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Estratto Conto Certificativo (ECOCERT ed ECOMAR)

Il servizio consente ai lavoratori iscritti alle gestioni private e pubbliche amministrate dall'Inps di inviare on line la domanda per richiedere la pensione e l'Ape sociale. È rivolto al lavoratore del settore privato e pubblico.
Rivolto a:
Categorie
Dipendenti privati- Dipendenti pubblici- Lavoratori iscritti alla Gestione Separata- Patronati
Cassa di appartenenza
-
Età
-

Pubblicazione: 8 novembre 2021 Ultimo aggiornamento: 8 novembre 2021

Cos'è

Il servizio consente ai lavoratori iscritti alle gestioni private e pubbliche amministrate dall'INPS di inviare online la domanda per richiedere la pensione ed altre prestazioni previdenziali, tra le quali anche l’assegno di invalidità, l’assegno sociale, il ricalcolo (ricostituzione) della pensione, le rate di pensione per gli eredi e l’estratto conto certificativo (ECOMAR per i lavoratori marittimi ed ECOCERT per gli altri).  

Consente, inoltre, di richiedere l'APE Sociale e il beneficio per i lavoratori precoci

A chi è rivolto

Il servizio è rivolto al lavoratore del settore privato o del settore pubblico

Come funziona

Con questo servizio il soggetto in possesso dei requisiti previsti dalla legge può compilare e inviare online la domanda di prestazione alla quale ha diritto.  

Le prestazioni in oggetto sono: 

  • pensione di vecchiaia; 
  • pensione anticipata/anzianità;  
  • pensione di inabilità; 
  • assegno di invalidità; 
  • assegno sociale; 
  • pensione ai superstiti (reversibilità/indirette); 
  • ricalcolo (ricostituzione) della pensione; 
  • ratei maturati e non riscossi (anche per gli iscritti alle gestioni pubbliche); 
  • liquidazione di quote di pensione agli eredi (ratei maturati e non riscossi); 
  • estratto conto certificativo (ECOCERT ed ECOMAR);  
  • APE Sociale; 
  • beneficio per i lavoratori precoci. 

All’interno del servizio viene richiesto dapprima di compilare il pannello dell'anagrafica e poi di selezionare da un menu a tendina prima il tipo di richiesta. 

Tempi di lavorazione del provvedimento

Il termine ordinario per l’emanazione dei provvedimenti è stabilito dalla legge n. 241/1990 in 30 giorni. In alcuni casi la legge può fissare termini diversi. 

Nella tabella sono riportati i termini superiori ai trenta giorni, stabiliti dall’Istituto con Regolamento. 

La tabella, oltre ai termini per l’emanazione del provvedimento, indica anche il relativo responsabile. 

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