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La totalizzazione dei contributi per i dipendenti pubblici

Il servizio permette di richiedere la totalizzazione dei contributi al fine di ottenere la pensione di vecchiaia, anzianità, inabilità e ai superstiti per dipendenti pubblici iscritti a due o più forme di previdenza obbligatoria.
Rivolto a:
Categorie
Dipendenti pubblici- Patronati
Cassa di appartenenza
-
Età
-

Pubblicazione: 3 aprile 2017 Ultimo aggiornamento: 6 dicembre 2021

Cos'è

Con la totalizzazione dei contributi è possibile sommare e utilizzare i periodi assicurativi maturati al fine di perfezionare i requisiti richiesti per il conseguimento della pensione di vecchiaia, di anzianità, di inabilità e ai superstiti, così come indicato nel decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42.

A chi è rivolto

La totalizzazione può essere richiesta dai dipendenti pubblici iscritti a due o più forme di previdenza obbligatoria (può riguardare, ad esempio, il soggetto che, nel corso della sua vita lavorativa, ha versato e accreditato una contribuzione in qualità di lavoratore dipendente privato, dipendente pubblico e/o presso una cassa libero professionale).

Come funziona

Decorrenza

Secondo quanto stabilito dall'articolo 12, decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modifiche nella legge 30 luglio 2010, n. 122, i trattamenti pensionistici di vecchiaia e di anzianità maturati a partire dal 1° gennaio 2011 e derivanti dalla totalizzazione decorrono trascorsi:

  • 18 mesi dalla data di raggiungimento dei requisiti previsti nel caso di pensione di vecchiaia;
  • 21 mesi per la pensione di anzianità;
  • primo giorno del mese successivo al decesso per le pensioni ai superstiti;
  • primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda di pensione per inabilità.

Quanto spetta

I fondi/gestioni/casse, ciascuno per la parte di propria competenza, determinano la misura dei trattamenti in base ai rispettivi periodi di iscrizione maturati, anche se coincidenti. Il pagamento totale delle singole quote di pensione viene effettuato dall'INPS.

La quota della pensione totalizzata è determinata secondo i criteri di calcolo del sistema contributivo (decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 180). In caso di maturazione del diritto autonomo alla pensione, i criteri di calcolo sono quelli del fondo pensionistico di appartenenza.

Domanda

Requisiti

  • È richiesta una età anagrafica pari a 66 anni, sia per donne che per uomini, che verrà adeguata agli incrementi della speranza di vita dal 2023, e un requisito contributivo minimo di 20 anni.
  • Anzianità: 41 anni di contribuzione indipendentemente dall’età anagrafica.
  • I requisiti per la pensione di inabilità da totalizzazione e per la pensione ai superstiti sono quelli previsti dall'ente previdenziale presso cui il dipendente è iscritto al momento dell'evento invalidante o della morte.

La nuova disciplina estende la possibilità di totalizzazione anche se il dipendente ha già raggiunto i requisiti minimi per la pensione presso uno degli enti a cui ha versato i contributi. Il dipendente, però, non deve essere già titolare di un trattamento pensionistico.

Quando fare domanda

È possibile richiedere la totalizzazione dal 1° gennaio 2006.

Nel determinare l'anzianità contributiva ciascun ente applica la normativa in vigore alla data di presentazione della domanda.

Come fare domanda

La domanda di totalizzazione può essere effettuata online all'INPS attraverso il servizio dedicato.

Tempi di lavorazione del provvedimento

Il termine ordinario per l’emanazione dei provvedimenti è stabilito dalla legge n. 241/1990 in 30 giorni. In alcuni casi la legge può fissare termini diversi.

Nella tabella sono riportati i termini superiori ai trenta giorni, stabiliti dall’Istituto con Regolamento.

La tabella, oltre ai termini per l’emanazione del provvedimento, indica anche il relativo responsabile.