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Esonero contributivo per datori di lavoro privati
Pubblicazione: 22 settembre 2021 Ultimo aggiornamento: 11 gennaio 2022
Il decreto Sostegni bis ha previsto, all’articolo 43, comma 1, un esonero dal versamento dei contributi previdenziali, fruibile entro il 31 dicembre 2021, per i datori di lavoro privati dei settori del turismo e degli stabilimenti termali e del commercio, nonché del settore creativo, culturale e dello spettacolo.
La circolare INPS 21 settembre 2021, n. 140 fornisce le prime indicazioni operative, specificando quali datori di lavoro possono accedere al beneficio, l’assetto, la misura e la durata dell’esonero.
Con il messaggio 10 dicembre 2021, n. 4420 l’INPS fornisce alcuni chiarimenti per l’applicazione della decontribuzione, mentre con il messaggio 13 dicembre 2021, n. 4438 si comunica che la scadenza per presentare le domande di esonero è stata fissata al 16 dicembre 2021.
Con il messaggio 10 gennaio 2022, n. 96 si comunica che le domande pervenute sono state elaborate. Si forniscono quindi le istruzioni sulle modalità di compilazione delle dichiarazioni contributive da parte dei datori di lavoro che hanno ricevuto un esito di accoglimento della richiesta di esonero e le indicazioni sulle eventuali richieste di riesame.
Esonero legato alla fruizione di trattamenti di integrazione salariale
L’esonero contributivo è riconosciuto a partire dal 26 maggio 2021, nel limite del doppio delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di gennaio, febbraio e marzo. Ai fini del riconoscimento del beneficio, pertanto, i datori di lavoro devono aver fruito, almeno parzialmente, dei trattamenti di integrazione salariale nei mesi di gennaio e/o febbraio e/o marzo 2021.
La misura, sempre nei limiti della contribuzione datoriale dovuta, può trovare applicazione anche nelle ipotesi in cui l’azienda ricorra all’utilizzo di trattamenti di integrazione salariale con causale differente da quelle legate all’emergenza da COVID-19, in quanto la predetta agevolazione non ha natura di incentivo all’assunzione.