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Nota informativa – Split Payment
Pubblicazione: 03 aprile 2017 Ultimo aggiornamento: 03 aprile 2017
Informazioni rilevanti per la scissione dei pagamenti (split payment)
L’art. 1, comma 629, lettera b), legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), ha introdotto l’articolo 17-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 che prevede, per le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi, il meccanismo della scissione dei pagamenti (split payment) da applicarsi alle operazioni per le quali le amministrazioni non siano debitrici d’imposta, ai sensi delle disposizioni generali in materia di IVA.
Con decreto del 23 gennaio 2015, pubblicato nell'allegato n. 1, Gazzetta Ufficiale 3 febbraio 2015, n. 27 il Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) ha disciplinato il meccanismo suddetto, dettando le disposizioni attuative. Con l'allegato n. 2 alla circolare 9 febbraio 2015, n. 1/E, l’Agenzia delle Entrate ha fornito i chiarimenti interpretativi circa l’individuazione dell’ambito soggettivo di applicazione dello stesso.
Ambito di applicazione
Per quanto concerne l’ambito oggettivo di applicazione della disposizione, l’articolo 1 del decreto rinvia a quanto stabilito dall’art. 17-ter, decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, stabilendo quindi che il regime di scissione dei pagamenti va applicato dalle amministrazioni e dagli enti pubblici già destinatari delle norme in materia di IVA a esigibilità differita di cui all’art. 6, quinto comma, secondo periodo, del d.p.r. 633/1972.
Il meccanismo della scissione dei pagamenti si applica alle cessioni di beni e servizi effettuate, nel territorio dello Stato, nei confronti delle pubbliche amministrazioni, che esercitano le proprie funzioni sia nella veste istituzionale che nell’esercizio di attività d’impresa, operando il trasferimento del pagamento del debito IVA dal fornitore in capo alle amministrazioni pubbliche.
La circolare dell’Agenzia delle Entrate, citata in premessa, ha precisato l’ambito soggettivo di applicazione, elencando i soggetti destinatari del meccanismo della scissione dei pagamenti, nonché quelli esclusi.
INPS è tra i soggetti destinatari di tali nuove disposizioni.
Fatturazione
In merito agli obblighi nascenti in capo ai soggetti passivi fornitori, esclusi i professionisti, l’articolo 2 del decreto stabilisce che i medesimi devono emettere regolarmente la fattura con le indicazioni prescritte dall’articolo 21 del d.p.r. 633/1972, apponendo l’annotazione “scissione dei pagamenti” sulla medesima.
Al riguardo è stata adeguata la versione dello schema della FatturaPA (versione 1.1) per il recepimento dell'informazione relativa allo split payment; nel blocco della fattura, all'interno del campo è stato aggiunto un nuovo valore per la scissione dei pagamenti, contrassegnato dalla lettera "S". Per il resto la fattura deve mantenere la medesima impostazione, con indicazione dell’imponibile e dell’IVA.
I fornitori devono registrare la fattura nei termini indicati dagli articoli 23 e 24 del d.p.r. citato, ma non devono computare come IVA a debito l’imposta indicata nella medesima fattura, la quale quindi non parteciperà alla liquidazione periodica (a seconda dei casi, mensile o trimestrale). Tale imposta, infatti, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del decreto ministeriale in argomento, deve essere versata dall’amministrazione acquirente sulla base dell’esigibilità dell’imposta stessa.
Regimi Speciali IVA
L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato nell'allegato n. 1 alla circolare 19 febbraio 2015, n. 6/E un apposito paragrafo sull'argomento dei regimi speciali per l'applicazione dello split payment.
Al riguardo è stato confermato che il predetto meccanismo introdotto dalla legge di stabilità non trova applicazione in relazione alle operazioni assoggettate a regimi speciali che non prevedono l'evidenza dell'imposta in fattura e che ne dispongono l'assolvimento secondo regole proprie (agenzie di viaggio, regime di franchigia delle piccole imprese).
Per completezza, si informa che il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha adottato l'allegato n. 2 al decreto 20 febbraio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 27 febbraio 2015, n. 48 di modifica al precedente decreto 23 gennaio 2015 (Gazzetta Ufficiale 3 febbraio 2015, n. 27), in materia di rimborsi dell'IVA.
Imposta di bollo su fattura
Si rammenta che, per la regola dell’alternatività tra l’imposta sul valore aggiunto e l’imposta di bollo, tutte le fatture elettroniche per le quali le prestazioni risultano esenti o escluse dal campo di applicazione dell’IVA debbono riportare l’indicazione dell’assolvimento dell’imposta di bollo in modo virtuale e la specifica della normativa di riferimento “articolo 6 del decreto 17 giugno 2014” o, più semplicemente, “DM-17-GIU-2014 “, oltre che l’importo.
Quindi, l’obbligo dell’apposizione della marca da bollo, anche virtuale, è a carico di chi emette la fattura, mentre l’onere del pagamento della stessa è lasciato alla libera contrattazione delle parti; sul mancato pagamento dell’imposta di bollo rispondono in solido, nei confronti dell’Agenzia delle Entrate, cliente e fornitore.
Nei rapporti di fatturazione con le amministrazioni dello Stato (ai fini fiscali l’INPS non rientra in questa categoria) l’imposta di bollo rimane sempre a carico del soggetto privato.
Regolarizzazione
La circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 6/E, già richiamata, ha chiarito che le fatture ricevute con l'indicazione dell'IVA in misura inferiore a quella dovuta determina il ricorso alla procedura di regolarizzazione di cui all'art. 6, comma 8, decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 in materia di violazione degli obblighi relativi alla documentazione, registrazione e individuazione delle operazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto. In sostanza, l'Istituto è punito, salva la responsabilità del cedente o del commissionario, con una sanzione amministrativa se non provvede a regolarizzare l'operazione secondo le indicazioni contenute alle lettere a) e b) del comma 8 del citato articolo 6.
Per tale ragione le fatture non corrette saranno rifiutate.