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Interruzione del pagamento delle rate di riscatto ai fini pensionistici Gestione Dipendenti Pubblici

Il servizio consente di valutare periodi e servizi altrimenti non utili ai fini pensionistici tramite pagamento di contributo a carico del richiedente. Può essere presentata da iscritti alle Casse Pensioni della Gestione Pubblica.
Rivolto a:
Categorie
Dipendenti pubblici
Cassa di appartenenza
-
Età
-

Pubblicazione: 3 aprile 2017 Ultimo aggiornamento: 9 dicembre 2021

Cos'è

Il riscatto consente di valutare, a domanda, periodi e servizi altrimenti non utili ai fini pensionistici mediante il pagamento di un contributo a carico del richiedente, che può essere versato in unica soluzione o in forma rateale.

In caso di pagamento rateale, è concessa la facoltà all’iscritto di interrompere il pagamento rateale dell’onere di riscatto tramite l'invio di un'apposita domanda online all'Istituto, secondo quanto indicato nel messaggio 29 dicembre 2015, n. 7646.

A seguito della domanda di interruzione dei pagamenti rateali dell’onere di riscatto, il periodo oggetto di riscatto sarà rideterminato per la durata corrispondente all’importo effettivamente versato.

A chi è rivolto

La domanda online di interruzione dei pagamenti rateali dell’onere di riscatto può essere presentata dagli iscritti alle Casse Pensioni della Gestione Pubblica.

La richiesta di interruzione del pagamento dell’onere di riscatto non potrà essere accolta quando il periodo ammesso a riscatto sia stato già utilizzato per la determinazione del trattamento pensionistico.

Domanda

La domanda deve essere presentata online all'INPS attraverso il servizio dedicato.

Il servizio online permette la compilazione della domanda, l'invio della stessa alla sede competente e la visualizzazione del numero di protocollo associato. È possibile anche consultare l'elenco delle domande inviate.

Prima di procedere alla compilazione della domanda, è opportuno prendere visione del proprio estratto conto informativo e, in caso di anomalie, effettuare le eventuali richieste di variazione.

Tempi di lavorazione del provvedimento

Il termine ordinario per l'emanazione dei provvedimenti è stabilito dalla legge n. 241/1990 in 30 giorni. In alcuni casi la legge può fissare termini diversi.

Nella tabella sono riportati i termini superiori ai trenta giorni, stabiliti dall'Istituto con Regolamento.

La tabella, oltre ai termini per l'emanazione del provvedimento, indica anche il relativo responsabile.