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Autorizzazione al versamento di contribuzione aggiuntiva per mandato sindacale

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Il servizio permette di accedere a una contribuzione integrativa a quella obbligatoria per lavoratori in aspettativa sindacale non retribuita e/o in distacco retribuito. Definizione entro 85 giorni dalla data d’acquisizione della documentazione.
Rivolto a:
Categorie
Associazioni di categoria e sindacati- Dipendenti pubblici- Dipendenti privati
Cassa di appartenenza
-
Età
-

Pubblicazione: 3 aprile 2017 Ultimo aggiornamento: 5 giugno 2023

Cos'è

La contribuzione aggiuntiva è una contribuzione facoltativa (art. 3, commi 5 e 6, decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564) per lavoratori dipendenti a tempo determinato e indeterminato con requisito della rappresentatività, ossia:

  • dirigenti sindacali;
  • componenti degli organismi direttivi statutari di confederazioni e organizzazioni sindacali.

La norma citata regolamenta esclusivamente la retribuzione aggiuntiva:

  • fissa e continuativa;
  • erogata sulla base dei tetti retributivi disposti dagli atti regolamentari delle stesse organizzazioni.

A chi è rivolto

È riconosciuta ai lavoratori:

  • collocati in aspettativa sindacale non retribuita e/o in distacco retribuito;
  • iscritti alle Gestioni Private e Pubbliche dell’Istituto.

La facoltà può essere esercitata:

  • dall’organizzazione sindacale, dopo aver richiesto autorizzazione al fondo o regime pensionistico di appartenenza del lavoratore;
  • per la differenza (comma 5, d.lgs. 564/1996) tra le somme corrisposte per lo svolgimento dell'attività sindacale e la retribuzione di riferimento per il calcolo della contribuzione figurativa a favore dei lavoratori collocati in aspettativa (art. 8, comma 8, legge 23 aprile 1981, n. 155);
  • per gli emolumenti e le indennità corrisposti dall'organizzazione sindacale ai lavoratori collocati in distacco sindacale con diritto alla retribuzione erogata dal proprio datore di lavoro (comma 6, d.lgs. 564/1996).

Come funziona

DECORRENZA E DURATA

La contribuzione aggiuntiva decorre dal 1° dicembre 1996.

QUANTO SPETTA

L’imponibile contributivo:

  • in caso di aspettativa senza assegni, è pari alla differenza con importo positivo tra imponibile previdenziale e retribuzione virtuale corrispondente a quella cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in base ai contratti collettivi di categoria. Sono esclusi:
    • i compensi collegati all’effettiva prestazione lavorativa;
    • i compensi condizionati da una determinata produttività;
    • gli incrementi retributivi o avanzamenti non legati alla sola maturazione dell’anzianità di servizio;
  • in caso di distacco sindacale, è adeguato all’intera indennità corrisposta dall’organizzazione sindacale ad integrazione della retribuzione principale.

In entrambi i casi indicati, la contribuzione aggiuntiva:

  • deve coesistere con una contribuzione principale, figurativa (aspettativa sindacale) o effettiva (distacco sindacale);
  • non determina aumento di anzianità ma solo un incremento della retribuzione pensionabile;
  • non può essere riconosciuta per i periodi di aspettativa riscattati (art. 5, comma 1, d.lgs. 564/1996);
  • viene calcolata in base all’aliquota di finanziamento prevista dalla gestione pensionistica di appartenenza.

DECADENZA

Il versamento della contribuzione aggiuntiva deve essere effettuato, a pena di decadenza, entro il 30 settembre dell’anno che segue l’inizio del pagamento della retribuzione aggiuntiva. 

Se il provvedimento di autorizzazione non viene notificato dall’ufficio competente entro la data indicata, i versamenti devono essere effettuati entro i successivi 30 giorni dalla notifica.

Domanda

Le organizzazioni sindacali devono presentare ogni anno la richiesta di autorizzazione:

  • per ogni lavoratore destinatario della contribuzione aggiuntiva;
  • indipendentemente dalla gestione previdenziale alla quale è iscritto (Gestione Pubblica, Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti, Fondi speciali);
  • in tempo utile a consentire la completa istruttoria da parte dell’Istituto in considerazione del termine previsto per il relativo versamento.

Alla richiesta è necessario allegare:

  • regolamento vigente dell’organizzazione sindacale;
  • atto ufficiale di attribuzione dell’incarico sindacale (provvedimento o verbale di approvazione) ricoperto dai lavoratori (art. 3, comma 2, d.lgs. 564/1996) nel quale si specificano:
    • la relativa carica;
    • le norme statutarie di riferimento;
    • la durata e l’importo dei corrispettivi e delle indennità corrisposte dal sindacato;
  • eventuale delibera sindacale dove si indica il minor importo dei corrispettivi e delle indennità corrisposti dal sindacato rispetto a quello fissato nell’atto ufficiale di attribuzione dell’incarico (se il Regolamento lo prevede);
  • Certificazione Unica;
  • certificazione attestante la retribuzione virtuale utilizzata per il calcolo dell’imponibile contributivo, in caso di aspettativa non retribuita dei dipendenti pubblici.

Nel caso di lavoratore in aspettativa non retribuita, la valorizzazione ai fini della prestazione pensionistica della contribuzione aggiuntiva versata rimane subordinata alla verifica dei requisiti previsti dalla normativa vigente in relazione all’accredito figurativo del relativo periodo di aspettativa.

Nel caso di lavoratore in distacco sindacale, le sedi dovranno inoltre acquisire il provvedimento, del datore di lavoro, di collocamento in distacco.

Per ulteriori chiarimenti è possibile consultare la circolare INPS 4 ottobre 2019, n. 129.

Avvertenze: la presente scheda non costituisce fonte di diritti e non deve essere posta a fondamento di affidamenti e/o scelte lavorative o previdenziali.

Tempi di lavorazione del provvedimento

Il termine per la definizione del provvedimento è stato fissato in 85 giorni dal Regolamento per la definizione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi adottato dall’INPS ai sensi dell’art. 2 della legge n. 241/1990.

Nella tabella (PDF 205Kb) allegata al Regolamento sono riportati sia i termini di definizione dei provvedimenti stabiliti dall’Istituto superiori a quello di norma di 30 giorni, che l’indicazione del relativo responsabile.

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