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Autorizzazione al versamento contributi volontari per lavoratori del settore pubblico

Il servizio permette di presentare la domanda di autorizzazione al versamento volontario dei contributi per raggiungere il diritto alla pensione o per aumentarne l’importo per i lavoratori iscritti alla Gestione Dipendenti Pubblici.
Rivolto a:
Categorie
Dipendenti pubblici
Cassa di appartenenza
-
Età
-

Pubblicazione: 3 aprile 2017 Ultimo aggiornamento: 29 novembre 2021

Cos'è

I contributi volontari sono tutte quelle tipologie di contributi che vengono versati su domanda dell’iscritto che vuole proseguire la contribuzione per raggiungere il diritto alla pensione o per aumentarne l’importo in caso di interruzione o cessazione del rapporto di lavoro.

È il caso di aspettative per motivi di studio o famiglia, di interruzioni per motivi disciplinari, per lavori discontinui, stagionali o part-time.

A chi è rivolto

I contributi volontari possono essere versati dai lavoratori iscritti all’INPS Gestione Dipendenti Pubblici con almeno cinque anni di contribuzione effettivamente versata o tre anni di versamenti nei cinque anni precedenti la domanda.

È prevista una riduzione del requisito minimo contributivo da tre anni a uno per coprire volontariamente i periodi tra un rapporto di lavoro e l’altro, in caso di lavori discontinui, stagionali o temporanei e quelli di non lavoro nell’ambito di una prestazione part-time orizzontale, verticale o ciclica.

Come funziona

L’importo dei contributi è determinato dall’INPS Gestione Dipendenti Pubblici e i versamenti devono essere effettuati dall’interessato entro il trimestre successivo a quello di riferimento.

La contribuzione volontaria può essere versata anche per i sei mesi precedenti la data di presentazione della domanda di autorizzazione.

Domanda

A decorrere dal 4 aprile 2013, l’istanza deve essere presentata esclusivamente online all'INPS attraverso il servizio dedicato.

Tempi di lavorazione del provvedimento

Il termine ordinario per l’emanazione dei provvedimenti è stabilito dalla legge n. 241/1990 in 30 giorni. In alcuni casi la legge può fissare termini diversi.

Nella tabella sono riportati i termini superiori ai trenta giorni, stabiliti dall’Istituto con Regolamento.

La tabella, oltre ai termini per l’emanazione del provvedimento, indica anche il relativo responsabile.