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Prestito pluriennale diretto per iscritti Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali e al personale di Poste Italiane SpA iscritto alla Gestione Fondo Credito ex IPOST

Il servizio permette di inviare la domanda di prestito pluriennale per i dipendenti e pensionati iscritti alla Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali e il personale Poste Italiane SpA iscritto alla Gestione Fondo Credito ex IPOST.
Rivolto a:
Categorie
Pensionati- Dipendenti privati- Dipendenti pubblici- Amministrazioni, Enti e Aziende
Cassa di appartenenza
-
Età
-
Il servizio è presente anche in

Pubblicazione: 3 aprile 2017 Ultimo aggiornamento: 17 aprile 2023

Cos'è

I prestiti pluriennali si possono richiedere per affrontare documentate necessità personali e/o familiari, riportate nelle motivazioni di cui all’elenco allegato al Regolamento.

A chi è rivolto

Possono richiedere i prestiti pluriennali:

  • i dipendenti pubblici e i pensionati iscritti alla Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali (cd. Fondo Credito GDP);
  • il personale di Poste Italiane SpA in attività di servizio iscritto alla Gestione Fondo Credito ex IPOST.

La prestazione è concessa nei limiti delle disponibilità finanziarie previste annualmente nel bilancio dell’Istituto.

Per i prestiti erogati ai pensionati da Istituti bancari o società finanziarie in regime di convenzione, dietro cessione del quinto, l’INPS non è parte del contratto che viene stipulato tra il soggetto richiedente e l’istituto bancario /finanziario. L’INPS in tal caso applicherà solo la trattenuta sulla pensione; la competenza alle trattenute sulla pensione è della Direzione Centrale Pensioni – Area trattenute, di questo Istituto.

Come funziona

DECORRENZA E DURATA

Il prestito può avere durata quinquennale, da restituire in 60 rate mensili, o decennale da restituire in 120 rate mensili. La prima rata di ammortamento viene trattenuta a partire dal secondo mese successivo a quello di erogazione della somma.

La restituzione avviene con rate mensili costanti trattenute in busta paga.

Il dipendente, con restituzione di una cessione quinquennale o decennale in corso, ha la facoltà di richiedere anche la concessione di un piccolo prestito in misura ridotta secondo le seguenti modalità:

  • piccolo prestito pari a una mensilità da restituire in 12 mesi;
  • piccolo prestito pari a due mensilità da restituire in 24 mesi;
  • piccolo prestito pari a tre mensilità da restituire in 36 mesi;
  • piccolo prestito pari a quattro mensilità da restituire in 48 mesi.

Gli iscritti alla Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali e alla Gestione Fondo Credito ex IPOST, nei limiti della quota cedibile, possono chiedere un nuovo prestito pluriennale anche in presenza di trattenuta su busta paga o cedolino della pensione contro cessione del quinto.

Nel caso di iscritto in attività di servizio alla Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali, se il debitore passa alle dipendenze di un’altra amministrazione pubblica, per la prosecuzione della ritenuta mensile, l’ufficio che provvede alle ritenute comunicherà alla nuova amministrazione i dati del prestito, il conto delle ritenute eseguite e dei versamenti effettuati all’INPS.

Per gli iscritti a tutte le gestioni, in caso di cessazione dal servizio con diritto a pensione, prima che sia estinto il prestito, l’efficacia dello stesso prosegue sul trattamento pensionistico con trattenuta non superiore al quinto, valutato al netto delle ritenute erariali. Se la trattenuta mensile è superiore al quinto della pensione, l'istituto ricalcola il piano di ammortamento recuperando la quota eccedente sul TFR / TFS, applicando sino al momento della maturazione del diritto al pagamento del medesimo TFR / TFS interessi semplici, nella misura del tasso d'interesse applicato al prestito.

In caso di cessazione dal servizio senza diritto a pensione oppure con pensione differita, prima che sia estinto il prestito, il residuo debito del prestito in corso di ammortamento verrà recuperato dall'INPS sul TFR / TFS.

Qualora la cessazione dal servizio, anziché a una pensione o altro assegno continuativo equivalente, dia diritto a una somma una volta tanto, a titolo di indennità o di capitale assicurato a carico dell’amministrazione o di un istituto di previdenza o di assicurazione, tale somma è trattenuta fino alla concorrenza dell’intero residuo debito per cessione.

Nel caso di incapienza delle predette indennità, il debito residuo deve essere versato direttamente dal debitore.

Il decesso del beneficiario del prestito estingue ogni obbligazione. L’INPS non procede nei confronti degli eredi per il debito rimanente.

QUANTO SPETTA

La rata mensile non può superare un quinto dello stipendio o della pensione.

Sull’importo lordo del prestito gravano:

  • un tasso di interesse nominale annuo in relazione alla gestione di appartenenza del richiedente, consultabile nella allegata tabella a destra della pagina (TAN GDP; TAEG IPOST; TAEG GDP);
  • un’aliquota per spese di amministrazione dello 0,5%;
  • un premio fondo rischi applicato per fasce di età alla scadenza e di durata del prestito, secondo la tabella allegata all’ultima pagina del regolamento prestiti.

L’importo delle spese di amministrazione e l’importo relativo all’aliquota prevista per il Fondo rischi vengono trattenuti all’atto dell’erogazione del prestito.

Le tabelle riepilogative dei TAN e dei TAEG distinti per singola gestione di appartenenza del richiedente è possibile consultarle tra gli allegati.

Relativamente all’applicazione del TAEG, si precisa che i tassi relativi hanno uno scopo puramente orientativo e possono variare in relazione alle condizioni specifiche del richiedente al momento della concessione.

Il pagamento della prestazione avviene con accredito sul conto corrente postale o bancario indicato dal richiedente, che per il pensionato iscritto alla Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali corrisponde all' IBAN già fornito per l’accredito della pensione.

TERMINI DI RINNOVO ED ESTINZIONE ANTICIPATA

In caso di richiesta di rinnovo del prestito con l'INPS, la nuova concessione estingue anticipatamente la precedente e la restituzione della quota del premio compensativo del rischio si effettua compensando il premio dovuto sulla nuova operazione.

Non è possibile rinnovare una cessione in atto prima del decorso di due anni dall’inizio di una cessione quinquennale o di quattro anni dall’inizio di una cessione decennale. Prima che siano trascorsi due anni dall’inizio di un prestito quinquennale, è possibile richiedere un prestito decennale solo se l’interessato non ha mai fruito di altre cessioni decennali.

Nel caso di anticipata estinzione volontaria del prestito prima dei due anni previsti per il rinnovo dei prestiti quinquennali e dei quattro anni per i prestiti decennali, l’interessato potrà richiedere una nuova cessione dopo un anno dalla data di anticipata estinzione del prestito.

È consentita l’estinzione anticipata, in qualsiasi momento, con versamento del debito residuo, compilando e inoltrando l’apposito modulo per via telematica accedendo all’area riservata. Al richiedente verrà rimborsata nel calcolo del residuo la quota del Fondo rischi, pari al periodo di abbreviazione della garanzia. Per effettuare la richiesta di anticipata estinzione del prestito in corso di ammortamento, cliccare sul pulsante “Utilizza il servizio”.

Domanda

REQUISITI

Per accedere alla prestazione, i dipendenti in servizio presso amministrazioni statali o enti locali, obbligatoriamente iscritti alla Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali, e i dipendenti di Poste Italiane SpA in attività di servizio iscritti alla Gestione Fondo Credito ex IPOST devono:

  • vantare quattro anni di anzianità di servizio utile ai fini pensionistici e quattro anni di contribuzione alla gestione di riferimento;
  • essere in attività di servizio con retribuzione fissa e continuativa all’atto di presentazione della domanda;
  • essere titolari all’atto della domanda di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o di un contratto di lavoro a tempo determinato non inferiore a tre anni.

Gli iscritti con contratto a tempo determinato di almeno tre anni possono fruire di cessioni estinguibili entro il periodo del contratto e con l’obbligo di cedere il trattamento di fine rapporto a garanzia della restituzione del prestito.

Ai dipendenti pubblici con contratto a tempo determinato non inferiore a tre anni, il prestito pluriennale viene concesso solo per la durata degli anni mancanti alla scadenza del contratto di lavoro.

Per gli iscritti alla Gestione Fondo Credito ex IPOST non possono essere contratti prestiti la cui durata a scadenza superi la data di collocamento a riposo.

Il pensionato, ex dipendente di ente pubblico, è iscritto solo se alla richiesta di pensionamento ha presentato anche la domanda di adesione al Fondo Credito, nei termini e con le modalità previsti dal decreto ministeriale 7 marzo 2007, n. 45 e successive modificazioni. Il pensionato che ha aderito al Fondo Credito deve versare il contributo con trattenuta sulla pensione dell’aliquota dello 0,15%.

COME FARE DOMANDA

La domanda va presentata online seguendo quanto illustrato all’interno del Manuale utente per prestito pluriennale utente iscritto e pensionato (pdf 6,08MB).

Gli iscritti in attività di servizio alla Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali devono innanzitutto accedere al portale INPS per generare un codice di sicurezza da comunicare alla propria amministrazione per procedere con la richiesta di attivazione domanda. La comunicazione del codice di sicurezza alla propria amministrazione deve avvenire secondo le modalità previste dalla propria amministrazione di appartenenza e non tramite il portale INPS. Successivamente all’attivazione della domanda da parte dall’amministrazione di appartenenza, l’iscritto potrà procedere al completamento e all’invio della domanda.

I pensionati iscritti al Fondo Credito e gli iscritti alla Gestione Fondo Credito ex IPOST possono presentare la domanda:

  • online all’INPS, attraverso il servizio dedicato;
  • tramite Contact center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete mobile;
  • presso enti di patronato e intermediari dell'Istituto, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.

Gli iscritti alla Gestione Fondo Credito ex IPOST, preliminarmente alla presentazione online della domanda, accedendo alla propria area riservata tramite le credenziali e i canali sopra richiamati, devono richiedere il certificato stipendiale ai competenti servizi di Poste Italiane SpA.

Il certificato stipendiale sarà scaricabile dall’area riservata del richiedente entro poche ore dalla richiesta, dopo aver ricevuto uno specifico messaggio di avvenuta elaborazione del documento.

Il certificato stipendiale dovrà essere, quindi, allegato durante la procedura di presentazione online della domanda di prestito.

La domanda va presentata entro un anno dall’evento e/o dalla relativa documentazione di spesa.

Alla domanda è necessario allegare:

  • per tutte le gestioni l’ultimo cedolino di stipendio o cedolino della pensione in caso di richiedente pensionato e, solo nel caso di iscritti al Fondo Credito ex IPOST, anche il certificato stipendiale rilasciato da Poste Italiane SpA o società collegate;
  • certificato medico redatto sull'apposito modulo AC070 per uso cessione del quinto che attesti la sana costituzione fisica del richiedente del prestito, oppure che attesti che il richiedente sia affetto da patologia stabilizzata, in trattamento medico e/o chirurgico, non in fase terminale. Il certificato medico dovrà essere rilasciato da: medici di medicina generale, medici incaricati delle Aziende Sanitarie Locali, medici militari in attività di servizio, medici incaricati dall’amministrazione di appartenenza dell’iscritto oppure medici della Rete Ferroviaria Italiana (RFI) per l’ambito di competenza;
  • documentazione comprovante la richiesta di prestito sulla base dei termini e delle modalità indicate per ciascuna motivazione. Per visionare la descrizione, le condizioni e la documentazione da allegare per ciascuna motivazione, si rimanda all’allegato al Regolamento presente all’interno del PDF scaricabile alla pagina “Atti ufficiali online;
  • dichiarazione sostitutiva di atto notorio del richiedente che attesti la conformità e l’originalità dei documenti inviati in allegato alla domanda (sarà possibile rendere tale dichiarazione direttamente tramite la procedura di domanda senza dover allegare ulteriore documentazione);
  • copia di un documento di identità in corso di validità;
  • autocertificazione dello stato di famiglia.

Tempi di lavorazione del provvedimento

Il termine per la definizione del provvedimento è stato fissato in 75 giorni dal Regolamento per la definizione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi adottato dall’INPS ai sensi dell’art. 2 della legge n. 241/1990.

Nella tabella allegata al Regolamento sono riportati sia i termini di definizione dei provvedimenti stabiliti dall’Istituto superiori a quello di norma di 30 giorni, che l’indicazione del relativo responsabile.