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Indennità per lavoratori affetti da talassemia major o drepanocitosi

Il servizio permette di richiedere indennità per lavoratori con almeno 35 anni d’età e con anzianità contributiva di almeno 10 anni affetti da talassemia major o intermedia in trattamento trasfusionale o con idrossiurea, drepanocitosi, talassodrepanocitosi.
Specifico per
Lavoratori dipendenti, autonomi o liberi professionisti di almeno 35 anni e con un’anzianità contributiva di minimo dieci anni, riconosciuti affetti da talassemia major (morbo di Cooley) o drepanocitosi (anemia falciforme)

Pubblicazione: 3 aprile 2017 Ultimo aggiornamento: 20 marzo 2024

Cos'è

L’indennità annuale è una prestazione economica rilasciata su richiesta, indipendentemente dal reddito e da altre prestazioni previdenziali o assistenziali ricevute. 

È riconosciuta ai lavoratori affetti da:

  • talassemia major (morbo di Cooley);
  • drepanocitosi (anemia falciforme);
  • talassodrepanocitosi;
  • talassemia intermedia in trattamento trasfusionale o con idrossiurea.

A chi è rivolto

L’indennità spetta ai lavoratori:

  • con almeno 35 anni di età anagrafica;
  • con un’anzianità contributiva pari o superiore a dieci anni;
  • dipendenti;
  • autonomi;
  • liberi professionisti.

Come funziona

DECORRENZA E DURATA

L'indennità viene erogata dal mese successivo alla presentazione della domanda.

QUANTO SPETTA

Per il 2024 l’importo corrisposto è di 598,61 euro mensili, pari al trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti.

L’indennità è esente dall’IRPEF ed è concessa anche se chi la richiede ha versato i contributi ad altri Enti previdenziali.

Domanda

REQUISITI

Hanno diritto all’indennità i lavoratori affetti da talassemia major, drepanocitosi, talassodrepanocitosi o talassemia intermedia in trattamento trasfusionale o con idrossiurea che soddisfano i seguenti requisiti sanitari e amministrativi:

Alla domanda è necessario allegare:

  • le persone riconosciute affette dalla patologia da parte della ASL di appartenenza, con certificato che indica il nome della malattia e la terapia con trattamento trasfusionale o con idrossiurea;
  • chi ha almeno dieci anni di anzianità contributiva;
  • chi ha almeno 35 anni; 
  • tutti i malati di talassemia major, drepanocitosi, talassodrepanocitosi, talassemia intermedia in trattamento trasfusionale o con idrossiurea, indipendentemente dal reddito e da altre prestazioni previdenziali o assistenziali ricevute;
  • chi ha la cittadinanza italiana;
  • i cittadini stranieri comunitari iscritti all’anagrafe del comune di residenza;
  • i cittadini extracomunitari legalmente soggiornanti nel territorio dello Stato con permesso di soggiorno di almeno un anno (art. 41 T.U. Immigrazione);
  • chi ha residenza stabile e abituale sul territorio nazionale.

COME FARE DOMANDA

Alla domanda è necessario allegare:

La domanda deve essere presentata online attraverso il servizio dedicato direttamente dall’interessato utilizzando le proprie credenziali (SPID, CIE, CNS) oppure tramite patronato o altro intermediario abilitato ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

  • certificato di affezione da talassemia major (morbo di Cooley), drepanocitosi (anemia falciforme), talassodrepanocitosi, talassemia intermedia in trattamento trasfusionale o con idrossiurea, rilasciato dall’ASL;
  • attestato di anzianità contributiva, pari o superiore a dieci anni, rilasciato da enti previdenziali diversi dall’INPS (se la contribuzione necessaria per il raggiungimento del requisito è stata versata in tutto o in parte ad altri enti);
  • attestato del datore di lavoro con i contributi versati all’INPS, se necessari per il requisito contributivo, che non sono inclusi nella Certificazione Unica (CU) e, per l’anno in corso, nell’E-Mens.

Tempi di lavorazione del provvedimento

Il termine ordinario per l’emanazione dei provvedimenti è stabilito dalla legge n. 241/1990 in 30 giorni. In alcuni casi la legge può fissare termini diversi.

Nella tabella sono riportati i termini superiori ai trenta giorni, stabiliti dall’Istituto con Regolamento.

La tabella, oltre ai termini per l’emanazione del provvedimento, indica anche il relativo responsabile.