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Pensione di anzianità in regime di totalizzazione

Il servizio permette di presentare la domanda di pensione di anzianità unica per tutti i lavoratori che hanno versato contributi in diverse casse, gestioni o fondi previdenziali con almeno 40 anni di contributi.
Rivolto a:
Categorie
Amministrazioni, Enti e Aziende
Cassa di appartenenza
-
Età
-

Pubblicazione: 3 aprile 2017 Ultimo aggiornamento: 2 dicembre 2021

Cos'è

La totalizzazione consente l’acquisizione del diritto a un'unica pensione di anzianità per i lavoratori che hanno versato contributi in diverse casse, gestioni o fondi previdenziali.

La totalizzazione è completamente gratuita, a differenza della ricongiunzione che è onerosa.

A chi è rivolto

La pensione spetta a tutti i lavoratori dipendenti, autonomi e liberi professionisti, che hanno versato contributi in diverse casse, gestioni o fondi previdenziali.

Come funziona

Decorrenza 

La pensione di anzianità in regime di totalizzazione è riconosciuta con una decorrenza differita di 18 mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti anagrafici e contributivi.

Al soggetto che presenta la domanda di pensione di anzianità in totalizzazione oltre i 18 mesi successivi alla data di maturazione dei prescritti requisiti, il trattamento pensionistico è riconosciuto dal 1° giorno del mese successivo al 18° mese.

Inoltre, per le pensioni di anzianità in totalizzazione che maturano a decorrere dal 1° gennaio 2012 trova applicazione il posticipo della decorrenza previsto dalla legge 15 luglio 2011, n.111.

Pertanto se il perfezionamento del requisito si realizza:

  • nel 2012, la pensione di anzianità in totalizzazione decorrerà trascorsi 19 mesi dalla data del perfezionamento del requisito;
  • nel 2013, la pensione di anzianità in totalizzazione decorrerà trascorsi 20 mesi;
  • dal 2014 in poi, la pensione di anzianità in totalizzazione decorrerà trascorsi 21 mesi.

Quanto spetta

L'importo è determinato con il sistema "pro-quota" da ciascuna gestione pensionistica interessata, in rapporto ai periodi di iscrizione maturati.

Di norma, le quote di pensione liquidate da enti previdenziali pubblici sono calcolate con le regole del sistema contributivo.

Però, nel caso in cui il lavoratore, iscritto prima del 1996, abbia già raggiunto in una di tali gestioni i requisiti minimi per il conseguimento del diritto a un'autonoma pensione, si effettua un calcolo retributivo/misto.

È comunque data facoltà all’interessato, in presenza di un diritto autonomo, di richiedere il sistema di calcolo più favorevole.

Sulla pensione di anzianità liquidata in regime di totalizzazione:

  • è prevista la normale tassazione IRPEF come per tutti gli altri trattamenti pensionistici derivanti da contributi;
  • si applicano gli aumenti a titolo di rivalutazione automatica delle pensioni con riferimento al trattamento unico complessivamente considerato, sulla base delle disposizioni di legge vigenti e con onere a carico delle gestioni interessate;
  • è prevista la concessione dei trattamenti di famiglia;
  • si applicano eventuali trattenute sindacali;
  • non si operano le trattenute per redditi da lavoro dipendente o autonomo;
  • non si riconosce l’integrazione al trattamento minimo;
  • sono concesse le maggiorazioni sociali purché tra le quote che compongono la pensione ve ne sia almeno una a carico delle gestioni per le quali è previsto tale beneficio, in presenza delle condizioni reddituali.

L’importo complessivo del trattamento pensionistico derivante dalla totalizzazione è corrisposto dall’INPS, per conto anche degli altri enti, con i quali sono state stipulate apposite convenzioni.

L’INPS provvede al pagamento della pensione anche nei casi in cui non vi siano quote a proprio carico.

Domanda

Requisiti

Il diritto alla pensione di anzianità in regime di totalizzazione si perfeziona con un’anzianità contributiva di almeno 40 anni di contributi (2.080 contributi settimanali) e con la sussistenza degli ulteriori requisiti, diversi da quelli di età e anzianità contributiva, eventualmente previsti dai singoli ordinamenti per l’accesso alla pensione di vecchiaia (cessazione del rapporto di lavoro, cancellazione dall’albo professionale, ecc.).

Il requisito contributivo deve essere raggiunto escludendo i contributi figurativi accreditati per disoccupazione e per malattia.

Il requisito contributivo a decorrere dal 1° gennaio 2013 viene adeguato alla speranza di vita.

Come fare domanda

La domanda deve essere presentata dal lavoratore all’ultimo ente pensionistico presso il quale è iscritto o è stato iscritto in caso di pregressa cessazione dell’attività lavorativa.

Nella domanda devono essere indicati tutti gli enti presso i quali il lavoratore ha contribuito. La sede che riceve la domanda dovrà attivarsi per avviare il procedimento con gli altri enti interessati.

La domanda di pensione di anzianità in regime di totalizzazione deve essere presentata online all'INPS attraverso il servizio dedicato.

Tempi di lavorazione del provvedimento

Il termine ordinario per l’emanazione dei provvedimenti è stabilito dalla legge n. 241/1990 in 30 giorni. In alcuni casi la legge può fissare termini diversi.

Nella tabella sono riportati i termini superiori ai trenta giorni, stabiliti dall’Istituto con Regolamento.

La tabella, oltre ai termini per l’emanazione del provvedimento, indica anche il relativo responsabile.