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Strumenti di tutela
Pubblicazione: 02 aprile 2025 Ultimo aggiornamento: 02 aprile 2025
Di cosa si tratta
Per assicurare la trasparenza dell’azione amministrativa e garantire agli utenti la possibilità di esercitare i propri diritti, l’INPS ha attivato una molteplicità di strumenti di tutela che regolano, ad esempio, l’accesso agli atti amministrativi o la presentazione di reclami e ricorsi.
L’elenco di tali strumenti è di seguito riportato:
- Accessibilità e catalogo dati, metadati e banche dati;
- Accesso ai documenti amministrativi;
- Accesso civico;
- Autotutela;
- Diritto alla privacy;
- Interessi legali;
- Interpello;
- I reclami;
- I ricorsi;
- Termini di prescrizione e decadenza dei diritti.
Accessibilità e catalogo dati, metadati e banche dati
L’INPS, nel quadro generale del perseguimento degli obiettivi di efficacia, efficienza ed economicità dell’azione amministrativa ha avviato, negli ultimi anni, iniziative volte a razionalizzare l’organizzazione del lavoro e a realizzare economie di gestione (link per approfondimento).
Inoltre, ha predisposto una convenzione quadro (determinazione commissariale n.119 del 18 luglio 2014) che disciplina l’esercizio e la facoltà di accesso telematico e riutilizzo dei dati, con particolare attenzione agli Open Data gestiti dall’Istituto categorizzati per argomento e fonte, liberamente accessibili, che possono essere consultati dai cittadini, utilizzati da operatori pubblici e privati per condurre ricerche o produrre soluzioni informatiche, o per agevolare la condivisione e il confronto di informazioni tra gli enti e le istituzioni pubbliche nazionali e comunitarie.
Accesso ai documenti amministrativi
L’accesso ai documenti amministrativi è un diritto riconosciuto a tutti i cittadini, a società e associazioni, nonché ai portatori di interessi pubblici o diffusi che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata, rispetto al documento per il quale si fa richiesta di accesso.
La richiesta di accesso dovrà essere motivata e compilata utilizzando il seguente modulo (MV06) ed inviata alla struttura centrale o territoriale competente.
L’accesso agli atti di un procedimento può essere richiesto sia durante lo svolgimento dello stesso sia dopo la sua conclusione (l.241/1990 Capo V).
L’INPS è tenuto a rispondere entro 30 giorni.
Se al termine dei 30 giorni il richiedente non riceve alcuna comunicazione, la richiesta deve intendersi respinta.
Contro il diniego all’accesso, espresso o tacito, è ammesso ricorso nelle forme previste dall’art. 25 della l.241/1990.
In caso di accoglimento della richiesta, il richiedente potrà visionare i documenti, prendere appunti, trascrivere manualmente qualsiasi parte di essi, nonché ottenerne copia, anche autenticata.
Per il rilascio di copie sono previsti dei costi di riproduzione a titolo di rimborso spese
Accesso civico
L’accesso civico è l’istituto, introdotto con il d.lgs.33/2013, che consente a chiunque di accedere a dati, documenti e informazioni delle Pubbliche Amministrazioni senza necessità di dimostrare un interesse qualificato.
Si distinguono due forme di accesso civico:
- Accesso civico semplice
- Accesso civico generalizzato
Accesso civico semplice
Consente a chiunque di richiedere documenti, dati o informazioni tramite istanza all’amministrazione competente. Ai sensi della normativa citata, tutti possono richiedere “documenti, informazioni e dati” oggetto di pubblicazione obbligatori, che l’amministrazione abbia omesso di pubblicare.
L’esercizio di questo diritto non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente.
L’istanza è gratuita, non richiede motivazione e può essere presentata utilizzando l’apposito modulo, indirizzandolo al “Responsabile della prevenzione della corruzione e per la trasparenza” dell’INPS ad uno dei seguenti indirizzi:
- per: rpct@postacert.inps.gov.it
- e-mail: accessocivicosemplice@inps.it
- posta ordinaria: via Ciro il Grande 21 - 00144 Roma
L’amministrazione, entro 30 giorni, deve procedere alla pubblicazione sul sito delle informazioni oggetto dell’istanza, e comunicare al richiedente l’avvenuta pubblicazione con indicazione del relativo collegamento ipertestuale.
Se quanto richiesto risultasse già pubblicato, l’amministrazione comunicherà al richiedente il relativo collegamento ipertestuale.
Accesso civico generalizzato
Consente a chiunque di chiedere dati e documenti “detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione”.
Anche in questo caso, l’esercizio del diritto non è sottoposto ad alcuna limitazione per quanto riguarda la legittimazione soggettiva del richiedente.
L’istanza non richiede motivazione, deve identificare in maniera chiara e puntuale il documento, dato o informazione che ne costituisce oggetto, e deve essere indirizzata all’ “Ufficio del Responsabile della protezione dei dati” ai seguenti indirizzi:
- pec: accessocivicogeneralizzato@postacert.inps.gov.it
- e-mail: accessocivicogeneralizzato@inps.it
- posta ordinaria: via Ciro il Grande 21 - 00144 Roma
Per facilitare la presentazione dell’istanza, è stato messo a disposizione un modulo (il cui utilizzo non è obbligatorio);
- la richiesta può essere trasmessa anche a mezzo posta, fax o direttamente presso gli uffici indicati dall’art. 5, comma 3, del D. lgs. n. 33/2013 (ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti - ufficio relazioni con il pubblico – Ufficio del responsabile della protezione dei dati).
Autotutela
È uno strumento di amministrazione attiva con cui la Pubblica Amministrazione può intervenire tempestivamente su decisioni amministrative errate o illegittime al fine di migliorare il rapporto con gli utenti, riducendo altresì l’incidenza del contenzioso amministrativo / giudiziario.
Le modalità di riesame dei provvedimenti amministrativi di competenza dell’Istituto sono disciplinate dal “Regolamento di autotutela” approvato dal Consiglio di amministrazione con deliberazione del 27 settembre 2006, n.275.
Il riesame può avvenire:
- su istanza dell’interessato
- in sede di precontenzioso amministrativo per rivedere in senso favorevole all’interessato le decisioni già adottate
- su iniziativa d’ufficio
Diritto alla privacy
Il diritto alla privacy riguarda la protezione dei dati personali degli utenti. Riguarda il diritto a veder trattati in modo legittimo tutti i dati che forniscono informazioni sulla persona.
I dati personali, infatti, possono rivelare aspetti anche particolarmente delicati di ciascuna persona, in questo caso rientrano nella categoria dei dati sensibili. Fanno parte di questa categoria, ad esempio, i dati idonei a rivelare lo stato di salute, gli orientamenti politici e sessuali di ciascuno.
La legge, quindi, assicura che i dati personali siano trattati in modo idoneo a tutelare la riservatezza del soggetto, al fine di prevenire accessi e utilizzi illegittimi che possano recare danno al titolare degli stessi.
Proprio per assicurare il corretto trattamento dei dati, in alcuni casi, è richiesto il preventivo consenso scritto dell’interessato.
L’Istituto, nel rispetto del Regolamento UE (UE 2016/670) è Titolare del trattamento, con sede legale in Roma, Via Ciro il Grande 21.
Spetta all’Istituto informare gli interessati che i loro dati personali, forniti o acquisiti dagli stessi, sono trattati in osservanza delle disposizioni fissate dallo stesso Regolamento UE.
I dati personali degli interessati sono trattati nel rispetto delle previsioni di legge, limitatamente alle finalità perseguite nello svolgimento delle funzioni istituzionali in materia previdenziale, assicurativa, assistenziale, di certificazione e verifica fiscale, statistica e amministrativa su base sanitaria, nonché per funzioni direttamente connesse a tali finalità o per garantire il rispetto di obblighi di legge.
In tale ambito il conferimento dei dati è obbligatorio: l’omissione può comportare impossibilità o ritardi nella definizione dei procedimenti oltre che, in taluni casi individuati dalla normativa di riferimento, anche l'applicazione di sanzioni.
I dati già in possesso dell'Istituto sono trattati soltanto se indispensabili allo svolgimento delle funzioni istituzionali e osservando i princìpi di liceità, minimizzazione, limitazione, sicurezza, correttezza e integrità; sono conservati per il tempo previsto dalla normativa di riferimento o per quello strettamente necessario al perseguimento delle finalità.
L'INPS adotta misure tecniche e organizzative per garantire un livello di sicurezza adeguato ai rischi presentati dai trattamenti; il trattamento avviene mediante l'utilizzo di strumenti informatici, telematici o manuali in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza ed è svolto prevalentemente da dipendenti dell'Istituto o, eccezionalmente, anche da altri soggetti che operano come persone autorizzate o Responsabili del trattamento.
I dati personali degli interessati possono essere diffusi o comunicati dall'INPS ad altri soggetti pubblici o privati e, in alcuni casi, possono essere trasferiti all'estero, all'interno e/o all'esterno dell'Unione Europea unicamente verso quei Paesi che garantiscono un livello di protezione adeguato.
Gli interessati hanno il diritto, in qualunque momento, di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei dati personali che li riguardano e/o a verificarne l'utilizzo fatto dall'INPS, chiedere la rettifica dei dati inesatti e l'integrazione di quelli incompleti e la loro cancellazione.
L'opposizione al trattamento, per motivi connessi alla loro situazione particolare, è consentita salvo che sussistano motivi legittimi per la prosecuzione del trattamento.
L'apposita istanza all'INPS è presentata contattando il Responsabile della Protezione dei Dati attraverso:
- recapito postale: via Ciro il Grande, 21 - 00144 Roma
- PEC: responsabileprotezionedati.inps@postacert.inps.gov.it
Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti effettuato dall'INPS avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento UE hanno il diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali (Autorità di controllo nazionale) o di adire le opportune sedi giudiziarie.
Per garantire un sempre più aderente controllo sul trattamento dei dati personali trasmessi tramite i contatti telematici, l’Istituto ha realizzato l’Archivio Unico dei Contatti Telematici riferiti all’utente in qualità di privato cittadino; l’Archivio visualizza i contatti telematici associati all’identità digitale del cittadino, cui è associata una sola email, una sola PEC e un solo cellulare qualunque sia l’identità digitale o il canale di comunicazione utilizzato per la registrazione.
La registrazione dei contatti telematici può essere effettuata:
- direttamente dal cittadino, attraverso la sua identità digitale SPID, CIE, CNS e, in maniera residuale, tramite il PIN
- presso una sede INPS attraverso una specifica istanza da registrare nell’Archivio
L’utente può visualizzare i propri contatti personali presenti nell’Archivio unico accedendo alla sezione MyINPS del sito internet con una qualsiasi delle tipologie di identità digitali consentite (SPID, CIE, CNS, PIN).
Ulteriori informazioni in ordine ai diritti degli interessati sono reperibili sul sito web del Garante per la protezione dei dati personali.
Interessi legali
Gli interessi legali sono di norma dovuti all’utente a partire dal 121° giorno successivo alla data di presentazione della domanda di prestazione (previdenziale e assistenziale), ovvero al perfezionamento del diritto, se successivo, laddove la domanda risulti completa di tutti gli atti, documenti ed altri elementi necessari per l’avvio del procedimento.
Per tutti i casi di diversa decorrenza della maturazione del diritto, l’informazione è disponibile nella scheda relativa alla singola prestazione interessata.
Interpello
Il d.lgs. 124 del 23 aprile 2004 (e successive modificazioni e integrazioni) prevede che gli organismi associativi a rilevanza nazionale degli enti territoriali e gli enti pubblici nazionali, possono inoltrare quesiti di ordine generale alla Direzione Generale competente del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
Lo stesso diritto è riconosciuto, su propria iniziativa o segnalazione dei propri iscritti, alle organizzazioni sindacali e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale nonché ai consigli nazionali degli ordini professionali. I quesiti devono essere inviati esclusivamente tramite posta elettronica al seguente indirizzo:
L’INPS, qualora interessato dal quesito, può essere interpellato dalla Direzione Generale competente del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
Inoltre, sull'applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza del lavoro, ai sensi del vigente articolo 12, comma 1, del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (cd. Testo unico salute e sicurezza sul lavoro), gli organismi associativi a rilevanza nazionale degli enti territoriali, gli enti pubblici nazionali, le regioni e le province autonome, nonché, di propria iniziativa o su segnalazione dei propri iscritti, le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e i Consigli nazionali degli Ordini o Collegi professionali, possono inoltrare alla Commissione per gli interpelli costituiti presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, come definita al comma 2 dello stesso articolo, quesiti di ordine generale esclusivamente tramite posta elettronica al seguente indirizzo email:
I reclami
Al fine di migliorare la capacità di ascolto e pervenire ad un effettivo miglioramento dei servizi offerti, l’Istituto ha sviluppato una procedura multicanale per la gestione dei reclami.
I reclami possono, essere indirizzati alla struttura INPS interessata tramite:
- modulo di reclamo (MV01) (scaricabile anche dalla sezione Moduli, digitando “modulo reclamo” nella stringa di ricerca)
- posta tradizionale
- posta elettronica
- Contact Center (chiamando il numero gratuito da rete fissa 803 164, oppure il numero 06 164 164 da rete mobile, a pagamento in base al piano tariffario del gestore telefonico)
Se non è possibile risolvere il reclamo in tempo reale, l’INPS garantisce una risposta entro 20 giorni lavorativi e l’attivazione di tutte le iniziative possibili per rimuovere le cause dei disservizi segnalati.
Tutti i reclami pervenuti sono registrati e gestiti anche ai fini del monitoraggio e del miglioramento costante della qualità dei servizi.
I ricorsi
Contro i provvedimenti dell’Istituto l’utente può proporre, personalmente o attraverso intermediari riconosciuti dalla legge (Patronati e altri intermediari abilitati), ricorso amministrativo nei termini e nelle modalità indicati nella comunicazione dei provvedimenti stessi.
Le informazioni sulla proponibilità dei ricorsi possono comunque essere richieste:
- presso tutte le Strutture INPS
- al Contact Center chiamando il numero telefonico 803.164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete mobile (a pagamento in base al piano tariffario del gestore telefonico)
- consultando il sito INPS
- presso gli Enti di Patronato e gli altri intermediari abilitati
In caso di reiezione del ricorso amministrativo o decorsi i termini di legge senza che l’Istituto si sia espresso al riguardo, può essere notificato il ricorso giurisdizionale alla sede che ha emesso il provvedimento.
L’Istituto riceve i ricorsi in via telematica attraverso la procedura “Ricorsi amministrativi”, disponibile sul sito istituzionale al seguente percorso Home > Imprese e Liberi Professionisti > Ricorsi amministrativi.
Termini di prescrizione e decadenza dei diritti
Prescrizione e decadenza sono due istituti fondamentali del nostro ordinamento giuridico, entrambi collegati al decorso del tempo.
La prescrizione causa l’estinzione di un diritto per il suo mancato esercizio, in un determinato arco temporale, ed è suscettibile di interruzione. La legge, infatti, stabilisce che ogni diritto ha un periodo di tempo ben preciso per potere essere esercitato, decorso il quale si estingue (art. 2934 c.c. e ss.). La prescrizione per le prestazioni erogate dall’Istituto opera generalmente decorsi cinque anni, ferme restando le eccezioni di legge che ne possono modificare i termini.
La decadenza, invece, consiste nella perdita della possibilità di esercitare un diritto per il suo mancato esercizio entro un termine perentorio, indipendentemente dall’inerzia o dalle condizioni soggettive del titolare del diritto stesso: ciò che rileva è il mero decorso del tempo (art. 2964 c.c. e ss.).