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Decreto Rilancio per i lavoratori

Pubblicazione: 03 marzo 2021 Ultimo aggiornamento: 03 marzo 2021

Il decreto Rilancio (decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34) contiene modifiche in materia di integrazioni salariali e trattamenti a sostegno del reddito connessi alla sospensione o riduzione dell'attività lavorativa in conseguenza dell'emergenza epidemiologica.

Trattamenti di integrazione salariale e assegno ordinario

Il decreto Rilancio, tra le varie disposizioni in materia di lavoro, reca importanti modifiche alle integrazioni salariali connesse alla sospensione o riduzione dell'attività lavorativa in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. Successivamente, il decreto-legge 16 giugno 2020, n. 52 ha apportato ulteriori modifiche alla disciplina degli interventi di integrazione salariale.
La circolare INPS 10 luglio 2020, n. 84 illustra tutte queste novità e fornisce istruzioni sulla corretta gestione delle domande relative ai trattamenti previsti dai decreti in esame.

Nello specifico sono presenti informazioni su:

  • modifiche in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario per la causale “Covid-19”;
  • modifiche alla Cassa Integrazione Ordinaria per le aziende che si trovano in Cassa Integrazione Straordinaria ai sensi dell’articolo 20 del decreto-legge 18/2020;
  • disciplina dell’assegno ordinario del Fondo di Integrazione Salariale (FIS);
  • assegno ordinario dei Fondi di solidarietà bilaterali e dei Fondi del Trentino e di Bolzano-Alto Adige di cui rispettivamente agli articoli 26 e 40 del d.lgs 148/2015;
  • trattamento di Cassa Integrazione a seguito di revoca del licenziamento per giustificato motivo oggettivo intimato dal 23 febbraio al 17 marzo 2020;
  • Cassa Integrazione Speciale per gli operai e impiegati a tempo indeterminato dipendenti da imprese agricole (CISOA).

Trattamenti di integrazione salariale in deroga: INPS anticipa il 40%

Il decreto Rilancio, modificando il decreto Cura Italia, ha disposto che l’INPS possa anticipare una parte dei trattamenti di integrazione salariale in deroga per il prolungamento oltre le nove settimane. Il datore di lavoro può chiedere che l’Istituto provveda al pagamento diretto della prestazione nella misura del 40% delle ore autorizzate

L’obiettivo della norma è che il lavoratore possa avere una disponibilità economica nel più breve tempo possibile. A tal fine l’Istituto autorizza le domande e dispone l'anticipazione del trattamento entro 15 giorni dal ricevimento delle domande stesse.

Le prestazioni interessate da questa possibilità sono:

  • Cassa Integrazione Ordinaria (CIGO)
  • Cassa Integrazione in Deroga (CIGD)
  • Assegno Ordinario (ASO) dei Fondi di solidarietà.


Il manuale “Pagamento anticipato del 40% delle integrazioni salariali" (pdf 981KB) illustra i passaggi e i dettagli per inoltrare la domanda.

L’Istituto, con il messaggio 18 novembre 2020, n. 4335, ha fornito ulteriori dettagli in merito all’anticipo del 40%.