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Pensioni per iscritte/i al Fondo casalinghe

Il servizio permette di presentare la domanda di pensione di inabilità e di vecchiaia per le persone di entrambi i sessi iscritte al Fondo casalinghe che svolgono lavori di cura non retribuiti derivanti da responsabilità familiari.
Rivolto a:
Categorie
Casalinghe e casalinghi
Cassa di appartenenza
-
Età
-

Pubblicazione: 3 aprile 2017 Ultimo aggiornamento: 2 dicembre 2021

Cos'è

L'INPS eroga in favore degli iscritti al Fondo casalinghe la pensione di inabilità e la pensione di vecchiaia.

A chi è rivolto

Le prestazioni sono rivolte alle persone di entrambi i sessi iscritte al Fondo casalinghe che svolgono lavori di cura non retribuiti derivanti da responsabilità familiari.

Come funziona

Quanto spetta

L'importo è determinato secondo il sistema di calcolo contributivo.

Le pensioni non sono integrabili al trattamento minimo pensionistico.

Domanda

Requisiti

La pensione di inabilità viene concessa con almeno 5 anni di contributi, a condizione che sia intervenuta l'assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa.

La pensione di vecchiaia spetta a partire dal 57° anno di età, a condizione che siano stati versati almeno cinque anni (pari a 60 mesi) di contributi. Inoltre viene liquidata solo se l'importo maturato risulta almeno pari all'ammontare dell'assegno sociale maggiorato del 20% (1,2 volte l'assegno sociale) e prescinde dall'importo al compimento del 65° anno di età.

Non è prevista la concessione della pensione ai superstiti.

Per usufruire delle pensioni sono obbligati a iscriversi all'INAIL i componenti del nucleo familiare, di età compresa fra i 18 e i 65 anni compiuti, che svolgono, in via esclusiva e non occasionale, senza vincolo di subordinazione e a titolo gratuito, attività in ambito domestico per la cura del proprio nucleo familiare.

Come fare domanda

La domanda, sia per la pensione di inabilità che per la pensione di vecchiaia, deve essere inviata esclusivamente online all'INPS attraverso il servizio dedicato.

Tempi di lavorazione del provvedimento

Il termine ordinario per l’emanazione dei provvedimenti è stabilito dalla legge n. 241/1990 in 30 giorni. In alcuni casi la legge può fissare termini diversi.

Nella tabella sono riportati i termini superiori ai trenta giorni, stabiliti dall’Istituto con Regolamento.

La tabella, oltre ai termini per l’emanazione del provvedimento, indica anche il relativo responsabile.