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Istanza per l’emersione di un rapporto di lavoro subordinato irregolare

Il servizio permette di presentare la domanda d’istanza per l’emersione di rapporti di lavoro subordinato irregolari iniziati prima del 19/05/2020 e che siano ancora in essere per datori di lavoro agricoli, domestici e intermediari delegati.
Rivolto a:
Categorie
Datori di lavoro domestico- Intermediari e consulenti- Amministrazioni, Enti e Aziende
Cassa di appartenenza
-
Età
-

Pubblicazione: 1 giugno 2020 Ultimo aggiornamento: 7 dicembre 2021

Cos'è

Il servizio consente la presentazione delle istanze di emersione dei rapporti di lavoro subordinato irregolari con cittadini italiani o comunitari, iniziati prima del 19 maggio 2020 (data di entrata in vigore del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34) e che siano ancora in essere alla data di presentazione della istanza.

Le istanze inviate per l'emersione dei rapporti di lavoro ai sensi dell'art.103 del d.l. 34/2020 si possono consultare.

A chi è rivolto

È rivolto ai datori di lavoro agricoli e domestici. L’istanza può essere inoltrata anche tramite i loro intermediari delegati.

Possono presentare l’istanza all’INPS i datori di lavoro:

  • italiani;
  • cittadini di uno stato membro dell’Unione europea;
  • cittadini stranieri in possesso di titolo di soggiorno ex art. 9 del decreto legislativo n. 25 luglio 1998, n. 286.

Settori economici nei quali è prevista l’emersione:

  • agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura e attività connesse;
  • assistenza alla persona per se stessi o per componenti della propria famiglia, ancorché non conviventi, affetti da patologie o disabilità che ne limitino l’autosufficienza;
  • lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare.

I codici ATECO dei settori economici sono individuati nell’allegato 1 del decreto interministeriale di cui all'art.103 del d.l. 34/2020.

Domanda

Possono presentare domanda i datori di lavoro in possesso dei seguenti requisiti economici:

  • fatturato non inferiore a 30.000,00 euro annui, se il datore di lavoro è persona fisica, ente o società;
  • per le istanze di emersione di lavoratori addetti al lavoro domestico, il reddito imponibile non inferiore a 20.000,00 euro annui, se persona fisica, ovvero non inferiore a 27.000,00 euro annui in caso di famiglia anagrafica composta da più soggetti conviventi.

Tempi di lavorazione del provvedimento

Il termine ordinario per l’emanazione dei provvedimenti è stabilito dalla legge n. 241/1990 in 30 giorni. In alcuni casi la legge può fissare termini diversi.

Nella tabella sono riportati i termini superiori ai trenta giorni, stabiliti dall’Istituto con Regolamento.

La tabella, oltre ai termini per l’emanazione del provvedimento, indica anche il relativo responsabile.