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Le prestazioni integrative dei Fondi di solidarietà

Pubblicazione: 08 luglio 2021 Ultimo aggiornamento: 08 luglio 2021

I Fondi di solidarietà forniscono strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa dei lavoratori dipendenti di aziende appartenenti a settori non coperti dalla normativa in materia d'integrazione salariale e prestazioni integrative dei trattamenti previsti per i dipendenti di aziende appartenenti a settori già coperti dalla normativa in materia d'integrazione salariale (Fondo Trasporto Aereo).

Fondo Trasporto Aereo

Il Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale ha tra le sue finalità quella di assicurare ai lavoratori una tutela, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, integrativa rispetto alla NASpI.

Il Fondo attualmente eroga le seguenti prestazioni:

  • prestazioni integrative della misura dell'indennità NASpI, anche a seguito della stipula di un contratto di solidarietà;
  • prestazioni integrative della durata della NASpI (massimo due anni) per ciascun lavoratore beneficiario, limitatamente alle prestazioni di NASpI richieste e godute per il periodo dal 1° luglio 2014 fino al 30 giugno 2016.

 

Le prestazioni integrative del Fondo, in quanto accessorie, sono subordinate alla sussistenza delle prestazioni principali di riferimento che integrano e delle quali seguono il regime normativo ordinario.

Fondo Trasporto Pubblico

Il Fondo Trasporto Pubblico ha lo scopo di assicurare tutele ai lavoratori delle aziende, sia pubbliche che private, che svolgono servizi di trasporto pubblico autofiloferrotranviari e di navigazione sulle acque interne e lagunari, con esclusione delle aziende ricomprese nel campo di applicazione di analoghi fondi di settore già costituiti e di quelle esercenti servizi ferroviari di alta velocità.

Oltre agli assegni ordinari e straordinari e ai finanziamenti di programmi formativi, il Fondo eroga prestazioni integrative della NASpI come l'assegno emergenziale.

Fondo Credito e Fondo Credito Cooperativo

Il Fondo Credito e il Fondo Credito Cooperativo sono Gestioni dell'INPS che hanno lo scopo di intervenire nei confronti dei lavoratori dipendenti delle aziende del settore, nell'ambito di situazioni di crisi, processi di ristrutturazione, riorganizzazione aziendale, riduzione o trasformazione di attività o di lavoro, per favorire il rinnovo delle professionalità e realizzare politiche attive di sostegno al reddito e all'occupazione.

I Fondi prevedono interventi in via ordinaria quali il finanziamento di programmi formativi di riconversione e/o riqualificazione professionale e trattamenti di sostegno al reddito dei lavoratori interessati da riduzione dell'orario di lavoro o da sospensione temporanea dell'attività lavorativa (assegni ordinari). Oltre alle misure ordinarie, anche questi Fondi erogano l'assegno emergenziale.

I lavoratori licenziati che non possiedono i requisiti per l'accesso alle prestazioni ordinarie possono accedere a questo assegno per il sostegno al reddito integrativo rispetto all'indennità di disoccupazione NASpI. All'assegno emergenziale si applicano le stesse regole vigenti in materia di sospensione, decadenza e decorrenza del trattamento NASpI, sia in caso di coesistenza con l'indennità di disoccupazione sia in caso di percezione del solo assegno emergenziale.