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Indennità di malattia lavoratori marittimi: comunicazione integrativa

Il servizio permette di richiedere un'indennità per inabilità temporanea per i lavoratori marittimi e per determinate categorie di lavoratori che, ove imbarcati per servizio della nave, sono a essi equiparati. Può essere presentata online.
Rivolto a:
Categorie
Patronati- Lavoratori marittimi, pescatori e settore volo
Cassa di appartenenza
-
Età
-
Il servizio è presente anche in

Pubblicazione: 4 ottobre 2021 Ultimo aggiornamento: 23 maggio 2023

Cos'è

lavoratori marittimi hanno diritto per eventi di malattia, in presenza dei requisiti di carattere sanitario e amministrativo, alle indennità specifiche del settore:

  • indennità per inabilità temporanea assoluta per malattia fondamentale.
    Spetta per evento di malattia che si manifesta durante l’imbarco impedendo il proseguimento della navigazione; se il medico non lo ritiene necessario, il lavoratore non viene sbarcato e la malattia non viene indennizzata dall’INPS;
  • indennità per inabilità temporanea assoluta per malattia complementare.
    Spetta, per eventi di malattia che si manifestino entro i 28 giorni dallo sbarco, ai lavoratori imbarcati:
    • su piroscafi o motonavi addetti al traffico;
    • muniti di carte di bordo;
    • su rimorchiatori d’alto mare;
    • su navi di stazza lorda superiore alle duecento tonnellate, addette alla pesca oltre il canale di Suez, gli stretti di Gibilterra e dei Dardanelli;
  • indennità per inabilità temporanea da malattia per i marittimi in continuità di rapporto di lavoro/in disponibilità retribuita. Spetta per eventi di malattia che si manifestano dopo 28 giorni ed entro 180 giorni dallo sbarco;
  • temporanea inidoneità all’imbarco conseguente a malattia comune.
    È a carico INAIL l’eventuale riconoscimento della prestazione per evento di infortunio sul lavoro/malattia professionale.
    I contributi a carico degli armatori per la copertura delle prestazioni per “inidoneità temporanea alla navigazione”, pari allo 0,15% dell’imponibile contributivo dichiarato, sono incassati integralmente dall’INAIL e oggetto di regolazioni contabili tra enti.

A chi è rivolto

L’indennità spetta ai lavoratori marittimi e a determinate diverse categorie di lavoratori che, qualora imbarcati per servizio della nave, sono a essi equiparati.

Come funziona

DECORRENZA E DURATA

L’indennità per inabilità temporanea assoluta per malattia fondamentale è erogata:

  • dal giorno successivo allo sbarco per tutti i giorni di prognosi (comprese le festività) fino alla guarigione clinica;
  • in presenza dei requisiti sanitari è riconosciuta per la durata massima di un anno dallo sbarco.

L’indennità per inabilità temporanea assoluta per malattia complementare è erogata:

  • dal quarto giorno successivo alla data della denuncia;
  • in presenza dei requisiti sanitari è riconosciuta per la durata massima di un anno dallo sbarco.

L’indennità per inabilità temporanea da malattia per i marittimi in continuità di rapporto di lavoro/in disponibilità retribuita è erogata:

  • dal quarto giorno successivo a quello della denuncia della malattia;
  • in presenza dei requisiti sanitari è riconosciuta per la durata massima di 180 giorni.

L’indennità di temporanea inidoneità all’imbarco conseguente a malattia comune è riconosciuta per tutto il periodo di temporanea inidoneità, fino a un massimo di un anno dalla dichiarazione.

QUANTO SPETTA

L’indennità per inabilità temporanea assoluta per malattia fondamentale è erogata:

  • nella misura del 75% della retribuzione percepita 30 giorni prima dello sbarco; se l’assicurato ha lavorato per un periodo inferiore a 30 giorni, gli elementi fissi della retribuzione sono rapportati al mese;
  • ridotta del valore del vitto, in caso di ricovero, a condizione che il marittimo non abbia familiari fiscalmente a carico: in tutti i casi l’indennità così liquidata non può essere inferiore alla metà dell’indennità normale, comprensiva della panatica.

L’indennità per inabilità temporanea assoluta per malattia complementare è erogata:

  • nella misura del 75% della retribuzione percepita 30 giorni prima dello sbarco;
  • ridotta del valore del vitto (valore convenzionale della panatica) in caso di ricovero, a condizione che il marittimo non abbia familiari fiscalmente a carico: in tutti i casi l’indennità così liquidata non può essere inferiore alla metà dell’indennità normale, comprensiva della panatica.

L’indennità per inabilità temporanea da malattia per i marittimi in continuità di rapporto di lavoro/in disponibilità retribuita è erogata:

  • nella misura del 50% (per i primi 20 giorni) e del 66,66% (dal 21° al 180° giorno) della retribuzione goduta alla data di manifestazione della malattia;
  • ridotta a 2/5 della misura normale, in caso di ricovero ai lavoratori non aventi familiari fiscalmente a carico.

L’indennità di temporanea inidoneità all’imbarco conseguente a malattia comune è erogata:

  • in misura pari al 75% della retribuzione utilizzata per l’evento di malattia presupposto; ai fini del calcolo è necessario considerare solo le voci della retribuzione ordinaria con esclusione quindi delle voci variabili (ad es. compenso per lavoro straordinario, pulizia cisterna); occorre invece considerare l’indennità di navigazione (nella misura del 50%) avendo tale compenso carattere ordinario e continuativo.

Documentazione medica visite mediche di controllo

Con il certificato telematico il lavoratore è esonerato dall'obbligo di invio all’INPS.

Se la trasmissione telematica non è possibile, il lavoratore deve farsi rilasciare dal medico curante il certificato di malattia redatto in modalità cartacea completo di tutti i dati richiesti.

Per non incorrere nelle sanzioni di legge, che comportano la perdita del diritto all'indennità di malattia a carico INPS per ogni giorno di ingiustificato ritardo nell’invio, entro due giorni dalla data del rilascio il lavoratore dovrà presentare o inviare:

  • il certificato cartaceo in originale alla struttura territoriale INPS di competenza;
  • l’attestato al proprio datore di lavoro, se richiesto.

Anche per i certificati di ricovero e di malattia rilasciati da parte delle strutture ospedaliere è previsto l'invio telematico.

Se, invece, i certificati vengono redatti in modalità cartacea, il lavoratore dovrà presentarli o inviarli:

  • alla struttura territoriale INPS di competenza;
  • al proprio datore di lavoro, se richiesto.

I certificati di ricovero (ma non di quelli eventuali di malattia post ricovero) possono essere consegnati a partire dal secondo giorno dalla data del rilascio ed entro un anno da questa, pena la prescrizione.

Le attestazioni di ricovero e della giornata di pronto soccorso prive di diagnosi non sono ritenute valide, ai fini del riconoscimento della prestazione previdenziale.

Il lavoratore è tenuto a:

  • fornire il proprio indirizzo di reperibilità
    (contrada, frazione, complessi comprendenti più palazzine ecc.);
  • controllare che i dati siano stati correttamente inseriti nel certificato di malattia redatto dal medico curante, per consentire il regolare svolgimento dei possibili accertamenti medico-legali domiciliari.

Per l'erogazione dell'indennità, il lavoratore deve rendersi reperibile al proprio domicilio durante le fasce orarie previste dalla legge, per essere sottoposto ai controlli di verifica dell'effettiva temporanea incapacità lavorativa.

Le fasce di reperibilità sono, per tutti i giorni riportati nella certificazione di malattia (compreso sabato, domenica e festivi), dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19.

L’assenza alla visita medica di controllo, se non giustificata, comporta l’applicazione di sanzioni con il conseguente mancato indennizzo delle giornate di malattia per:

  • un massimo di dieci giorni di calendario, dall'inizio dell'evento, in caso di prima assenza alla visita di controllo non giustificata;
  • il 50% dell'indennità nel restante periodo di malattia, in caso di seconda assenza alla visita di controllo non giustificata;
  • il totale dell'indennità, dalla data della terza assenza alla visita di controllo non giustificata.

Se, a seguito di visita medica domiciliare, il lavoratore risulta sconosciuto o irreperibile (fattispecie che può verificarsi nei casi in cui non sia stato possibile, per il medico di controllo, rintracciare l’indirizzo di reperibilità indicato dal lavoratore ovvero qualora il soggetto sia risultato sconosciuto presso tale indirizzo) il lavoratore perde il diritto all’indennità.

Questa non verrà corrisposta fino a quando l'interessato non provvederà a comunicare il dato omesso o incompleto.

Se necessario, durante il periodo di prognosi del certificato, il lavoratore può cambiare l’indirizzo di reperibilità comunicandolo tempestivamente all’INPS utilizzando l’apposito servizio online.

Per l’indennità di temporanea inidoneità all’imbarco conseguente a malattia comune la documentazione di carattere sanitario è costituita:

  • dal verbale di visita medica da parte della commissione medica collegiale istituita presso le capitanerie di porto;
  • o dal provvedimento decisorio dell’eventuale ricorso contro l’esito della visita in prima istanza; l’eventuale ricorso è proposto alla commissione centrale.

Domanda

COME FARE DOMANDA

La domanda può essere presentata tramite il servizio onlineComunicazione integrativa malattia marittimi”, accedendo con le proprie credenziali.

Si tratta di uno strumento di acquisizione aggregata degli elementi istruttori di carattere amministrativo e sanitario.

Gli utenti impossibilitati a utilizzare in autonomia i servizi online possono delegare una persona di fiducia, attraverso lo strumento della delega dell’identità digitale (circolare INPS 12 agosto 2021, n. 127).

In alternativa, si può fare la domanda tramite:

  • Contact Center Multicanale al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete mobile;
  • intermediari dell'Istituto, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.

La comunicazione integrativa andrà presentata solo in relazione al primo certificato medico, anche se l’evento è costituito da più certificati di malattia.

È previsto l’invio della comunicazione in caso di inizio della malattia, sulla base degli elementi di aggregazione “Tipo evento” e “data sbarco”.

Per la “continuazione” dello stesso evento, eventuali certificazioni verranno automaticamente acquisite alla lavorazione, nel caso in cui siano trasmesse telematicamente; in presenza di certificazione rilasciata in modalità cartacea, permane, in capo al lavoratore, il relativo onere di trasmissione alla struttura INPS territorialmente competente, entro due giorni dal rilascio, per non incorrere nelle sanzioni di legge, consistenti nella perdita del diritto all’indennità di malattia per tutti i giorni di immotivato ritardo.

Per eventi di temporanea inidoneità all’imbarco conseguente a malattia comune dovrà essere presentato:

  • il verbale emesso dalla Capitaneria di porto;
  • il provvedimento della commissione centrale (su eventuale ricorso presentato dall’assistito contro il verbale sfavorevole).

Informazioni richieste per la domanda

Per la presentazione della comunicazione integrativa l’utente deve avere a disposizione le seguenti informazioni:

  • codice fiscale del datore di lavoro;
  • nel caso di personale navigante (per datore di tipo armatore o del settore pesca) il natante sul quale ha prestato attività lavorativa;
  • la qualifica di inquadramento;
  • l’eventuale IBAN e, in caso di IBAN estero al di fuori dell’area SEPA, il codice SWIFT/ BIC.

Nel caso si tratti di lavoratore navigante, l’utente deve allegare alla comunicazione integrativa:

  • documentazione attestante la data dello sbarco;
  • copia del libretto di navigazione, se in possesso, o diversa documentazione equivalente rilasciata da soggetto istituzionalmente competente alla gestione del rapporto di lavoro-datore di lavoro (capitanerie di porto, soggetti esteri abilitati);
  • il modulo di identificazione finanziaria (se non già inviato all'Istituto in occasione di precedenti richieste di pagamento, per il pagamento dell’indennità con accredito su IBAN estero).

È disponibile una nuova funzionalità di consultazione dello stato delle pratiche di malattia marittimi presenti negli archivi informatici dell’Istituto, relative ai tre anni precedenti la data di consultazione.

Nella stessa sezione è consultabile il manuale utente, relativo alle funzionalità e alla guida di compilazione.

Modalità di pagamento

Le modalità di pagamento previste sono:

  • bonifico domiciliato presso ufficio postale (il pagamento in contanti è consentito solo entro il limite previsto dalla normativa vigente);
  • accredito su conto corrente bancario (italiano o estero);
  • accredito su conto corrente postale;
  • carta ricaricabile.

Per tutte le modalità di pagamento, ad eccezione del bonifico domiciliato presso ufficio postale, è richiesto il codice IBAN/numero di conto e, per i conti correnti esteri non SEPA, il codice SWIFT/BIC.

Tempi di lavorazione del provvedimento

Il termine ordinario per l’emanazione dei provvedimenti è stabilito dalla legge n. 241/1990 in 30 giorni. In alcuni casi la legge può fissare termini diversi.

Nella tabella sono riportati i termini superiori ai trenta giorni, stabiliti dall’Istituto con Regolamento.

La tabella, oltre ai termini per l’emanazione del provvedimento, indica anche il relativo responsabile.