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Consultazione Info Previdenziali (CIP) per dipendenti privati

Come fare per consultare le Info Previdenziali e le domande di integrazione salariale per dipendenti privati non agricoli?

Pubblicazione: 20 novembre 2019 Ultimo aggiornamento: 25 marzo 2024

Cos'è

È un servizio di consultazione previdenziale che fornisce una panoramica più completa rispetto a quella fornita dall’Estratto Conto

A chi è rivolto

Si rivolge ai lavoratori dipendenti del settore privato non agricolo.

A breve sarà disponibile per i lavoratori del settore agricolo la sezione delle integrazioni salariali.

Come funziona

Le sezioni consultabili, anche sull’app INPS Mobile, sono due:

  • una per la consultazione dei dati connessi alle denunce mensili UNIEMENS inviate dal datore di lavoro;
  • l’altra per la consultazione delle domande di integrazione salariale a pagamento diretto Covid-19

Nella prima sezione relativa alle denunce mensili UNIEMENS i lavoratori possono verificare, per ogni mese e per ogni datore di lavoro:

  • la denominazione del datore di lavoro;
  • la categoria di inquadramento contrattuale del lavoratore e la tipologia del rapporto di lavoro;
  • la retribuzione imponibile a fini previdenziali, con evidenza dell’eventuale imponibile eccedente il massimale;
  • la presenza e l’ammontare di conguagli effettuati per Assegni per il Nucleo Familiare (ANF), distinti in arretrati e correnti;
  • la presenza di conguagli effettuati per permessi e congedi a tutela della maternità e della paternità che danno titolo ad accredito figurativo;
  • la presenza di conguagli effettuati per periodi di malattia che danno titolo ad accredito figurativo;
  • la presenza di eventi di infortunio che danno titolo ad accredito figurativo;
  • la presenza di eventi di integrazione salariale (es. Cassa integrazione, assegno ordinario FIS, contratti di solidarietà) che danno titolo ad accredito figurativo;
  • i dati dichiarati dal datore di lavoro per il periodo in cui il rapporto di lavoro risulti sospeso per aspettativa o distacco sindacale. Le informazioni riferite alla condizione di aspettativa o distacco sindacale e alla retribuzione teorica, trasmesse mensilmente dal datore di lavoro, sono disponibili a partire dalla competenza di gennaio 2020 e non hanno valore certificativo.

La ricerca può essere effettuata per un periodo massimo di 18 mesi, ricompreso fra il periodo di paga gennaio 2010 e il secondo mese antecedente alla data in cui si effettua la ricerca.

Le informazioni disponibili:

  •  possono essere esportate in formato pdf ed Excel;
  • hanno valore certificativo;
  • potrebbero non coincidere con quelle presenti in Estratto Conto, in quanto l’inserimento della contribuzione avviene solo dopo i controlli da parte dell’Istituto.

Qualora si rilevassero informazioni incongruenti con quelle in possesso del lavoratore (esempio: contratto part-time invece di full-time, diverso importo dell’ANF, presenza di eventi di malattia e/o di integrazione salariale ignoti al lavoratore, etc.), è possibile segnalare l’incongruenza tramite il canale INPS Risponde, accessibile nella sezione MyINPS del sito web.

Nella sezione Integrazioni salariali” è possibile verificare, per ogni periodo di interesse e datore di lavoro:

  • dati relativi alle domande di integrazione salariale con richiesta di pagamento diretto connesse all’emergenza Covid-19 inviate all’INPS dai datori di lavoro, per periodi dal 23 febbraio 2020, seguendo tutte le fasi di lavorazione fino ai pagamenti (Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria, Cassa Integrazione Guadagni in Deroga, assegno ordinario);
  • dati della domanda:
    • tipologia di prestazione (CIGO/CIGD/ASO);
    • protocollo della domanda presentata dal datore di lavoro;
    • data ricezione e periodo della domanda;
    • richiesta di anticipo del 40% (sì/no);
    • stato pagamento anticipo 40%;
    • stato della domanda;
    • esito individuale (per le sole domande relative ai Fondi di Solidarietà che contengono esiti sui beneficiari distinti dall’esito della domanda);
    • sede INPS di competenza;
  • dati dei pagamenti, disponibili solo per domande in stato “Accolta” o “Accolta parzialmente”:
    • sr41 pervenuto (sì/no);
    • data pagamento (solo per stato pagamento “liquidato”);
    • periodo pagamento;
    • stato pagamento.

Come previsto dalla normativa, il periodo oggetto della richiesta di integrazione salariale non può superare i 18 mesi.