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Indennità per congedo parentale per lavoratrici e lavoratori iscritti alla Gestione Separata

Il servizio permette di presentare la domanda di indennità per congedo di maternità o di paternità. È rivolto a lavoratori e lavoratrici dipendenti, disoccupati o sospesi.
Rivolto a:
Categorie
Genitori- Patronati
Cassa di appartenenza
-
Età
-
Il servizio è presente anche in

Pubblicazione: 3 aprile 2017 Ultimo aggiornamento: 8 agosto 2022

Cos'è

Il congedo parentale è un periodo di astensione facoltativo dal lavoro concesso ai genitori per prendersi cura del bambino nei primi anni di vita (o dall’ingresso in famiglia/Italia in caso di adozione o affidamento) e soddisfare i suoi bisogni affettivi e relazionali.

A chi è rivolto

Il congedo parentale spetta alle lavoratrici e ai lavoratori iscritti alla Gestione Separata, purchè:

  • non siano titolari di pensione;
  • non siano iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie;
  • abbiano versato la contribuzione maggiorata (0,72%) di cui all'articolo 59, comma 16, legge 27 dicembre 1997, n. 449.

Come funziona

È possibile fruire del congedo parentale entro i 12 anni di vita (o dall’ingresso in famiglia/Italia in caso di adozione o affidamento) del minore.

Ciascun genitore ha diritto a tre mesi di congedo parentale indennizzato, non trasferibile all’altro genitore. I genitori, inoltre, hanno diritto a ulteriori tre mesi indennizzati in alternativa tra loro, per un periodo massimo complessivo indennizzabile tra i genitori di nove mesi (messaggio 4 agosto 2022, n. 3066).

In caso di parto plurimo, il diritto al congedo parentale spetta per un massimo di nove mesi per ciascun figlio.

Il congedo parentale può essere fruito continuativamente o in modalità frazionata a giorni, ma non in modalità oraria. Il computo dei giorni avviene con le stesse modalità dei lavoratori dipendenti.

In caso di adozione e affidamento preadottivo, ciascun genitore ha diritto a tre mesi di congedo parentale indennizzato, non trasferibile all’altro genitore. I genitori, inoltre, hanno diritto a ulteriori tre mesi indennizzati in alternativa tra loro, per un periodo massimo complessivo indennizzabile tra i genitori di nove mesi. Il congedo parentale può essere fruito entro i primi 12 anni dall’ingresso in famiglia (in caso di adozione o affidamento nazionale) o dall’ingresso in Italia (in caso di adozione o affidamento internazionale) del minore. In caso di affidamento non preadottivo le lavoratrici e i lavoratori iscritti alla Gestione Separata non possono fruire di maternità/paternità e di congedo parentale (circolare INPS 16 novembre 2018, n. 109).

L’indennità è calcolata, per ciascuna giornata del periodo indennizzabile, in misura pari al 30% di 1/365 del reddito derivante da attività di lavoro a progetto o assimilata, percepito negli stessi 12 mesi presi a riferimento per l’accertamento del requisito contributivo.

Il diritto all'indennità si prescrive entro un anno dalla fine del periodo indennizzabile. Il termine di prescrizione si interrompe se il richiedente presenta all’Istituto atti scritti di data certa (richieste scritte di pagamento, solleciti e così via).

Il pagamento dell'indennità è effettuato direttamente dall’INPS.

I periodi di astensione dall'attività lavorativa per i quali è corrisposta l'indennità per congedo parentale sono coperti da contribuzione figurativa.

Domanda

Requisiti

Le lavoratrici e i lavoratori iscritti alla Gestione Separata (legge 8 agosto 1995, n. 335) possono fruire del congedo parentale a condizione che:

  • siano iscritti alla Gestione Separata come lavoratori a progetto e categorie assimilate;
  • siano iscritti alla Gestione Separata in qualità di professionisti, di cui all'articolo 2, comma 26, legge 8 agosto 1995, n. 335;
  • sussista un rapporto di lavoro ancora in corso di validità nel periodo in cui si colloca il congedo parentale;
  • sussista il requisito di almeno un mese di contribuzione effettivamente versata (l’automaticità delle prestazioni di cui all’art. 64-ter, decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 non trova applicazione per il congedo parentale, come precisato nel paragrafo 2 della circolare INPS 26 febbraio 2016, n. 42) con aliquota maggiorata nei 12 mesi precedenti l’inizio del periodo di congedo parentale indennizzabile, oppure – nel solo caso di fruizione di periodi di congedo parentale entro il primo anno di vita o dall’ingresso in famiglia/Italia del minore - sussista il requisito di un mese di contribuzione effettivamente versata con aliquota maggiorata, nei 12 mesi presi a riferimento ai fini dell’erogazione dell’indennità di maternità/paternità (circolare INPS 26 febbraio 2016, n. 42);
  • vi sia l’effettiva astensione dall’attività lavorativa.

I periodi di congedo parentale di entrambi i genitori, anche se fruiti in altra gestione o cassa di previdenza, non possono complessivamente superare il limite complessivo di nove mesi.

Quando fare domanda

La domanda va inoltrata prima dell’inizio del periodo di congedo richiesto. Se viene presentata dopo, l'istituto provvede al pagamento dei soli giorni di congedo successivi alla data di presentazione della domanda.

Come fare domanda

La domanda di congedo parentale può essere presentata online all'INPS attraverso il servizio dedicato.

In alternativa, può essere effettuata tramite:

 Contact center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete mobile;

 enti di patronato e intermediari dell’Istituto, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.

Per ulteriori informazioni o chiarimenti si rinvia alla Circolare INPS 16 novembre 2018, n. 109 e alla circolare INPS 3 giugno 2020, n. 71.

Tempi di lavorazione del provvedimento

Il termine per la definizione del provvedimento è stato fissato in 55 giorni dal Regolamento per la definizione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi adottato dall’INPS ai sensi dell’art. 2 della legge n. 241/1990.

Nella tabella allegata al Regolamento sono riportati sia i termini di definizione dei provvedimenti stabiliti dall’Istituto superiori a quello di norma di 30 giorni, che l’indicazione del relativo responsabile.