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Cumulabilità e compatibilità

Pubblicazione: 08 luglio 2021 Ultimo aggiornamento: 12 gennaio 2022

La NASpI è incompatibile con le seguenti prestazioni:

  • pensione di vecchiaia o anticipata;
  • assegno ordinario di invalidità;
  • pensione di inabilità.

 

È invece compatibile con il Reddito di Cittadinanza e con lo svolgimento di alcune tipologie di attività lavorative precisate nella circolare INPS 23 novembre 2017, n. 174, e con la percezione di pensione estera. Poiché gli importi corrisposti a titolo di NASpI rilevano ai fini ISEE, la loro percezione incide sul diritto e sulla misura del Reddito di Cittadinanza.

La prestazione non è cumulabile con le seguenti indennità:

  • indennità di maternità/paternità, malattia, trattamenti antitubercolari (IPS) o infortunio, CIG, mobilità;
  • indennità di mancato preavviso (contratti a tempo indeterminato);
  • indennità di malattia successiva allo sbarco, nel caso di lavoratori marittimi, ex Ipsema.

 

È invece cumulabile con le indennità Covid-19 (decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41), ad eccezione di stagionali e somministrati del turismo.

Inoltre, sono previsti a favore dei datori di lavoro una serie di incentivi per incoraggiare l'assunzione di alcune categorie di lavoratori che si trovano in particolari situazioni definite di volta in volta dalla normativa di riferimento.

Tra le categorie di soggetti che il datore può assumere e richiedere così l'ammissione agli incentivi, sono compresi i percettori di NASpI.

La prestazione, infine, è cumulabile con i contratti a termine nel settore agricolo. I percettori di NASpI possono, durante la fruizione della stessa, stipulare con datori di lavoro del settore agricolo contratti a termine non superiori a 30 giorni, rinnovabili per ulteriori 30 giorni, nel limite di 2.000 euro per il 2021, senza subire la sospensione/decadenza dal diritto alla prestazione o l’abbattimento della stessa (messaggio 22 novembre 2021, n. 4079).

Qualora si superino il limite di 30 giorni e/o il limite di reddito pari a 2mila euro per l’anno 2021, gli istituti del cumulo, della sospensione e della decadenza troveranno applicazione esclusivamente per la parte di reddito eccedente la somma di 2mila euro e per i periodi eccedenti l’arco temporale massimo di durata dei contratti stipulati.