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Aliquote contributive

Pubblicazione: 19 giugno 2020 Ultimo aggiornamento: 17 maggio 2023

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L’aliquota contributiva è una percentuale che si applica alla retribuzione imponibile con riferimento a ciascuna assicurazione. La somma di tutte le assicurazioni applicabili per ogni categoria di lavoratori (IVS, DS, malattia, CIG) determina l’aliquota complessiva.

L’aliquota contributiva ai fini pensionistici (“IVS”: invalidità, vecchiaia e superstiti) prevista per i lavoratori assicurati al fondo pensioni lavoratori dipendenti (gestione assicurativa generale obbligatoria, cosiddetta AGO) è pari al 33%.
Le gestioni speciali diverse da quella AGO nelle quali la misura della contribuzione ai fini pensionistici si attesta in una misura diversa sono:

  • il Fondo di quiescenza degli iscritti all’Istituto Postelegrafonici (IPOST);
  • il Fondo volo (a seconda dell’anzianità assicurativa e dell’adesione o meno a fondi complementari di previdenza;
  • Fondo pensioni lavoratori spettacolo (solo per ballerini, tersicorei, coreografi, etc.).

 

Le aliquote di finanziamento delle assicurazioni assistenziali (malattia, maternità, etc.) nonché delle altre assicurazioni previdenziali possono essere escluse ovvero possono essere dovute in misura diversa a seconda del settore produttivo di appartenenza dell’azienda. Gli elementi che, al verificarsi di determinati presupposti, concorrono generalmente a determinare l’aliquota contributiva nel suo complesso sono:

  • l'attività aziendale (industria, commercio, edilizia, lapidei, agricoltura, pesca, attività mineraria, ecc.);
  • le dimensioni aziendali (limiti dimensionali per le aziende artigiane, più o meno di 15 dipendenti per CIGS);
  • la configurazione giuridica dell’azienda (società cooperativa, ente diritto pubblico, ecc.);
  • la qualifica del lavoratore (operaio, impiegato, operatore di vendita, dirigente, apprendista, ecc.);
  • le particolari caratteristiche del lavoratore e la tipologia del rapporto di lavoro (socio della cooperativa, lavorante a domicilio, religioso regolare, familiare del titolare, dipendente di ruolo/fuori ruolo, ecc.).

Una parte dei contributi è a carico del lavoratore, l’altra e a carico del datore di lavoro. Tuttavia, il datore di lavoro è l’unico soggetto obbligato per legge al versamento della contribuzione dovuta, recuperando la quota del lavoratore in sede di calcolo delle retribuzioni mensili, direttamente dalla busta paga (diritto di rivalsa).

Il datore di lavoro può esercitare il diritto di rivalsa sulla quota a carico del lavoratore esclusivamente al termine del periodo di paga corrente. Non è ammessa la rivalsa per contributi arretrati, salvo che si tratti di arretrati dovuti per contratto o per legge.
Per esempio, se, come datore di lavoro, devi versare contributi arretrati per un lavoratore sommerso, a seguito di accertamento ispettivo o di regolarizzazione spontanea, devi accollarti l’intero debito contributivo e non puoi trattenere al dipendente la quota di contributi a suo carico.

 

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