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Circolare numero 88 del 31-5-2004.htm

  
Anno 2004. Sintesi delle principali innovazioni in materia di contribuzione. Aliquote contributive di CUAF e MATERNITÀ per le aziende ex municipalizzate e le aziende speciali.   

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Direzione Centrale

delle Entrate Contributive

 

 

 

Ai

Dirigenti centrali e periferici

 

Ai

Direttori delle Agenzie

 

Ai

Coordinatori generali, centrali e

Roma, 31 Maggio 2004

 

periferici dei Rami professionali

 

Al

Coordinatore generale Medico legale e

 

 

Dirigenti Medici

 

 

 

Circolare n.  88

 

e, per conoscenza,

 

 

 

 

Al

Presidente

 

Al

 Vice Commissario Straordinario

 

Al

Presidente e ai Membri del Consiglio

 

 

di Indirizzo e Vigilanza

 

Al

Presidente e ai Membri del Collegio dei Sindaci

 

Al

Magistrato della Corte dei Conti delegato

 

 

all’esercizio del controllo

 

Ai

Presidenti dei Comitati amministratori

 

 

di fondi, gestioni e casse

 

Al

Presidente della Commissione centrale

 

 

per l’accertamento e la riscossione

 

 

dei contributi agricoli unificati

 

Ai

Presidenti dei Comitati regionali

 

Ai

Presidenti dei Comitati provinciali

 

 

OGGETTO:

Anno 2004. Sintesi delle principali innovazioni in materia di contribuzione. Aliquote contributive di CUAF e MATERNITÀ per le aziende ex municipalizzate e le aziende speciali.

 

 

SOMMARIO:

Riepilogo delle  disposizioni che determinano variazioni delle aliquote contributive dovute dai datori di lavoro.

 

 

 

Con circolare n. 11 del 22 gennaio 2004  (punto 1.1) sono state illustrate alcune delle novità introdotte dalla legge 24 dicembre 2003, n. 350 (finanziaria 2004) in merito alla contribuzione di finanziamento dei trattamenti straordinari di integrazione salariale e di mobilità dovuta dalle imprese commerciali che occupano da 51 a 200 dipendenti, dalle agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, e dalle imprese di vigilanza.

Con la presente circolare si fornisce un quadro riepilogativo in materia di contribuzione in vigore per l'anno 2004.

 

1 Contributo IVS

 

1.1 Generalità dei datori di lavoro.

Nessuna variazione è prevista per l'anno 2004.

Il consueto incremento biennale di 0,50 punti percentuali (1) previsto per i datori di lavoro che non hanno raggiunto l'aliquota di finanziamento del FPLD gestito dall'INPS, fissata nella misura del 32% (2), si applicherà dal 1.1.2005.

 

1.2 Particolarità

1.2.1 Aziende agricole. Operai a tempo determinato e indeterminato.

Il Decreto Legislativo 16.4.1997 n.146 "Attuazione della delega conferita dall'art.2, comma 24, della legge 8 agosto 1995, n.335, in materia di previdenza agricola" - G.U. 9.6.97, n. 132) stabilisce, all’art 3 comma 1 “Disposizioni in materia contributiva”, che "A partire dal 1° gennaio 1998 le aliquote dei contributi dovuti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti dai datori di lavoro agricolo che impiegano operai a tempo indeterminato e a tempo determinato ed assimilati sono elevate annualmente nella misura di 0,20 punti percentuali a carico del datore di lavoro e di 0,50 punti percentuali a carico del lavoratore sino al raggiungimento dell'aliquota contributiva prevista dall'articolo 3, comma 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335, per gli altri settori produttivi nelle misure rispettivamente previste per i datori di lavoro e i lavoratori".

Per effetto della norma sopra citata, poiché la quota a carico del lavoratore ha già raggiunto, al 1.01.2002 l’aliquota piena (8,54%), l’incremento opera limitatamente alla quota di 0,20 punti percentuali a carico del datore di lavoro (3).

Pertanto, dal 1 gennaio 2004, le aliquote afferenti tali settore sono fissate nella misura appresso indicata:

 

Aliquota IVS da GENNAIO 2004

Totale

a carico del lavoratore

26,40% (compr. 0,11% quota base)

8,54%

 

La misura del contributo dovuto dagli apprendisti risulta fissata al 5,54%.

 

 

1.2.2 Equipaggi delle navi da pesca iscritte nei registri delle navi minori e dei galleggianti (art. 9, legge n. 413/1984).

L'art. 9 della legge 26 luglio 1984, n. 413 "Contributi obbligatori dovuti dalle aziende della pesca" dispone che "Per le aziende del settore della pesca, esercitata con le navi di cui alla lettera b) dell'articolo 5 della presente legge (iscritte nei Registri delle navi minori, aventi le caratteristiche di cui all'articolo 1287 del Codice della Navigazione) l'aliquota contributiva, afferente al Fondo pensioni lavoratori dipendenti relativamente agli equipaggi delle navi stesse, è dovuta nella misura stabilita per le aziende del settore agricolo di cui all'art. 12 della legge 3 giugno 1975, n. 160 e successive modificazioni ed integrazioni".

Alla luce di quanto esposto dal richiamato articolo 9, nel calcolo delle aliquote di tale settore, si deve tener conto delle stesse disposizioni in materia contributiva stabilite dal citato decreto legislativo n. 146/97.

Tale adeguamento prevede che l'aliquota medesima sia elevata, annualmente, nella misura di 0,20 punti percentuali a carico del datore di lavoro e di 0,50 punti percentuali a carico del lavoratore, sino al raggiungimento dell'aliquota complessiva del 32 per cento (cui si deve aggiungere lo 0,70 % ex GESCAL) di cui all'art.3 coma 23 della legge n. 335/1995, come previsto per gli altri settori produttivi.

Per effetto della norma sopra citata, poiché la quota a carico del lavoratore ha già raggiunto, al 1.01.2002 l’aliquota piena (in questo caso 8,89%), l’incremento opera limitatamente alla quota di 0,20 punti percentuali a carico del datore di lavoro (4).

Pertanto, dal 1 gennaio 2004, le aliquote afferenti tale settore sono fissate nella misura appresso indicata:

 

Aliquota IVS da GENNAIO 2004

Totale

a carico del marittimo

27,10 %(compr. 0,70 ex GESCAL)

8,89%

 

 

1.2.3 Aziende di trasformazione o manipolazione di prodotti agricoli zootecnici e di lavorazione di prodotti alimentari con processi produttivi di tipo industriale.

Lo stesso articolo 3 del citato decreto legislativo n. 146/97, al comma 2, stabilisce che "Per le aziende singole o associate di trasformazione o manipolazione di prodotti agricoli zootecnici e di lavorazione di prodotti alimentari con processi produttivi di tipo industriale l'adeguamento, di cui al comma 1, è fissato in 0,60 punti percentuali a carico del datore di lavoro e in 0,50 punti percentuali a carico del lavoratore, con decorrenza dal 1° luglio 1997".

Per effetto della norma sopra citata, poiché la quota a carico del lavoratore ha già raggiunto, al 1.7.2001 l’aliquota piena (8,54%), l’incremento opera limitatamente alla quota di 0,60 punti percentuali a carico del datore di lavoro (5).

Pertanto, dal 1 gennaio 2004 e dal 1 luglio 2004, le aliquote afferenti tale settore sono fissate nella misura appresso indicata:

 

Aliquota IVS da GENNAIO 2004

Totale

a carico del lavoratore

29,20% (compr. 0,11% quota base)

8,54%

 

 

Aliquota IVS da LUGLIO 2004

Totale

a carico del lavoratore

29,80% (compr. 0,11% quota base)

8,54%

2 Contributo CUAF

In merito alla contribuzione in parola, si ricorda che la legge 23 dicembre 2000, n. 388 ha introdotto, all'art. 120, un esonero dall’aliquota contributiva per assegni per il nucleo familiare dovuta dai datori di lavoro pari a 0,80 punti percentuali.

Le modalità operative sono state illustrate con la circolare n. 52 del 6 marzo 2001, cui si rimanda per gli opportuni approfondimenti.

 

3 Contributi CUAF e MATERNITÀ dovuti dalle aziende ex municipalizzate e aziende speciali per i lavoratori iscritti all’INPDAP.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha recentemente reso noto il parere del Consiglio di Stato che ha confermato l’obbligo delle contribuzioni in questione nella misura in essere anteriormente al decreto ministeriale 21/2/1996 (armonizzazione delle aliquote contributive).

 

Contributo CUAF

6,20 %

(con l’applicazione dell’esonero 0,80 di cui al punto 2)

 

Contributo di MATERNITÀ

dovuto dalle aziende industriali

Fino al 30/06/2000

1,23 %

Dal 1/7/2000

1,03%

 

Contributo di MATERNITÀ

dovuto dalle aziende commerciali

Fino al 30/06/2000

1,01 %

Dal 1/7/2000

0,81%

 


4 Cooperative di cui al DPR 30/4/1970, n. 602 che versano la contribuzione IVS sulla retribuzione effettiva.

Come è noto, per gli organismi cooperativi che, ai sensi dell'art. 6, ultimo comma, del DPR 602/1970, hanno optato per il versamento della contribuzione IVS sulla retribuzione effettiva, la contribuzione previdenziale per i soci viene versata applicando le aliquote previste per i settori di appartenenza su due basi imponibili: sulla retribuzione effettiva si applica l'aliquota dovuta al FPLD e sulla retribuzione convenzionale si applicano le restanti aliquote di finanziamento delle prestazioni cosiddette "minori" (6).

Per i predetti organismi cooperativi trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 27 comma 2-bis della legge n. 30/1997 (vedi precedente punto 1.1), le quali prevedono che l'incremento dell'onere contributivo scaturente dal trasferimento di aliquota di 4,43 punti percentuali trova graduale applicazione con la cadenza biennale fissata da tale disposizione.

Al riguardo si rammenta che, per l’anno 2003, le cooperative di cui sopra hanno incrementeranno l’aliquota di finanziamento del FPLD da calcolare sulla retribuzioni effettive nella misura di 0,50 punti percentuali.

Pertanto anche per l’anno 2004, la quota residua da calcolare sulla differenza tra la retribuzione effettiva e la retribuzione convenzionale di cui al decreto legislativo 423/2001 (già ex art. 4 del DPR 620/70) è pari a 2,43 punti percentuali (codice "R250" quadro "D" modello DM10/2) (7).

L’incremento biennale di 0,50 punti percentuali, richiamato al precedente punto 1.1, si applicherà dal 1.1.2005 e comporterà la riduzione all’1,93 % dell’importo da indicare con il codice R250.

 

 

 

Il Direttore Generale

Crecco

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________

 

Note:

1) Art.27 comma 2-bis della legge 28 febbraio 1997 n.30

2) Art.3 comma 23 della legge 8 agosto 1995, n.335

3) Vedi la circolare n. 194 del 22/9/1997, la circolare 45 del 25/2/1998, la circolare n. 23 del 9/2/1999, la circolare 12 del 20/01/2000, la circolare 35 del 15/2/2001, la circolare 47 del 5/3/2002  e la circolare 23 del 3/2/2003. Da ultimo vedi circolare n. 53 del 19/3/2004.

4) Vedi la circolare n. 196 del 23/9/1997, la circolare 45 del 25/2/1998, la circolare n. 23 del 9/2/1999, la circolare 12 del 20/01/2000, la circolare 35 del 15/2/2001, la circolare 47 del 5/3/2002 e la circolare 23 del 3/2/2003. Da ultimo vedi circolare n. 53 del 19/3/2004.

5) Vedi la circolare n. 194 del 22/9/1997, la circolare 45 del 25/2/1998, la circolare n. 23 del 9/2/1999, la circolare 12 del 20/01/2000, la circolare 35 del 15/2/2001, la circolare 47 del 5/3/2002 e la circolare 23 del 3/2/2003. Da ultimo vedi circolare n. 53 del 19/3/2004.

6) Vedi la circolare n. 77 del 25/03/1997(punto 1.2 e seguenti).

7) Vedi la circolare n. 21 del 3/02/2004  (punto 2.1.2).