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Pensione di inabilità in regime di totalizzazione

Il servizio permette di presentare la domanda di pensione di inabilità a lavoratori dipendenti, autonomi e liberi professionisti che hanno versato dei contributi, e ai quali viene accertata l’assoluta e permanente impossibilità lavorativa.
Rivolto a:
Categorie
Amministrazioni, Enti e Aziende
Cassa di appartenenza
-
Età
-

Pubblicazione: 3 aprile 2017 Ultimo aggiornamento: 2 dicembre 2021

Cos'è

La totalizzazione consente l'acquisizione del diritto a un'unica pensione di inabilità per i lavoratori che hanno versato contributi in diverse casse, gestioni o fondi previdenziali.

La totalizzazione è completamente gratuita, a differenza della ricongiunzione che è onerosa.

A chi è rivolto

La pensione è rivolta a tutti i lavoratori dipendenti, autonomi e liberi professionisti, per i quali viene accertata l'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa.

Come funziona

Decorrenza

Le pensioni di inabilità in regime di totalizzazione decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda di pensione, se risultano perfezionati tutti i requisiti previsti compreso quello sanitario.

Quanto spetta

L'importo è determinato con il sistema "pro-quota” da ciascuna gestione pensionistica interessata, in rapporto ai periodi di iscrizione maturati.

Di norma, le quote di pensione liquidate da enti previdenziali pubblici sono calcolate con le regole del sistema contributivo.

Però, nel caso in cui il lavoratore, iscritto prima del 1996, abbia già raggiunto in una di tali gestioni i requisiti minimi per il conseguimento del diritto a un'autonoma pensione, si effettua un calcolo retributivo/misto.

È comunque data facoltà all'interessato, in presenza di un diritto autonomo, di richiedere il sistema di calcolo più favorevole.

Sulla pensione di inabilità liquidata in regime di totalizzazione:

  • è prevista la normale tassazione IRPEF come per tutti gli altri trattamenti pensionistici derivanti da contributi;
  • si applicano gli aumenti a titolo di rivalutazione automatica delle pensioni con riferimento al trattamento unico complessivamente considerato, sulla base delle disposizioni di legge vigenti e con onere a carico delle gestioni interessate;
  • è prevista la concessione dei trattamenti di famiglia;
  • si applicano eventuali trattenute sindacali;
  • non si operano le trattenute per redditi da lavoro dipendente o autonomo;
  • non si riconosce l'integrazione al trattamento minimo;
  • sono concesse le maggiorazioni sociali purché tra le quote che compongono la pensione ve ne sia almeno una a carico delle gestioni per le quali è previsto tale beneficio, in presenza delle condizioni reddituali.

L'importo complessivo del trattamento pensionistico derivante dalla totalizzazione è corrisposto dall'INPS, per conto anche degli altri enti, con i quali sono state stipulate apposite convenzioni.

L'INPS provvede al pagamento della pensione anche nei casi in cui non vi siano quote a proprio carico.

Domanda

Requisiti

Il diritto alla pensione di inabilità è conseguito in base ai requisiti di assicurazione e di contribuzione, nonché agli ulteriori requisiti, richiesti nella forma pensionistica nella quale il lavoratore è iscritto al momento del verificarsi dello stato inabilitante.

Requisito fondamentale per l'attribuzione di tale trattamento pensionistico è il riconoscimento dello stato di assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa, da accertarsi all'atto della domanda, se ancora in attività di servizio, ovvero entro due anni dalla cessazione dell'attività lavorativa (con riferimento alla data di cessazione dal lavoro).

Ai fini del perfezionamento dei predetti requisiti rileva la sommatoria dei periodi assicurativi e contributivi non coincidenti risultanti presso le singole gestioni in cui l'interessato sia stato iscritto.

La totalizzazione può essere richiesta anche dal titolare di assegno ordinario di invalidità, per ottenere un trattamento di inabilità assoluta e permanente.

La gestione di ultima iscrizione del richiedente provvede all'accertamento della sussistenza del requisito sanitario. Relativamente ai soggetti iscritti a gestioni istituite presso l'INPS dovrà essere verificato lo stato inabilitante ai sensi dell'articolo 2, legge 12 giugno 1984, n. 222.

La maggiorazione convenzionale dell'anzianità dovrà essere ripartita tra tutte le gestioni incluse nella pensione di inabilità in totalizzazione, in proporzione all'anzianità assicurativa posseduta dall'assicurato.

Come fare domanda

La domanda deve essere presentata dal lavoratore all'ultimo ente pensionistico presso il quale è iscritto o è stato iscritto in caso di pregressa cessazione dell'attività lavorativa.

Nella domanda devono essere indicati tutti gli enti presso i quali il lavoratore ha contribuito. La sede che riceve la domanda dovrà attivarsi per avviare il procedimento con gli altri enti interessati.

La domanda di pensione di inabilità in regime di totalizzazione deve essere presentata online all'INPS attraverso il servizio dedicato.

Tempi di lavorazione del provvedimento

Il termine ordinario per l’emanazione dei provvedimenti è stabilito dalla legge n. 241/1990 in 30 giorni. In alcuni casi la legge può fissare termini diversi.

Nella tabella sono riportati i termini superiori ai trenta giorni, stabiliti dall’Istituto con Regolamento.

La tabella, oltre ai termini per l’emanazione del provvedimento, indica anche il relativo responsabile.