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Il servizio permette di presentare la domanda di prestazioni di capitale consistenti nella liquidazione, integrazioni o anticipazioni del TFR per gli iscritti al Fondo Esattoriali e gli eredi aventi diritto.
Specifico per
Iscritti al Fondo Esattoriali ed eredi aventi diritto ai sensi dell'articolo 2122 del codice civile.

Pubblicazione: 3 aprile 2017 Ultimo aggiornamento: 3 aprile 2017

Cos'è

Il “Fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti dai concessionari del servizio di riscossione dei tributi e delle entrate dello Stato e degli enti pubblici” è un fondo di previdenza integrativo dell'Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO) che ha lo scopo di corrispondere agli iscritti prestazioni pensionistiche integrative e prestazioni di capitale consistenti nella liquidazione del Trattamento di Fine Rapporto (TFR), comprese eventuali integrazioni, e delle anticipazioni del predetto trattamento.

Alle due categorie di prestazioni corrispondono, nell'ambito del Fondo, due gestioni separate alimentate ciascuna da uno specifico contributo. Le prestazioni di capitale sono finanziate da un contributo pari al 7,35% della retribuzione a totale carico del datore di lavoro.

Il Fondo è regolato dalla legge 2 aprile 1958, n. 377 come modificata dalla legge 29 luglio 1971, n. 587.

A chi è rivolto

Possono presentare domanda gli iscritti al Fondo Esattoriali e, in caso di decesso dell'assicurato, gli eredi aventi diritto ai sensi dell'articolo 2122 del codice civile.

Come funziona

Per avere accesso alle prestazioni  (TFR e anticipazioni del TFR) è necessario essere iscritti al Fondo Esattoriali e avere la copertura contributiva specifica per il TFR. Per la liquidazione del TFR è inoltre necessario aver cessato l'attività lavorativa come esattoriale.

Se il rapporto di lavoro cessa per morte o invalidità permanente l'importo del TFR può essere maggiorato con delle integrazioni che variano in relazione all'anzianità maturata al momento della cessazione del rapporto e alla situazione familiare (presenza di coniuge e figli minori).

Per la liquidazione delle anticipazioni in costanza del rapporto è necessario avere un'anzianità di iscrizione al Fondo di almeno otto anni (se l'anticipazione è concessa per l'acquisto della prima casa, per sostenere spese sanitarie straordinarie o per la fruizione del congedo parentale) o di 5 anni se l'anticipazione è richiesta per la fruizione di congedi per la formazione.

L'importo dell'anticipazione non può eccedere il 70% del TFR maturato alla data della domanda.

Chi ha beneficiato dell'anticipazione è tenuto a inviare all'Istituto la documentazione attestante l'avvenuta utilizzazione delle somme per le finalità oggetto della richiesta entro 180 giorni dalla data di effettuazione della spesa e comunque non oltre la data di cessazione dal servizio.

L'erogazione delle anticipazioni è disciplinata dal regolamento approvato con determinazione del Commissario Straordinario dell'INPS 17 giugno 2003, n. 734 (messaggio 10 luglio 2003 n. 670).

Domanda

A partire dal 1° aprile 2012 la domanda può essere presentata online all'INPS attraverso il servizio dedicato.

In alternativa, si può fare la domanda tramite:

 Contact center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete mobile;

 enti di patronato e intermediari dell'Istituto, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.

 

 

Il credito per le prestazioni di capitale è soggetto al termine di prescrizione di 5 anni, che decorre dalla data di cessazione dal servizio dell'iscritto. La prescrizione opera anche nei confronti dei superstiti aventi diritto.