Ti trovi in:

Sospensione, revoca e decadenza

Pubblicazione: 18 agosto 2023 Ultimo aggiornamento: 23 agosto 2023

Sono previsti e disciplinati specifici casi di sospensione, riferiti al singolo componente del nucleo familiare, che trovandosi in determinate situazioni, non viene più calcolato nella scala di equivalenza, nonché ipotesi di revoca e decadenza.

Sospensione:

  • misura cautelare personale;
  • provvedimenti non definitivi di condanna;
  • latitanti o sottrattisi volontariamente all’esecuzione della pena;
  • non ottemperanza agli obblighi di presentazione ai servizi competenti;
  • accettazione offerta lavoro da uno a sei mesi.

Revoca:

  • dichiarazioni omesse o mendaci nella domanda del beneficio o nelle successive comunicazioni obbligatorie relative a variazioni del reddito, del patrimonio, della composizione del nucleo familiare.

Decadenza:

  • condanna in via definitiva del beneficiario per reati con pena non inferiore a un anno;
  • patteggiamento ai sensi dell’art. 444 c.p.p., in deroga all’art. 445, comma 1-bis, c.p.p;
  • mancata sottoscrizione Patto per l'inclusione o patto di servizio personalizzato;
  • un componente del nucleo non si presenta presso i servizi sociali o il servizio per il lavoro competente senza giustificato motivo;
  • assenza ingiustificata a iniziative formative o altra iniziativa di politica attiva;
  • mancata accettazione di un'offerta di lavoro per i componenti del nucleo attivabili;
  • mancate o false comunicazioni che influirebbero sulla prestazione, nonché mancata presentazione di una DSU aggiornata in caso di variazione nucleo;
  • un membro del nucleo viene trovato, nel corso di attività ispettive, a svolgere attività di lavoro senza aver provveduto alle prescritte comunicazioni.

La sospensione comporta l’interruzione dell’erogazione della prestazione al verificarsi di un determinato evento e la ripresa dei pagamenti al venir meno dell’evento che ha prodotto la sospensione.

La decadenza dal beneficio comporta il venir meno dell’erogazione della prestazione dal momento del verificarsi dell’evento. Pertanto, se la decadenza è applicata contestualmente all’evento non vi saranno prestazioni indebite da recuperare; se, invece, la decadenza è applicata in un momento successivo al verificarsi dell’evento si dovrà procedere al recupero di quanto indebitamento percepito dal beneficiario dalla data dell’evento fino all’ultimo pagamento.

La revoca, invece, comporta il venir meno del diritto alla prestazione dalla data della domanda con conseguente obbligo di restituzione da parte del beneficiario di tutti gli importi indebitamente percepiti.

Nei casi di condanna definitiva nonché di applicazione con provvedimento definitivo di una misura di prevenzione da parte dell’autorità giudiziaria, per i reati indicati all’articolo 8, commi 1 e 2, decreto-legge 48/2023, il beneficio non può essere nuovamente richiesto prima che siano decorsi dieci anni dalla definitività della sentenza, o dalla revoca, o dalla perdita o cessazione degli effetti del decreto di applicazione della misura di prevenzione.

Nei casi diversi da quelli sopra citati, il beneficio può essere richiesto da un componente il nucleo familiare solo decorsi sei mesi dalla data del provvedimento di revoca o decadenza.

Per saperne di più: messaggio 12 luglio 2023, n. 2632