaria vi sono, ad esempio, due sommatorie, in quanto in una stessa zona tariffaria sono stati occupati lavoratori con diverso tipo di contratto, si devono compilare due campi della colonna, riportando in entrambi i campi lo stesso codice zona tariffaria.

Per i codici delle zone tariffarie si vedano le istruzioni relative alla compilazione del campo "colonna zona tariffaria" del foglio DMAG/D, riportate nella prima parte.

Colonna "T.C." (tipo contratto)

Il tipo contratto identifica la normativa che disciplina il rapporto di lavoro dell’operaio occupato e distingue, ai fini della determinazione dei contributi, i dati occupazionali e retributivi del mese di pertinenza, secondo i tipi di contratti dei lavoratori oggetto della dichiarazione.

Nel campo "tipo contratto", in corrispondenza della zona tariffaria indicata sulla stessa riga, deve essere indicato il codice che identifica il tipo di contratto riguardante i lavoratori impiegati in tale zona tariffaria. I codici relativi a ciascun tipo di contratto sono elencati nella prima parte delle istruzioni relative al foglio DMAG/D campo "colonna tipo contratto".

Colonna "N. giornate"

La colonna è predisposta per la dichiarazione dei dati occupazionali dei lavoratori, relativi al mese di pertinenza, risultanti dalle sommatorie effettuate in base alle zone tariffarie ed ai tipi contratti. In ciascuna riga, in corrispondenza dei relativi codici "zona tariffaria" e "tipo contratto", dovrà essere riportato il numero totale delle giornate lavorate nel mese.

Colonna "Retribuzioni"

In tale colonna devono essere dichiarati i dati retributivi dei lavoratori a tempo indeterminato ed a tempo determinato con retribuzione effettiva, risultanti dalle sommatorie effettuate in base alle zone tariffarie ed ai tipi contratti.

In ciascuna riga, in corrispondenza dei relativi codici "zona tariffaria" e "tipo contratto", dovrà essere riportato il totale delle retribuzioni erogate nel mese di pertinenza.

Pertanto per il riepilogo dei dati relativi agli OTD a salario convenzionale il campo non dovrà essere compilato.

Riga (Totale)

In tale riga deve essere indicata la somma dei dati numerici riportati in ciascuna colonna.

Nel caso in cui le dieci righe predisposte per ciascun mese del trimestre non siano sufficienti per la dichiarazione dei dati aggregati, il datore di lavoro deve compilare un ulteriore foglio DMAG/R.

 

II C) COMPILAZIONE DEL QUADRO E

Ai sensi dell’art.9-bis, comma 2 del D.L. 29/3/91 n. 103, convertito con modifiche ed integrazioni nella legge 1/6/1991 n. 166, i datori di lavoro tenuti al finanziamento di Casse, Gestioni, forme assicurative e Fondi previsti da contatti collettivi o da accordi sindacali al fine di erogare prestazioni previdenziali e/o assistenziali a favore dei dipendenti, devono indicare in questo quadro la quota a loro carico del totale delle somme, al fine di cui sopra trimestralmente versate ed il numero dei lavoratori cui complessivamente ineriscono. Sulle somme è dovuto un contributo di solidarietà pari al 10% delle somme stesse.

II D) COMPILAZIONE DEL QUADRO E1

L’art.2 del D.L. 25.3.1997, n. 67 convertito nella L. 23.5.1997 n. 135 stabilisce che sono escluse dalla base imponibile le erogazioni previste dai contratti collettivi aziendali, ovvero di secondo livello, delle quali sono incerti la corresponsione o l’ammontare e la cui struttura sia correlata dal contratto collettivo medesimo alla misurazione di incrementi di produttività, qualità ed altri elementi di competitività assunti come indicatori dell’andamento economico dell’impresa e dei suoi risultati (vedi circ. INPS n. 132 del 12.6.97 . Le erogazioni sono assoggettate ad un contributo di solidarietà del 10%, a carico del datore di lavoro, devoluto alle gestioni pensionistiche cui siano iscritti i lavoratori.

Il datore di lavoro dovrà procedere, per ciascun mese di competenza della dichiarazione, alla determinazione per ogni lavoratore della quota da non assoggettare alla ordinaria contribuzione, bensì alla prevista aliquota ridotta. Nel campo "N. lav." dovrà essere indicato il numero totale dei lavoratori che nel trimestre hanno percepito le erogazioni soggette a decontribuzione. Nel campo "Importi" sarà indicato cumulativamente il totale delle suddette erogazioni.

II E) COMPILAZIONE DEL QUADRO E2

Ai sensi dell’art.2 commi 18,19,20 e 21, L. 29.12.1995 n. 549 le imprese con più di 15 dipendenti sono tenute a versare a favore del Fondo Prestazioni Temporanee dell’Istituto un contributo aggiuntivo pari al 5% della retribuzione eccedente il limite individuale delle 40 ore settimanali (vedi circ. INPS n. 246 del 10.12.96 . Nel campo "N.Lav" il datore di lavoro dovrà indicare il numero dei lavoratori per i quali è dovuto il pagamento di tale contributo.

Nel campo "Importi" deve essere, invece, riportato l’ammontare complessivamente erogato nel trimestre a titolo di retribuzione per lavoro straordinario, effettuato oltre la quarantesima ora settimanale, agli operai a tempo indeterminato ed agli operai a tempo determinato con retribuzione effettiva.

II F) COMPILAZIONE DEL QUADRO F

Nel Quadro F barrare il campo "SI" della prima sezione per dichiarare di aver diritto alla fiscalizzazione degli oneri sociali ed alle altre agevolazioni contributive, sussistendone i presupposti previsti dalla vigente normativa e di rispettare la legislazione sul collocamento e gli obblighi derivanti dai contratti collettivi. Il datore di lavoro, barrando il campo "SI", autorizza inoltre l’INPS a riscuotere i contributi per la previdenza e l’assistenza integrative previsti dai contratti collettivi di lavoro, secondo quanto stabilito dalle convenzioni stipulate a norma dell’art.11 della legge 12.03.68, n. 334.

La mancata applicazione del segno equivale a dichiarazione negativa.

Si fa presente che, in caso di dichiarazione negativa, il datore di lavoro perde il diritto alle riduzioni contributive, previste dalla vigente legislazione (Cfr. Circ. n. 119 del 27.05.97 .

Si chiarisce che i contributi per la previdenza ed assistenza integrative sono posti in riscossione soltanto nei confronti delle aziende, che applicano i contratti collettivi stipulati dalle Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori e dei Datori di Lavoro, che hanno sottoscritto le convenzioni ex-art. 11, legge 12.03.68, n. 334. Per le aziende che non rientrano in questa fattispecie il contributo non è riscosso, ancorché sia stato barrato dal Datore di Lavoro il campo "SI" del Quadro F. In proposito si veda quanto descritto per la compilazione del campo "tipo ditta" del Quadro A, in merito ai codici 06,13,14 e 15.

La mancata apposizione del segno equivale a dichiarazione negativa.

 

A V V E R T E N Z E

La dichiarazione deve essere firmata in calce dal titolare di impresa, quale datore di lavoro, o dal legale rappresentante. In caso di omissione la dichiarazione sarà considerata nulla in quanto carente della attestazione di veridicità dei dati denunciati e dell’assunzione delle relative responsabilità.

I fogli DMAG devono essere numerati progressivamente nella apposita casella a partire dai fogli DMAG/D. Nell’ultimo foglio DMAG/R nell’apposito campo verrà indicato il numero totale di pagine di cui è composta la dichiarazione. Detto numero deve coincidere con il progressivo pagina.

 

S A N Z I O N I

Chiunque ometta di presentare la dichiarazione o la presenti incompleta, reticente o infedele, in ciascuna delle sue parti, ivi compresi i codici fiscali propri e dei lavoratori dipendenti, è passibile di sanzioni amministrative cumulabili secondo la vigente legislazione. Se da tali fatti è derivata la mancata od una minore imposizione di contributi, il datore di lavoro è tenuto altresì al pagamento, oltre che dei contributi evasi, di una somma aggiuntiva nella misura stabilita dalle vigenti disposizioni legislative.

 

DENUNCIA DI RETRIBUZIONI AGLI EFFETTI DEL CONTRIBUTO DI SOLIDARIETÀ EX-ART. 8, C.19,-LEGGE 537 DEL 24.12.1993

Le aziende che sono tenute, ancora per l’anno 1998, al pagamento del contributo di solidarietà al Servizio Sanitario Nazionale sulla parte di retribuzione corrisposta al lavoratore eccedente l’importo di œ.40.000.000 fino al limite di œ.150.000.000 annue, per effetto di quanto disposto dall’art.8 c.19, legge 537/93, devono osservare le seguenti specifiche istruzioni:

Compilazione del foglio DMAG/D Quadro B

Nel mese in cui la retribuzione percepita, dal lavoratore, determina il superamento del limite minimo dei 40.000.000, la quota di detta retribuzione, eccedente il limite minimo di 40.000.000, deve essere denunciata distintamente, avendo cura di far precedere il codice contratto dal codice 4.

Tale codice deve essere ripetuto per la denuncia di tutte le successive retribuzioni del lavoratore.

Compilazione del foglio DMAG/R Quadro D

Le retribuzioni di cui sopra, contraddistinte dal codice 4 posto innanzi al tipo contratto, devono essere riportate distintamente in un rigo del Quadro "D" del Modello DMAG/R, facendo precedere sempre il codice contratto dal codice 4. Pertanto dette retribuzioni non devono essere aggregate per zone e tipo contratto con le altre retribuzioni.

 

DENUNCIA RETRIBUZIONI SOGGETTA ALL’ALIQUOTA AGGIUNTIVA EX-ART.3, TER, LEGGE 438, DEL 14.11.1992

Per l’applicazione dell’aliquota aggiuntiva nella misura di un punto percentuale a carico del lavoratore, sulla quota di retribuzione eccedente il limite annuo di œ.64.126.000 il datore di lavoro dovrà attenersi alle seguenti istruzioni:

Compilazione del foglio DMAG/D Quadro B

Nel mese in cui si verifica il superamento del previsto limite, il datore di lavoro deve denunciare distintamente la quota di retribuzione eccedente il limite, avendo cura di far precedere il codice contratto dal codice 6. Il codice 6 deve essere sempre indicato per la denuncia delle successive retribuzioni mensili.

Compilazione del foglio DMAG/R Quadro D

Le retribuzioni di cui sopra, contraddistinte dal codice 6 posto innanzi al tipo contratto, devono essere riportate distintamente in un rigo del Quadro "D" del Modello DMAG/R, facendo precedere sempre il codice contratto dal codice 6.

Pertanto dette retribuzioni non devono essere aggregate per zona e tipo contratto con le altre retribuzioni.

 

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO NEI CASI DI "DICHIARAZIONE DI VARIAZIONE"

Il presente Modello può esser utilizzato dai datori di lavoro che, in periodo successivo alla presentazione di qualsiasi dichiarazione trimestrale, intendano denunciare spontaneamente variazioni:

a) di numero giornate e/o retribuzioni, che determinino un aumento della base imponibile; b) variazioni di dati relativi ai Quadri E,E1 e E2.

SI AVVERTE CHE IL MODELLO PUÒ ESSERE UTILIZZATO SOLTANTO PER LE DICHIARAZIONI DI VARIAZIONI DEI DATI OCCUPAZIONALI E RETRIBUTIVI DICHIARATI PER LA MANODOPERA OCCUPATA A DECOR-RERE DALL’1.1.1998; PERTANTO ESSO È UTILIZZABILE, A QUESTO FINE, A PARTIRE DAL SECONDO TRIMESTRE ‘98 PER LE VARIAZIONI DEL PRIMO TRIMESTRE ‘98; LE VARIAZIONI RICADENTI SU PERIODI TRIMESTRALI ANTERIORI AL 31.12.97 SARANNO EFFETTUATE CON APPOSITE COMUNICAZIONI ALLA COMPETENTE SEDE INPS (VEDI OLTRE).

 

VARIAZIONI SUB A)

L’azienda, nella fattispecie sub A), per la compilazione del nuovo Modello seguirà le seguenti istruzioni:

Essa dovrà compilare i Quadri "A" e "C" del Modello, riportando i dati della precedente dichiarazione con l’avvertenza che nel campo "tipo denuncia" seconda casella, dovrà essere indicato il codice "V" (variazione).

Compilazione Quadro B del foglio DMAG/D

Nel Quadro "B" del Modello DMAG/D nelle apposite sezioni devono essere riportati tutti i dati riguardanti l’anagrafica del lavoratore già denunciati con la precedente dichiarazione. Dovrà, inoltre, essere indicato il mese interessato alla variazione mentre gli altri mesi non devono essere riproposti.

In relazione al mese interessato alla variazione devono essere compilati campi "Zona", "Tipo Retribuzione" e "Tipo Contratto", riportando le stesse informazioni fornite a mezzo della denuncia interessata alla procedura di variazione.

Per la compilazione dei campi "Giornate" e "Retribuzioni" che possono essere interessate alla variazione, si dovranno osservare le seguenti istruzioni a seconda della fattispecie denunciata:

1) L’azienda intende denunciare variazioni di giornate e retribuzioni:

Nei campi "Giornate" e "Retribuzioni" si devono indicare rispettivamente le giornate e le retribuzioni omesse. 2) L’azienda intende denunciare solo le retribuzioni omesse:

Nel campo "Giornate" indicherà a caratteri numerici la cifra "0"; nel campo "Retribuzioni" denuncerà le retribuzioni omesse.

3) L’azienda denuncia solo le giornate omesse:

Questo tipo di variazione riguarda soltanto gli operai a tempo determinato a salario convenzionale. In questo caso nel campo "Giornate" si devono indicare le giornate omesse e lasciare in bianco il campo "Retribuzioni".

Per la denuncia di giornate omesse di operai a tempo indeterminato e di operai a tempo determinato a salario effettivo si vedano le apposite istruzioni (vedi oltre).

4) Si denuncia un rapporto di lavoro, in precedenza omesso: il datore di lavoro compilerà integralmente una delle sezioni del Quadro "B" del Modello DMAG/D con i dati afferenti al lavoratore interessato.

Compilazione Quadro D del foglio DMAG/R

Per la compilazione del Quadro "D" è necessario che l’azienda si attenga alle istruzioni precedentemente fornite in merito nelle presenti modalità di compilazione.

 

VARIAZIONI SUB B)

L’azienda nella fattispecie sub B) per la denuncia di dati relativi ai Quadri E, E1 e E2 dovrà:

Compilerà il Quadro interessato alla variazione lasciando in bianco i restanti campi del Modello.

 

COMUNICAZIONI DI VARIAZIONI

Fuori dalle ipotesi trattate nel precedente paragrafo, non è ammessa la presentazione di una denuncia di variazione con Modello DMAG, in quanto, come si è più volte precisato, queste riguardano le variazioni in aumento delle giornate e delle retribuzioni.

L’azienda dovrà invece presentare un’apposita comunicazione alla competente Sede dell’INPS, quando le variazioni riguardano ad esempio, una delle seguenti ipotesi: