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Lavoratori/Indennità Covid-19

Pubblicazione: 02 aprile 2020 Ultimo aggiornamento: 07 aprile 2021

Le indennità per emergenza Covid-19

Il decreto Cura Italia e il decreto Rilancio hanno introdotto, tra le altre misure, alcune indennità di sostegno in favore dei lavoratori le cui attività risentono dell'emergenza epidemiologica dovuta al Covid-19.

Le indennità Covid-19 previste sono:

  • indennità liberi professionisti e collaboratori coordinati e continuativi;
  • indennità lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO);
  • indennità lavoratori stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
  • indennità lavoratori agricoli;
  • indennità lavoratori dello spettacolo;
  • indennità per lavoratori domestici.

Le indennità, introdotte dal decreto Cura Italia, hanno importo pari a 600 euro, non sono soggette a imposizione fiscale, non sono tra esse cumulabili e non sono riconosciute ai percettori di Reddito di Cittadinanza.

L’indennità per lavoratori domestici introdotta dal decreto Rilancio è pari a 500 euro sia per il mese di marzo sia per il mese di aprile, ed è erogata in un’unica soluzione.

Un sms o una email dell’INPS comunicherà agli interessati l’accredito della somma sul conto corrente bancario o l’ufficio postale indicati all’atto della domanda.

Le categorie di lavoratori indicate nel decreto Cura Italia che hanno percepito l’indennità COVID-19 (bonus 600 euro) di marzo 2020 riceveranno l’indennità 600 euro di aprile senza presentare nuova domanda, come previsto dal decreto Rilancio (decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34).

I beneficiari delle indennità

Le indennità previste dal decreto-legge 17 marzo 2020,n.18 hanno diverse platee di beneficiari. Di seguito l'elenco esaustivo.

Indennità liberi professionisti e collaboratori coordinati e continuativi (art. 27, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18)

A tale indennità possono accedere:

  • liberi professionisti con partita IVA attiva alla data del 23 febbraio 2020, iscritti alla Gestione Separata;
  • collaboratori coordinati e continuativi attivi alla stessa data del 23 febbraio 2020 e iscritti alla Gestione Separata.

Indennità lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'Assicurazione Generale Obbligatoria (art. 28, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18)

A tale indennità possono accedere i lavoratori iscritti alle seguenti gestioni:

  • artigiani;
  • commercianti;
  • coltivatori diretti, coloni e mezzadri.

Indennità lavoratori stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali (art. 29, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18)

A tale indennità possono accedere i lavoratori con qualifica di stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali che abbiano cessato il rapporto di lavoro nell'arco temporale che va dal 1° gennaio 2019 al 17 marzo 2020.

Indennità lavoratori agricoli (art. 30, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18)

A tale indennità possono accedere gli operai agricoli a tempo determinato purché possano fare valere nel 2019 almeno 50 giornate di effettivo lavoro agricolo dipendente e purché non siano titolari di pensione.

Indennità lavoratori dello spettacolo (art. 38, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18)

A tale indennità possono accedere i lavoratori dello spettacolo iscritti al Fondo pensioni dello spettacolo, che abbiano almeno 30 contributi giornalieri versati nel 2019 al Fondo e che abbiano prodotto nello stesso anno un reddito non superiore a 50.000 euro.

Indennità per lavoratori domestici (art. 85, decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34)

A tale indennità possono accedere i lavoratori domestici, non conviventi con il datore di lavoro, che alla data del 23 febbraio 2020 abbiamo almeno un contratto di lavoro domestico attivo e validamente iscritto presso la Gestione datori di lavoro domestico dell'INPS. La durata complessiva dell'orario di lavoro, di uno o più contratti, deve essere superiore a 10 ore settimanali. Inoltre, per avere diritto a questa misura occorre non essere titolari di pensione, ad eccezione dell'assegno ordinario di invalidità, di altra tipologia di rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato o percettori di alcuna delle indennità/prestazioni legate all'emergenza Covid-19 di cui al decreto-legge 18/2020 e al decreto-legge 34/2020.

Cariche pubbliche elettive e indennità Covid-19: verifica pagamenti

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con parere del 2 dicembre 2020, ha ritenuto le indennità Covid-19 incompatibili con le indennità di funzione, di natura fissa e continuativa, percepite per la loro carica da parlamentari, consiglieri regionali e soggetti con mandati elettorali o incarichi politici.

Con parere del 9 febbraio 2021 il Ministero ha precisato che non c’è incompatibilità, invece, con le indennità percepite dai titolari di carica elettiva quando sia prevista la corresponsione del solo gettone di presenza.

L’INPS, prendendo atto degli orientamenti ministeriali, ha iniziato le verifiche sui pagamenti, seguendo le indicazioni fornite dal messaggio 10 marzo 2021, n. 1025.

Indennità Covid-19: un ulteriore contributo

I lavoratori autonomi e collaboratori coordinati e continuativi che alla data del 23 febbraio 2020 svolgevano l’attività nei comuni dichiarati “zona rossa”, individuati nell'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 2020, hanno la possibilità di richiedere un’indennità mensile aggiuntiva pari a 500 euro, erogata dall’INPS per le mensilità spettanti e per un massimo di tre mesi.

È possibile inoltrare la richiesta online attraverso il servizio dedicato.

Tale indennità non concorre alla formazione del reddito ai sensi del TUIR. Per il periodo di fruizione dell’indennità in questione non è riconosciuto l’accredito di contribuzione figurativa, né il diritto all’assegno per il nucleo familiare.

La circolare INPS 18 settembre 2020, n. 104 fornisce indicazioni in merito alla presentazione della domanda, alla compatibilità con altre prestazioni previdenziali e alle relative istruzioni contabili e fiscali.

La comunicazione delle coordinate bancarie o postali

Nel caso in cui vi sia stato un errore nel comunicare l’IBAN corretto è possibile, attraverso la funzione “MODIFICA”, correggere l’errore. Per procedere con la variazione è necessario accedere con le apposite credenziali alla propria domanda dal servizio online “Indennità 600 euro”, selezionare la funzione “Esiti” ed effettuare la rettifica dell’ IBAN o variare la modalità di pagamento inizialmente indicata. Le modifiche diventano attive su pagamenti in corso solo se, al momento dell'elaborazione della variazione, il pagamento non risulta ancora effettuato. Diversamente, potranno essere applicate solo su eventuali futuri pagamenti.

Anche i lavoratori titolari di conti/carte dell’Area SEPA (extra Italia) possono presentare, attraverso l’utilizzo della procedura “Indennità 600 euro”, domanda per accedere all’indennità introdotta dal decreto “Cura Italia”.

Le informazioni circa le modalità di trasmissione, di pagamento e l’indirizzo di posta certificata a cui trasmettere i documenti richiesti sono presenti nel messaggio 14 maggio 2020, n. 1981.

Professionisti non iscritti alla Gestione Separata al 23 febbraio 2020

Il bonus di 600 euro, introdotto dal decreto Cura Italia e prorogato dal decreto Rilancio, è rivolto ai liberi professionisti titolari di partita IVA attiva alla data del 23 febbraio 2020 e iscritti alla Gestione Separata.

L’Istituto ha analizzato la problematica relativa ai professionisti che non risultavano iscritti alla Gestione Separata alla data del 23 febbraio 2020, pur avendo inviato all’Agenzia delle Entrate la comunicazione di inizio attività e quindi aperto la partiva IVA con decorrenza precedente al 23 febbraio 2020.

L’INPS ha risolto la questione nel modo seguente:

  • per i professionisti che hanno aperto la partita IVA con decorrenza antecedente l’anno di imposta 2019, in presenza di iscrizione tardiva alla Gestione Separata (quindi, dopo il 23 febbraio 2020 e con effetto retroattivo), al fine di evitare comportamenti fraudolenti, l’istanza di riesame sarà accolta purché il contribuente abbia regolarmente compilato il quadro RR - Sezione II della dichiarazione dei redditi relativa agli anni successivi all’inizio dell’attività;
  • per coloro che, invece, hanno iniziato l'attività nel corso dell’anno di imposta 2019, con tempestiva comunicazione all'Agenzia delle Entrate, dal momento che non sono ancora decorsi i termini per gli adempimenti fiscali e contributivi da parte del professionista, il pagamento del bonus è riconosciuto in presenza di iscrizione alla Gestione Separata pervenuta all’Istituto in un periodo successivo al 23 febbraio 2020, purché il beneficiario alleghi all’istanza di riesame la ricevuta della comunicazione di inizio attività (modello AA9) dalla quale risulti l’inizio dell’attività antecedente al 23 febbraio 2020.