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Sportello per il cittadino per le visite mediche di controllo

Il servizio permette di comunicare la variazione dell'indirizzo di reperibilità per le visite mediche di controllo. È rivolto a lavoratori e datori di lavoro del settore pubblico o privato.
Rivolto a:
Categorie
Cittadini- Amministrazioni, Enti e Aziende
Cassa di appartenenza
-
Età
-

Pubblicazione: 26 ottobre 2020 Ultimo aggiornamento: 26 ottobre 2020

Cos'è

Il servizio “Sportello per il cittadino per le visite mediche di controllo” è dedicato alla comunicazione, da parte dei lavoratori dei settori privato e pubblico, della variazione dell’indirizzo di reperibilità, rispetto a quello precedentemente indicato.

A chi è rivolto

Il servizio è rivolto a lavoratori dei settori privato e pubblico e a datori di lavoro privati e pubblici.

Come funziona

Con il servizio online “Sportello al cittadino per le VMC”, a cui si accede dal portale web previa autenticazione tramite le credenziali necessarie per l’utilizzo dei servizi telematici, è possibile la comunicazione, nell’ambito di un evento di malattia, di una diversa reperibilità, rispetto a quella comunicata con il certificato di malattia in corso di prognosi, e la consultazione di tutti gli indirizzi di reperibilità comunicati in precedenza (circ. n. 106/2020).

Tale servizio non sostituisce in alcun modo gli obblighi contrattuali in merito alle comunicazioni di cambio reperibilità dei lavoratori nei confronti dei datori di lavoro.

Lavoratori privati indennizzati

I lavoratori privati aventi diritto alla tutela previdenziale della malattia possono utilizzare il servizio per assolvere all’obbligo di comunicare all’INPS, con la massima diligenza e tempestività possibili e prima di effettuare lo spostamento, le variazioni di reperibilità per non incorrere nelle sanzioni normativamente previste in caso di mancata esecuzione della visita medica di controllo a causa della mancata rettifica dell’indirizzo del lavoratore.
  
Lavoratori pubblici afferenti al Polo unico

Per i lavoratori pubblici, invece, la normativa vigente prevede che il dipendente comunichi preventivamente alla sua Amministrazione di appartenenza l'eventuale variazione dell'indirizzo di reperibilità, durante il periodo di prognosi. Il datore di lavoro è tenuto a fornire quindi il dato all’INPS per l’effettuazione delle VMC datoriali e d’ufficio, nei casi di lavoratori rientranti nel cosiddetto “Polo unico per le visite fiscali”.

Il servizio è comunque disponibile anche per il lavoratore pubblico allo scopo di ottimizzare il flusso comunicativo e offrire maggiori garanzie di correttezza e tempestività dell’informazione per l’esecuzione delle VMC.

Il servizio non deve, invece, essere utilizzato dai lavoratori pubblici per gli adempimenti relativi alla comunicazione del solo allontanamento temporaneo dal proprio domicilio di reperibilità, per terapie, visite mediche, accertamenti sanitari o per gli altri giustificati motivi.

Datori di lavoro privati e pubblici

Il datore di lavoro viene messo al corrente del diverso indirizzo di reperibilità comunicato dal lavoratore nel momento in cui accede al servizio per:

  • richiedere una VMC, se la comunicazione è stata effettuata prima della richiesta di visita;
  • consultare gli esiti, qualora il lavoratore abbia comunicato una variazione di reperibilità dopo la richiesta di VMC e il datore di lavoro abbia acconsentito – spuntando l’apposito campo – ad inviare la visita al diverso indirizzo fornito dal lavoratore.