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Esonero parziale dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti

Pubblicazione: 18 agosto 2023 Ultimo aggiornamento: 23 agosto 2023

Per i periodi di paga dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023 l’esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore previsto dall’articolo 1, comma 281, della legge di bilancio 2023 è incrementato di 4 punti percentuali (esclusa la 13ª mensilità).

Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

La stessa legge di bilancio ha previsto che l’esonero a favore dei lavoratori, introdotto dall’articolo 1, comma 121, della legge di bilancio 2022, è riconosciuto per i periodi di paga dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023:

  • nella misura di 2 punti percentuali, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l'importo mensile di 2.692 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima
  • nella misura di 3 punti percentuali, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l'importo mensile di 1.923 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima.

Pertanto, alla luce dell’incremento di 4 punti percentuali, per i periodi di paga dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023, l’esonero contributivo in argomento è riconosciuto:

  • nella misura di 6 punti percentuali, a condizione che la retribuzione imponibile non ecceda l'importo mensile di 2.692 euro;
  • nella misura di 7 punti percentuali, a condizione che la retribuzione imponibile non ecceda l'importo mensile di 1.923 euro.

Per saperne di più: messaggio 24 maggio 2023, n. 1932, messaggio 10 agosto 2023, n. 2924.