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NASPI, DIS-COLL e disoccupazione agricola

Pubblicazione: 02 aprile 2020 Ultimo aggiornamento: 04 maggio 2021

Il decreto Cura Italia, come integrato dal decreto Rilancio, al fine di agevolare la presentazione delle domande di NASpI, DIS-COLL e disoccupazione agricola, ha prorogato i termini per richiedere le prestazioni.

Tutte le indicazioni sono riportate nella scheda informativa (pdf 97,3KB).

NASpI e DIS-COLL

Dal 17 marzo 2020 fino alla scadenza del termine di cinque mesi il datore di lavoro non può recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo e non può, quindi, avviare le relative procedure di licenziamento.

Per gli eventi di cessazione involontaria dei rapporti di lavoro intervenuti dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020, il termine di presentazione delle indennità NASpI e DIS-COLL è prorogato di ulteriori 60 giorni, estendendo così il termine ordinario da 68 giorni a 128 giorni, decorrente dalla data di cessazione involontaria del rapporto di lavoro.

Le domande respinte perché presentate fuori termine saranno riesaminate d'ufficio.

L’INPS, con il messaggio 1° giugno 2020, n. 2261, informa che è possibile accedere alla prestazione di disoccupazione NASpI da parte dei lavoratori che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro con la causale di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, nonostante il divieto posto dal legislatore.

Le disposizioni normative richiamate non si applicano nei casi di rapporti di lavoro domestico e di collaborazione coordinata e continuativa.

Disoccupazione agricola

Il termine ultimo per presentare le domande di disoccupazione agricola, in competenza 2019 da presentare nel 2020, è scaduto il 1° luglio 2020.

L’articolo 22 del decreto Cura Italia (decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27), in merito al trattamento di integrazione salariale in deroga per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da Covid-19, dispone che, limitatamente ai lavoratori del settore agricolo, i periodi di Cassa Integrazione in Deroga fruiti sono utili ai fini del calcolo dell’indennità di disoccupazione agricola in quanto equiparati a lavoro.

Con la circolare INPS 23 aprile 2021, n. 69 l’Istituto illustra le modalità di calcolo e liquidazione dell’indennità di disoccupazione agricola riferita al 2020 con l’applicazione delle disposizioni in questione.