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Vincoli normativi

Pubblicazione: 24 ottobre 2016 Ultimo aggiornamento: 31 ottobre 2017

In forza del decreto legge 25 settembre 2001, n. 351 convertito, con modificazioni, nella legge n. 410 del 23 novembre 2001 e nell'ambito delle due operazioni di cartolarizzazione SCIP 1 e SCIP 2, erano stati trasferiti alla società SCIP - Società Cartolarizzazione Immobili Pubblici SRL, portafogli di immobili di proprietà dell'Istituto e degli enti nel frattempo incorporati, con la finalità di procedere alla definitiva dismissione dell'intero patrimonio cartolarizzato.
La successiva legge 27 febbraio 2009, n. 14, di conversione, con modificazioni, del decreto legge 30 dicembre 2008, n. 207, aveva posto fine alla prima e alla seconda operazione di cartolarizzazione (SCIP 1 e SCIP 2) nonché previsto che i beni immobili invenduti, ancora di proprietà della SCIP alla data di entrata in vigore del provvedimento medesimo, venissero ritrasferiti in proprietà ai soggetti originariamente proprietari.
Tale retrocessione fu disposta dalla legge mantenendo i diritti di opzione, prelazione e garanzia spettanti agli aventi diritto ma con ulteriori vincoli collegati alle esigenze di finanza pubblica. Fra questi vincoli, talune norme speciali prevedevano l'obbligo dell'integrale conferimento di tutto il patrimonio immobiliare da reddito al fondo gestito da Invimit SGR, nonché il divieto di nuove locazioni e rinnovi dei contratti delle unità immobiliari a uso residenziale libere.
Nel corso del 2017, il decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, pubblicato in pari data sulla Gazzetta Ufficiale, al comma 2 dell’art. 38, con la sostituzione integrale del punto c) del secondo comma dell’art. 8 del decreto legge 6 luglio 2012, n.95 (convertito con modificazioni con legge 7 agosto 2012, n.135) ha previsto che l’INPS provvede “alla completa dismissione del proprio patrimonio immobiliare da reddito, nel rispetto dei vincoli di legge ad esso applicabili, ivi compresi quelli derivanti dal decreto legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, anche attraverso il conferimento di parte del patrimonio a fondi di investimento immobiliare costituiti dalla società di gestione del risparmio di cui all'articolo 33 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, con l'obiettivo di perseguire una maggiore efficacia operativa ed una maggiore efficienza economica."
L’Istituto deve provvedere a tal fine “nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.”
Per quanto riguarda l’alienazione degli immobili mai interessati da operazioni di cartolarizzazione, tra i quali quelli non più destinati ad uso strumentale, considerata la necessità di garantire l’omogeneità con le procedure utilizzate per gli immobili retrocessi da SCIP, sono state individuate le seguenti modalità di cessione:

  • vendita in opzione ai conduttori delle unità immobiliari residenziali e commerciali locate applicando le disposizioni contenute nel decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, espressamente richiamato dal citato art. 38 comma 2 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50;
  • cessione diretta sul mercato mediante asta pubblica, in linea con quanto avvenuto in occasione delle operazioni di cartolarizzazione avviate ai sensi della legge n. 410 del 2001, del patrimonio immobiliare non cartolarizzato libero ovvero inoptato, ad uso residenziale e ad uso commerciale, ove non conferito ai fondi immobiliari chiusi costituiti da INVIMIT SGR SpA, con le medesime modalità previste per il patrimonio immobiliare cartolarizzato residuo, al fine di armonizzare e rendere più efficiente il processo di vendita;
  • estensione, ove possibile, alle unità immobiliari residenziali e commerciali locate delle procedure previste per le unità immobiliari cartolarizzate caratterizzate da situazioni analoghe;
  • individuazione della data del 23 aprile 2017 quale data rilevante ai fini della verifica dei requisiti di cui all’art. 3 della decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410.

Sempre a seguito della predetta modifica normativa introdotta dal comma 2 dell’art. 38 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, che ha, tra l’altro previsto la possibilità di conferimento parziale del proprio patrimonio a fondi immobiliari chiusi all’interno del Piano di investimento e disinvestimento del patrimonio immobiliare non strumentale e del patrimonio mobiliare 2017-2019, era stato previsto il conferimento parziale del patrimonio immobiliare da reddito dell’Istituto al fondo immobiliare i3-INPS, istituito e gestito da INVIMIT SGR SpA.
Successivamente all’approvazione del Piano da parte del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza ed al decreto interministeriale di verifica del rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica, con determinazione presidenziale n. 135 del 2 agosto 2017, è stata autorizzata la partecipazione al fondo immobiliare i3-INPS, gestito da INVIMIT SGR SpA e la sottoscrizione delle quote emesse con apporto di immobili.
Si tratta di un Fondo ad apporto di immobili, di proprietà dell’INPS e dello Stato, istituito da INVIMIT SGR SpA (totalmente partecipata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze) ai sensi dell’art. 33 comma 8 ter del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n.111, con una durata massima di 20 anni che investe, nei limiti previsti dal Regolamento di gestione, prevalentemente in un patrimonio immobiliare a reddito o a dismissione, potendo comprendere anche immobili a sviluppo, e che ha un ammontare target di 800 milioni di Euro.
La politica di investimento del Fondo si basa sulla gestione, valorizzazione e parziale dismissione del patrimonio, mediante l’applicazione di strategie mirate e diversificate in base alle caratteristiche degli immobili.
L’obiettivo è un rendimento medio annuo del 4%.
E’ prevista la distribuzione dei proventi di gestione del fondo, con cadenza annuale, a partire dal secondo esercizio successivo alla data di avvio dell’operatività dello stesso, in misura non inferiore all’80% dei proventi distribuibili annualmente.
I contenuti del regolamento di gestione dei fondi immobiliari chiusi sono determinati dal quadro normativo e regolamentare vigente, con particolare riferimento al “Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio” emanato dalla Banca d’Italia con provvedimento del 19 gennaio 2015, ed al “Regolamento attuativo dell’art. 39 del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 concernente la determinazione dei criteri generali cui devono uniformarsi gli Organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) italiani”, adottato con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 30 del 5 marzo 2015.
Il primo apporto di immobili al fondo immobiliare i3-INPS ha avuto ad oggetto un portafoglio costituito da 22 immobili, di cui 21 di proprietà dell’INPS e 1 di proprietà dello Stato per un apporto complessivo di Euro 101.000.000 a fronte del quale sono state emesse a favore dell’Istituto n. 202 quote per un controvalore equivalente.
E’ previsto un secondo ulteriore apporto entro la fine del 2017 mentre i successivi proseguiranno nel corso del 2018 e del 2019, sulla base dei residui immobili già individuati e di altri di nuova individuazione, nel limite dei valori di apporto complessivi già riportati nel Piano di investimento e disinvestimento del patrimonio immobiliare.

Nella sezione Amministrazione trasparente, è presente il nuovo regolamento per gli investimenti e disinvestimenti immobiliari