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Assegno integrativo per malattia Gestione Assistenza Magistrale

Il servizio permette di presentare la domanda di assegno integrativo per malattia a causa di assenze dal servizio per malattie avvenute non oltre i 12 mesi precedenti alla data della domanda per gli iscritti alla Gestione Assistenza Magistrale.
Rivolto a:
Categorie
Dipendenti pubblici
Cassa di appartenenza
-
Età
-

Pubblicazione: 30 ottobre 2017 Ultimo aggiornamento: 10 maggio 2023

Cos'è

È un Assegno integrativo per malattia riconosciuto agli iscritti in servizio alla Gestione Assistenza Magistrale che, a causa di assenze dal servizio per malattia, incorrano: 

  • nella riduzione del 50% della retribuzione;
  • nella sospensione della stessa. 

Le assenze dal servizio per malattia devono essere avvenute non oltre 12 mesi prima della data della domanda. 

A chi è rivolto

Agli iscritti alla Gestione Assistenza Magistrale in servizio.

Come funziona

L’Assegno integrativo per malattia è corrisposto in misura diversa nei seguenti casi:

  • riduzione della retribuzione;
  • sospensione della retribuzione;
  • valore ISEE del nucleo familiare di appartenenza.

In caso di riduzione della retribuzione del 50%, la percentuale è:

  • del 40% della retribuzione lorda per valore ISEE fino a 24mila euro;
  • del 30% della retribuzione lorda per valori ISEE superiori.

In caso di sospensione della retribuzione, la percentuale è:

  • dell’80% della retribuzione lorda, per valore ISEE del nucleo familiare di appartenenza fino a 24mila euro;
  • del 60% della retribuzione lorda per valori ISEE superiori.

Domanda

COME FARE DOMANDA

Cliccando su "Utilizza il servizio" è possibile scaricare il modulo EN020 per la domanda di concessione dell’assegno.

Il modulo compilato può essere spedito:

Alla domanda devono essere allegate:

  • copia del decreto di riduzione al 50% o di sospensione della retribuzione, emesso dall’autorità scolastica competente;
  • copie dei cedolini dello stipendio, dove risulti l’avvenuta riduzione o sospensione;
  • copia di un cedolino dello stipendio antecedente alla riduzione o sospensione della retribuzione.

Tempi di lavorazione del provvedimento

Il termine ordinario per l’emanazione dei provvedimenti è stabilito dalla legge n. 241/1990 in 30 giorni. In alcuni casi la legge può fissare termini diversi.

Nella tabella sono riportati i termini superiori ai trenta giorni, stabiliti dall’Istituto con Regolamento.

La tabella, oltre ai termini per l’emanazione del provvedimento, indica anche il relativo responsabile.