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Indennità una tantum ai superstiti

Il servizio permette di presentare la domanda di indennità una tantum per i familiari dei lavoratori assicurati deceduti destinatari di una prestazione pensionistica con sistema di calcolo contributivo.
Rivolto a:
Categorie
Familiari superstiti- Patronati
Cassa di appartenenza
-
Età
-

Pubblicazione: 3 aprile 2017 Ultimo aggiornamento: 8 aprile 2024

Cos'è

È un’indennità una tantum concessa su domanda ai superstiti dell'assicurato, il cui trattamento pensionistico sarebbe stato liquidato esclusivamente secondo il sistema contributivo, nel caso in cui, al momento della morte del destinatario, non sussistono i requisiti assicurativi e contributivi per la pensione ai superstiti (articolo 1, comma 20, legge 8 agosto 1995, n. 335).

A chi è rivolto

È rivolta ai familiari degli assicurati deceduti, titolari di una prestazione pensionistica calcolata secondo il sistema contributivo.

Come funziona

L'indennità una tantum viene erogata per un importo:

  • pari all'ammontare mensile dell'Assegno sociale, in vigore alla data di decesso dell'assicurato, moltiplicato per il numero degli anni coperti da contribuzione;
  • calcolato in proporzione alle settimane coperte da contribuzione, per i periodi inferiori all'anno;
  • ripartito fra i beneficiari in base ai criteri seguiti per la pensione ai superstiti.

Se a un superstite non spetta l'indennità perché titolare di rendita INAIL o perché in possesso di redditi superiori ai limiti previsti, l'intera indennità deve essere distribuita tra gli altri superstiti che ne hanno diritto.

Domanda

REQUISITI

L'indennità può essere concessa ai superstiti (come individuati per la pensione) se:

  • mancano i requisiti assicurativi e contributivi per la pensione indiretta;
  • non si ha diritto a rendite per infortunio sul lavoro o malattia professionale in conseguenza della morte dell'assicurato;
  • ci sono le condizioni reddituali alla data del decesso dell’assicurato, di cui all'articolo 3, comma 6, legge 335/1995;
  • non si ha diritto alla pensione supplementare indiretta per non aver conseguito il diritto a una pensione ai superstiti a carico di un fondo sostitutivo, esclusivo o esonerativo dell'Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO).

I superstiti di lavoratori iscritti alla Gestione Separata (art. 2, comma 26, legge 335/1995) hanno diritto alla pensione supplementare indiretta anche se titolari di pensione indiretta a carico dell'AGO e delle Gestioni previdenziali obbligatorie dei liberi professionisti.

COME FARE DOMANDA

La domanda deve essere presentata online all'INPS accedendo al servizio con le proprie credenziali.

In alternativa, si può fare la domanda tramite:

  • Contact center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete mobile;
  • enti di patronato e intermediari dell’Istituto, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi. 

Tempi di lavorazione del provvedimento

Il termine ordinario per l’emanazione dei provvedimenti è stabilito dalla legge n. 241/1990 in 30 giorni. In alcuni casi la legge può fissare termini diversi.

Nella tabella sono riportati i termini superiori ai trenta giorni, stabiliti dall’Istituto con Regolamento.

La tabella, oltre ai termini per l’emanazione del provvedimento, indica anche il relativo responsabile.