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Riduzione contributiva Artigiani e Commercianti

Il servizio consente di trasmettere online la richiesta di riduzione contributiva prevista per i soggetti pensionati presso le gestioni dell’INPS con più di 65 anni di età.

Rivolto a:
Categorie
Artigiani e commercianti
Cassa di appartenenza
-
Età
-

Pubblicazione: 10 marzo 2023 Ultimo aggiornamento: 13 luglio 2023

Cos'è

Dal 1° gennaio 1998 il contributo previdenziale dovuto dai lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni artigiani, esercenti attività commerciale, coltivatori diretti, mezzadri e coloni già pensionati presso le Gestioni INPS può essere, a richiesta, applicato nella misura della metà (articolo 59, comma 15, legge 27 dicembre 1997, n. 449).

 

A chi è rivolto

La riduzione contributiva può essere richiesta dai lavoratori autonomi:

  • che abbiano compiuto 65 anni;
  • percettori di una pensione liquidata a carico di Fondi/Gestioni dell’INPS rispetto ai quali la legge prevede la possibilità di liquidare un supplemento per la contribuzione versata, come lavoratore autonomo, successivamente alla decorrenza della pensione.

Si tratta, in linea generale, delle pensioni a carico delle Gestioni Speciali dei lavoratori autonomi e dell’Assicurazione Generale dei Lavoratori Dipendenti (FPLD e Gestioni/Fondi soppressi cui si applichino le norme del suddetto Fondo. Ad esempio: ex INPDAI, ex dipendenti degli Enti pubblici creditizi, ecc.).

Sono, quindi, esclusi dal beneficio i pensionati a carico dei seguenti Fondi e Gestioni:

  • ex IPOST;
  • ex INPDAP;
  • FFSS;
  • ex ENPALS;
  • Fondi integrativi o facoltativi.

La riduzione spetta ai titolari di pensione diretta o di assegno ordinario di invalidità. Sono ammessi anche i titolari di pensione supplementare.

La pensione può essere stata conseguita anche in regime di convenzione internazionale o avvalendosi di istituti di cumulo dei periodi assicurativi purché sia calcolata con il sistema retributivo o misto.

Sono pertanto esclusi dalla riduzione contributiva i lavoratori autonomi titolari di pensioni a carico della Gestione Separata, anche conseguita con la facoltà di computo (di cui all’articolo 3 del dm n. 282 del 1996), o le lavoratrici che hanno conseguito il trattamento pensionistico con l’istituto della cd. “Opzione donna”, data la liquidazione di questi trattamenti con il calcolo contributivo. 

Il beneficio è incompatibile, inoltre, con il godimento di altre agevolazioni di tipo contributivo.

Come funziona

Per poter fruire della riduzione contributiva è necessario presentare l’apposita domanda.

Per gli artigiani ed esercenti attività commerciali la riduzione ha ad oggetto i contributi dovuti sia sul minimale di reddito che sulla quota eccedente il minimale.

Per i coltivatori diretti, i coloni e i mezzadri la riduzione si applica sulla fascia di reddito di appartenenza.