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FAQ - Domande frequenti sulla NASpI
Pubblicazione: 08 luglio 2021 Ultimo aggiornamento: 04 marzo 2022
In questa pagina è possibile consultare le domande più frequenti e le relative risposte sulla NASpI.
Aventi diritto alla NASpI
A quali categorie di lavoratori spetta la NASPI?
La NASPI spetta ai lavoratori con un rapporto di lavoro subordinato e che abbiano perso involontariamente l’occupazione, compresi:
- apprendista;
- soci lavoratori di cooperative con rapporto di lavoro subordinato con le medesime cooperative;
- personale artistico con rapporto di lavoro subordinato;
- dipendente a tempo determinato delle pubbliche amministrazioni (ad esempio, docente supplente).
Requisiti NASpI
Quali sono i requisiti per richiedere la NASpI?
Puoi richiedere la NASpI se:
- il tuo rapporto di lavoro subordinato è cessato involontariamente;
- hai almeno 13 settimane di contributi contro la disoccupazione nei quattro anni precedenti la cessazione.
Domanda NASpI
Quando e come posso presentare la domanda di NASpI?
Puoi presentare la domanda di NASPI entro 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro esclusivamente in modalità telematica attraverso il sito dell’Istituto, accedendo alla pagina NASpI: indennità mensile di disoccupazione.
Attenzione! Puoi presentare la domanda solo dopo la chiusura del rapporto di lavoro.
Decorrenza NASpI
Da quando ho diritto a percepire l’indennità?
La NASpI ti spetta dall'ottavo giorno successivo alla data di cessazione del tuo rapporto di lavoro, se presenti la domanda entro i primi otto giorni dalla data di cessazione (cd. periodo di carenza).
Se invece presenti la domanda successivamente, decorre dal giorno in cui invii la domanda.
NASpI e Centro per l’impiego
Cosa devo fare dopo aver presentato la domanda di NASpI?
La presentazione della domanda di NASPI equivale al rilascio della Dichiarazione di Immediata Disponibilità (DID) allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva. Però entro i 15 giorni successivi alla presentazione della domanda, devi recarti presso il Centro per l'impiego per la stipula del patto di servizio personalizzato. Se non ti presenti di tua iniziativa, sarai convocato dal centro per l'impiego.
Accoglimento NASpI
Come posso sapere quando la domanda è stata accolta?
Quando la tua domanda è stata definita, l’Istituto ti invia un SMS, con invito a verificarne l’esito nella tua area personale MyINPS (accessibile con le credenziali di autenticazione).
Oppure puoi accedere al servizio NASpI: Consultazione domande.
La lettera che l’INPS ti invia sarà sempre disponibile nel servizio “Cassetta postale on line”, sempre a tua disposizione sul sito per controllare le lettere che l’Istituto ti ha inviato per posta al tuo indirizzo di residenza.
Calcolo NASpI
Come posso sapere quanto prenderò di NASpI e per quanto tempo?
Puoi verificare l’importo della tua indennità NASpI e la durata con il servizio NASpI: Consultazione domande, che ti permette di visualizzare e scaricare il prospetto di calcolo con l’importo mensile lordo. Scarica la guida NASpI: consultazione domande, scaricabile dalla pagina NASpI: indennità mensile di disoccupazione, che ti mostra come accedere e scaricare il prospetto.
NASpI e lavoro
Che devo fare se trovo un nuovo lavoro mentre prendo la NASpI?
Per mantenere il diritto alla NASpI devi comunicare l’assunzione tramite il servizio “NASPI-COM: invio comunicazione” reperibile sul sito INPS e accessibile dalla pagina NASpI: indennità mensile di disoccupazione.
NASpI e contribuzione
Quando INPS mi paga la NASpI versa anche dei contributi nel mio Estratto contributivo?
Sì, senza alcun onere a tuo carico l’INPS accredita contributi figurativi, utili sia per maturare il diritto alla pensione sia per determinare il suo importo.
NASpI e variazione delle condizioni
Che devo fare se cambio residenza, IBAN o ho un reddito da lavoro autonomo?
Per mantenere il diritto alla NASpI devi comunicare ogni variazione relativa al cambio di residenza, domicilio, IBAN e alla situazione lavorativa e reddituale, tramite il servizio NASpI-Com: invio comunicazione.
NASpI e lavoro all’estero
Durante la percezione della NASpI posso andare all’estero alla ricerca di lavoro?
Mentre percepisci dall’INPS la NASpI puoi andare alla ricerca di lavoro in un altro Stato dell’UE, senza perdere il diritto all’indennità, solo se rispetti le condizioni di seguito descritte:
- prima della partenza devi essere iscritto almeno per un giorno al centro per l'impiego;
- devi comunicare l’indisponibilità al Centro per l’impiego e cancellarti;
- devi richiedere personalmente, previo appuntamento alla sede INPS territorialmente competente, il rilascio del documento portatile U2, che attesta il mantenimento del diritto alle prestazioni, e del documento portatile U1, che attesta invece i periodi di assicurazione;
- devi iscriverti entro sette giorni come persona in cerca di occupazione presso gli uffici del lavoro dello Stato membro in cui ti rechi e devi presentare all'istituzione di tale Stato il documento portatile U2;
- devi sottoporti ai controlli e rispettare le condizioni previste dalla legislazione in materia vigente nello Stato di arrivo;
- la NASpI viene sospesa finché l'ufficio del lavoro dello Stato membro in cui ti sei recato non comunica all'INPS l'avvenuta iscrizione e la relativa data. Ricevuta tale comunicazione, l'INPS riprenderà a pagarti la prestazione dovuta per un massimo di tre mesi dalla data di partenza dall'Italia. Durante questo periodo non sarai soggetto alle regole di condizionalità in materia di NASpI;
- dal primo giorno del quarto mese, dovrai iscriverti nuovamente al Centro per l'Impiego italiano per continuare a percepire la prestazione e sarai nuovamente soggetto alle regole di condizionalità previste per tutti i percettori di NASpI.
NASpI e altre prestazioni
Durante il periodo di fruizione della NASpI, posso percepire altre prestazioni?
Durante il periodo di fruizione della NASpI puoi percepire:
- pensione ai superstiti;
- pensione di invalidità;
- Reddito di Cittadinanza (Attenzione: la NASPI costituisce reddito imponibile e rileva ai fini ISEE);
- indennità Covid-19, ad eccezione dei lavoratori stagionali e somministrati del turismo.
Non puoi percepire:
- pensione di vecchiaia o anticipata;
- assegno ordinario di invalidità,
- pensione di inabilità.
Qualora il beneficiario della NASpI abbia diritto a percepire le seguenti indennità:
- indennità di maternità/paternità, malattia, trattamenti antitubercolari (IPS) o infortunio, CIG, mobilità,
- indennità di mancato preavviso (contratti a tempo indeterminato),
- indennità di malattia successiva allo sbarco, nel caso di lavoratori marittimi, ex IPSEMA;
non ha diritto, per il medesimo periodo, a percepire l’indennità di disoccupazione.
Iscrizione alla Gestione Separata
I contributi che ho nella Gestione Separata sono utili per la NASpI?
No. I periodi di iscrizione alla Gestione Separata non sono utili per il diritto, la durata e la misura dell’indennità NASpI.
La sola iscrizione alla Gestione Separata impedisce di ottenere la NASpI?
La sola iscrizione alla Gestione Separata non è ostativa al diritto alla prestazione.
Anche qualora non sussistano più da molto tempo contratti di collaborazione, deve comunque essere obbligatoriamente compilato il campo reddito presunto, inserendo il valore “zero”, perché l’iscrizione alla Gestione Separata non si può cancellare.
L’iscrizione alla Gestione Separata e contestuale iscrizione a un Albo/Cassa professionale mi impedisce di ottenere la NASpI?
L’iscrizione ad un Albo professionale, in assenza di attività e di reddito, non ti priva diritto alla NASpI. Devi però ricordarti di comunicare nell’apposito campo della domanda di NASpI il reddito da lavoro autonomo previsto pari a “zero”.
Sono iscritto alla Gestione Separata ma non svolgo alcuna attività di collaborazione o da libero professionista e non verso contributi da anni. Devo dichiarare nella domanda di NASpI il reddito da lavoro autonomo previsto?
Sì, nella domanda di NASpI deve essere sempre dichiarato il reddito presunto per l’anno in corso, anche se pari a “zero”, per non perdere il diritto all’indennità.
L’iscrizione alla Gestione Separata non è soggetta a cancellazione. Pertanto, in caso di iscrizione – anche se risalente a molti anni prima e senza che sia esercitata alcuna attività che implichi obbligo di versamento dei contributi – è necessario dichiarare il reddito previsto nell’anno, anche se pari a “zero”.
Per rendere più veloce la liquidazione della NASpI, la dichiarazione può essere resa direttamente nella domanda, come indicato nella Guida all’uso del servizio per richiedere la NASpI scaricabile dalla pagina NASpI: indennità mensile di disoccupazione.
In alternativa, la dichiarazione può essere effettuata entro 30 giorni dalla domanda o dall’avvio dell’attività, attraverso il servizio NASpI-Com: invio comunicazione , accessibile dalla pagina NASpI: indennità mensile di disoccupazione.
In ogni caso, il reddito presunto deve essere comunicato entro il 31 gennaio di ogni anno.
Presenza di contribuzione agricola ed extra agricola
Sono un lavoratore agricolo ma ho svolto anche altre attività e ho contributi diversi. Ho diritto alla NASpI?
Se hai periodi di lavoro sia nel settore agricolo che in settori non agricoli, i periodi possono essere cumulati per ottenere l'indennità di disoccupazione NASpI, purché nei quattro anni precedenti la cessazione del rapporto di lavoro risulti prevalente la contribuzione non agricola.
Qualora invece risulti prevalente la contribuzione agricola, ma in misura tale da non determinare il diritto alla Disoccupazione agricola, il periodo di osservazione si riduce ai soli 12 mesi precedenti la cessazione del rapporto di lavoro. Se in questo periodo di 12 mesi prevale la contribuzione extra agricola o vi è parità tra le due tipologie di contribuzione, la tua domanda di indennità NASpI, in presenza di tutti gli altri requisiti, può essere accolta.
NASpI e lavoro accessorio
La prestazione di lavoro accessorio è compatibile con la NASpI?
Se percepisci già la NASpI, puoi svolgere attività lavorativa di natura occasionale (lavoro accessorio) solo in caso di lavori sporadici e saltuari, remunerati tramite il Libretto famiglia, nel limite complessivo di 5mila euro annui.
Nel caso in cui i compensi non superino detto limite, il beneficiario dell’indennità NASpI non è tenuto a comunicare all’INPS il compenso derivante da tale attività.
Indennità di partecipazione a tirocini formativi e NASpI
Se il disoccupato percepisce la NASpI e frequenta tirocini formativi ha diritto alla NASpI o all’indennità di tirocinio?
Nell’ipotesi in cui il tirocinante percepisca la NASpI, l’indennità di tirocinio non può essere corrisposta salvo diversa previsione della normativa regionale sulla indennità di sua competenza.
NASpI e nuova attività lavorativa
Cosa succede se trovo una nuova occupazione dopo aver inviato la domanda di NASPI?
Nell’ipotesi in cui il richiedente si rioccupi, con contratto di lavoro subordinato, nei primi otto giorni successivi alla data di cessazione del rapporto di lavoro (cd. periodo di carenza) o durante il periodo di preavviso, l’indennità NASpI non spetta.
Per poter beneficiare dell’indennità, dovrai quindi presentare una nuova domanda a seguito della cessazione del nuovo rapporto di lavoro.
In caso di rioccupazione con contratto di lavoro subordinato di durata superiore a sei mesi e/o con un reddito annuo presunto superiore a 8.145 euro, la prestazione decade.
In caso di rioccupazione con contratto di lavoro subordinato inferiore a sei mesi e con un reddito annuo presunto inferiore a 8.145 euro, hai diritto alla prestazione a condizione che venga comunicato all’INPS il reddito annuo presunto. Se richiedi il "cumulo" potrai continuare a percepire la NASpI ridotta in misura pari all’80% del reddito presunto; in caso contrario, la prestazione viene sospesa per tutta la durata del nuovo rapporto di lavoro.
Cosa posso fare in caso di decadenza della NASpI a seguito di rioccupazione con contratto di lavoro subordinato superiore a sei mesi e cessato anticipatamente?
In caso di rioccupazione con contratto di lavoro subordinato di durata superiore a sei mesi, la prestazione decade. Tuttavia, se il nuovo rapporto di lavoro cessa anticipatamente (ad esempio, per mancato superamento del periodo di prova), puoi presentare una nuova domanda di NASpI. Non puoi chiedere, invece, il ripristino del pagamento della precedente prestazione perché decaduta.
Ultimo lavoro svolto all’estero
Sono residente in Italia ma ho svolto l’ultima attività lavorativa dipendente all’estero. Posso presentare domanda di NASpI?
No. La prestazione di disoccupazione non compete all’Italia a meno che non si tratti di lavoratore frontaliero o di un lavoratore diverso dal frontaliero (lavoratori marittimi, persone che esercitano normalmente attività nel territorio di almeno due Stati membri, i membri degli equipaggi di condotta e di cabina addetti al trasporto aereo, passeggeri o merci, persone cui si applica un accordo Comunitario relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale) o di lavoratore stagionale.
Domanda di NASpI respinta per mancata comunicazione del reddito
Cosa fare se una domanda di NASpI viene respinta per mancata comunicazione del reddito presunto da attività preesistente?
Nell’ipotesi in cui la domanda di NASpI sia stata respinta per mancata comunicazione – entro 30 giorni dalla data della domanda – del reddito derivante da attività lavorativa autonoma preesistente, puoi presentare una nuova domanda entro i 68 giorni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro comunicando il reddito presunto dell’attività in essere.
NASpI e malattia non indennizzata
In caso di malattia non indennizzata, la NASpI viene sospesa?
No. In caso di malattia non indennizzata perché insorta oltre il sessantesimo giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro, la NASpI non è sospesa.
NASpI e partita IVA
In caso di svolgimento di attività lavorativa autonoma, spetta la NASpI?
In caso di attività lavorativa autonoma, spetta la NASpI a condizione che il reddito annuo presunto non sia superiore a 4.800 euro. Se l’attività era preesistente, il reddito annuo presunto, anche se pari a “zero”, deve essere comunicato, per non perdere il diritto, entro 30 giorni dall’invio della domanda, oppure entro 30 giorni dall’inizio della nuova attività. Il richiedente potrà beneficiare della prestazione con l’abbattimento in misura pari all’80% del reddito presunto.
Come titolare di Partita IVA sono obbligato a dichiarare il reddito previsto nell’anno?
Sì. I titolari di una partita IVA attiva devono dichiarare il reddito presunto in corso d’anno, anche se pari a “zero”.
Per rendere più veloce la liquidazione della NASpI, la dichiarazione può essere resa nell’apposito campo della domanda, come indicato nella Guida all'uso del Servizio per richiedere la NASpI scaricabile dalla pagina NASpI: indennità mensile di disoccupazione.
In alternativa, la dichiarazione può essere effettuata entro 30 giorni dalla domanda o dall’avvio dell’attività, tramite il servizio NASpI-Com: invio comunicazione, accessibile dalla stessa scheda con le proprie credenziali.
In ogni caso, il reddito presunto deve essere comunicato entro il 31 gennaio di ogni anno.
Anticipazione NASpI
Quali requisiti devo avere per richiedere la NASpI anticipata?
Se hai avuto già accolta la domanda di NASpI, puoi chiedere la liquidazione dell’indennità in un’unica soluzione nel caso in cui tu intenda:
- avviare un'attività lavorativa autonoma;
- avviare un'impresa individuale;
- sottoscrivere una quota di capitale sociale di una cooperativa con rapporto mutualistico di attività lavorativa da parte del socio;
- sviluppare a tempo pieno e in modo autonomo l'attività autonoma già iniziata durante il rapporto di lavoro dipendente che, essendo cessato, ha dato luogo alla NASpI.
Nella domanda da inviare all’INPS dovrai documentare l’avvio di questa attività come indicato nella Guida “NASpI anticipata: invio domanda”, scaricabile dalla pagina dedicata.
Come fare domanda di NASpI anticipata?
Dopo aver ottenuto la NASpI, puoi presentare domanda online entro 30 giorni dall'inizio dell'attività autonoma, dell'impresa individuale o dalla sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa.
Se l'attività è iniziata durante il rapporto di lavoro dipendente che, essendo cessato, ha dato luogo alla prestazione NASpI, devi inviare la domanda di anticipazione entro 30 giorni dalla domanda di indennità NASpI.
I liberi professionisti non iscritti all’INPS possono richiedere la NASpI anticipata?
Sì. I liberi professionisti non iscritti a gestioni previdenziali INPS bensì a specifiche casse professionali, possono richiedere la NASpI anticipata.
Gli iscritti alla Gestione Separata possono richiedere la NASpI anticipata?
No. Non possono richiedere la NASpI anticipata gli iscritti alla Gestione Separata se collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto.
I soci accomandanti possono richiedere la NASpI anticipata?
No. Non possono richiedere la NASpI anticipata i soci accomandanti, ad eccezione di coloro che rivestono la posizione di coadiutore.
NASpI e rapporti di lavoro part time
Si può avere diritto alla NASpI in caso di più rapporti di lavoro part time?
Nel caso in cui il richiedente abbia contemporaneamente più rapporti di lavoro part time, alla cessazione di uno di essi può presentare domanda di NASpI a condizione che venga comunicato il reddito presunto per l’attività rimasta in essere, che deve essere pari o inferiore a 8.145 euro. Il richiedente potrà beneficiare della prestazione con l’abbattimento in misura pari all’80% del reddito presunto.
NASpI e soggiorno all’estero
In caso di soggiorno all’estero, si continua a percepire la NASpI ?
Sì. Permangono tuttavia in capo all’interessato i vincoli connessi ai meccanismi di condizionalità (partecipazione a corsi di formazione o accettazione di proposte di lavoro) propri della legislazione italiana, la cui violazione comporta l’applicazione delle conseguenti misure sanzionatorie, consistenti - a seconda dei casi - nella decurtazione o nella decadenza dalla prestazione e dallo stato di disoccupazione.
NASpI ed espatrio
Cosa succede se il beneficiario espatria in via definitiva durante la fruizione della NASpI?
In caso di espatrio in via definitiva per rientro nel paese di origine o per accettazione di un lavoro all'estero, la prestazione decade dalla data di espatrio.
Compatibilità della NASpI con l’indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati (legge 25 febbraio 1992, n. 210)
L’INPS riconosce la NASpI ai soggetti percettori dell’indennità di cui alla legge 210/1992?
Sì. L’indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati, di cui alla legge 210/1992, è compatibile con ogni altro emolumento a qualunque titolo, come previsto espressamente dall’art.2, comma 1, della predetta legge n. 210 del 1992.
Titolarità IBAN
Ho indicato nella domanda di NASpI un IBAN che non è intestato a me. Potrò ricevere in quel conto l’indennità?
No. L’INPS non può pagare con accredito su IBAN non intestati o cointestati a chi richiede la NASpI. Nella domanda deve essere sempre indicato un IBAN intestato/cointestato a chi richiede la prestazione.
L’utente deve sempre comunicare all’Istituto, tramite il servizio NASpI-Com: invio comunicazione, eventuali variazioni di codice fiscale o di IBAN. Non è più prevista la presentazione del modello SR163.
Titolarità di cariche sociali
Ho un ruolo in una società di persone/capitali. Devo dichiarare il reddito presunto per l’anno in corso?
Sì. La dichiarazione del reddito presunto, anche se pari a “zero”, per chi riveste cariche societarie (amministratore, sindaco, revisore) è prevista a pena di decadenza della NASpI. La dichiarazione non è prevista per la sola partecipazione agli utili societari.
Per rendere più veloce la liquidazione della NASpI, la dichiarazione può essere resa nella domanda, anche qualora sia pari a “zero”, come indicato nella Guida all'uso del servizio per richiedere la NASpI, scaricabile dalla pagina dedicata.
In alternativa, la dichiarazione può essere effettuata entro 30 giorni dalla domanda o dall’inizio dell’attività, tramite il servizio NASpI-Com: invio comunicazione.
In ogni caso, il reddito presunto deve essere comunicato entro il 31 gennaio di ogni anno.
Iscrizione alla Gestione Artigiani e Commercianti
Sono iscritto alla Gestione Artigiani e Commercianti. Devo dichiarare il reddito previsto per l’anno in corso?
Sì. Gli iscritti alla Gestione Artigiani e Commercianti devono dichiarare, a pena di decadenza, il reddito previsto per l’anno in corso anche se pari a “zero”.
Per rendere più veloce la liquidazione della NASpI, la dichiarazione può essere resa in domanda, come indicato come indicato nella Guida all'uso del Servizio per richiedere la NASpI, scaricabile dalla pagina dedicata.
In alternativa, la dichiarazione può essere effettuata entro 30 giorni dalla domanda o dall’avvio dell’attività, tramite il servizio NASpI-Com: invio comunicazione.
In ogni caso, il reddito presunto deve essere comunicato entro il 31 gennaio di ogni anno.