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Decreto Ristori per i lavoratori

Pubblicazione: 03 marzo 2021 Ultimo aggiornamento: 03 marzo 2021

La legge 18 dicembre 2020, n. 176, con la quale è stato convertito il decreto Ristori (decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137) e che ha abrogato il decreto Ristori-bis (decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149) prevede ulteriori misure di sostegno ai settori produttivi più colpiti dai contraccolpi economici e sociali derivanti dall’epidemia da Covid-19. Con la circolare INPS 7 dicembre 2020, n. 139 l’Istituto illustra le nuove disposizioni in materia di trattamenti di integrazione salariale (Cassa Integrazione, ordinaria e in deroga, e assegno ordinario) connessi all’emergenza Covid-19 per il periodo dal 16 novembre 2020 al 31 gennaio 2021.

Trattamenti di integrazione salariale e assegno ordinario

Il decreto Ristori ha introdotto un ulteriore periodo di trattamenti di cassa integrazione salariale ordinaria (CIGO), in deroga (CIGD) e di assegno ordinario (ASO) di 6 settimane. Tale ulteriore periodo può essere richiesto sia dai datori di lavoro cui siano state autorizzate le 18 settimane (9+9) previste dal decreto Agosto (decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104), sia dai datori di lavoro appartenenti ai settori interessati dalle chiusure o limitazioni delle attività economiche e produttive nell’ultima parte del 2020 e a gennaio 2021. In particolare, la norma prevede che i datori di lavoro che sospendono o riducono l’attività lavorativa possono richiedere la concessione dei trattamenti di cassa integrazione salariale per periodi decorrenti dal 16 novembre 2020 al 31 gennaio 2021, per una durata massima di 6 settimane.

I trattamenti di cassa integrazione salariale (ordinaria e in deroga) e assegno ordinario previsti dal decreto-legge n. 137/2020 (6 settimane) trovano applicazione anche ai lavoratori che risultino alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione al 9 novembre 2020 (data di entrata in vigore del decreto Ristori bis) purché la trasmissione delle istanze di ammissione ai relativi trattamenti - secondo quanto espressamente indicato dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali - avvenga nel rispetto della disciplina in materia di termini decadenziali prevista dall’articolo 1, comma 5, del medesimo decreto Agosto.