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Pubblicazione: 3 aprile 2017 Ultimo aggiornamento: 26 novembre 2021
Cos'è
In caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa dei lavoratori dipendenti di aziende che appartengono a settori non regolati dalla normativa in materia di integrazione salariale, i fondi di solidarietà, disciplinati dagli articoli 26 e seguenti del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, mettono a disposizione specifici strumenti di sostegno al reddito.
Alcuni fondi, però, oltre alla prestazione principale di assegno ordinario, erogano anche una prestazione integrativa a favore dei lavoratori che sono rimasti disoccupati.
L’assegno emergenziale/integrativo è una prestazione di sostegno al reddito erogata dai Fondi Credito, Credito cooperativo, Trasporto pubblico e Trentino, integrativa rispetto all’indennità di disoccupazione in termini d’importo o di durata.
A chi è rivolto
La prestazione è erogata a favore dei lavoratori dipendenti licenziati e che, limitatamente ai Fondi Credito e Credito cooperativo, non possiedono i requisiti previsti per l’accesso all’assegno straordinario. La prestazione è erogata in sussistenza e persistenza della condizione di disoccupazione involontaria.
Come funziona
Decorrenza e durata
La durata massima dell’assegno emergenziale è di 24 mesi (credito ordinario e Credito cooperativo), compresi i periodi di percezione dell’indennità di disoccupazione, ferma restando la condizione di disoccupazione involontaria.
All’assegno emergenziale si applicano le stesse regole vigenti in materia di sospensione, decadenza e decorrenza del trattamento NASpI, sia in caso di coesistenza con l’indennità di disoccupazione sia in caso di percezione del solo assegno emergenziale.
Per quanto riguarda la prestazione integrativa del Trasporto pubblico, invece, la durata della prestazione è pari al periodo di percezione dell’indennità NASpI, mentre la prestazione integrativa del Trentino è pari al massimo ad un mese.
Quanto spetta
L’erogazione dell’assegno emergenziale/integrativo avviene a integrazione, sia nella misura che nella durata, dell’indennità di disoccupazione (NASpI), è subordinata al riconoscimento di quest’ultima e ne segue le regole (sussistenza dei requisiti, sospensione, decadenza, etc.).
L’importo dell'assegno emergenziale è calcolato in percentuale sull’ultima retribuzione tabellare lorda mensile spettante al lavoratore, nella misura dell’80% o 70% o 60% a seconda dell’importo della retribuzione tabellare annua, nei limiti dei massimali mensili che per il 2021 sono pari per il Fondo Credito a 2.443,35 euro, per una retribuzione tabellare annua lorda inferiore a 41.829,33 euro, 2.752,41 euro, retribuzione tra 41.829,33 – 55.037,77 euro, e 3.852,34 euro, retribuzione oltre i 55.037,77 euro, e per il Fondo Credito cooperativo a 2.343,44 euro, per una retribuzione tabellare annua lorda inferiore a 39.543,11 euro, 3.151,99 euro, retribuzione tra 39.543,11– 55.152,24 euro, e 3.666,06 euro lordi mensili, retribuzione superiore a 55.152,24 euro. Ogni importo, calcolato sull’80% della retribuzione lorda mensile, è indicato al lordo della riduzione prevista dall’articolo 26, legge 28 febbraio 1986, n. 41.
Gli importi sopra riportati sono rivalutati annualmente secondo i criteri e le modalità in atto per la cassa integrazione guadagni.
Durante il periodo di percezione dell’indennità di disoccupazione, al lavoratore viene erogato un assegno emergenziale il cui importo lordo è ridotto nella misura corrispondente al valore lordo della prestazione di disoccupazione. Viceversa, durante il periodo successivo alla fine dell’indennità NASpI, viene erogato l’intero importo a titolo di assegno emergenziale.
La prestazione integrativa del Fondo Trasporto pubblico, erogata per tutta la durata di percezione dell’indennità NASpI è pari all’importo della stessa NASpI spettante al lavoratore per i primi tre mesi più 250 euro.
La prestazione integrativa del Fondo Trentino, erogata al termine della percezione della NASpI, è pari all'importo dell'ultima NASpI percepita.
Durante il periodo di percezione del solo assegno emergenziale/integrativo, non è dovuto l’assegno al nucleo familiare.
In caso di fruizione dell’assegno emergenziale è previsto l’obbligo, in capo al datore di lavoro, del versamento di un contributo emergenziale la cui misura è pari alla metà del finanziamento deliberato dal fondo. Una volta deliberato il finanziamento da parte del Comitato amministratore del fondo per l’intero importo della prestazione e della relativa contribuzione correlata, la delibera è comunicata all’azienda ai fini del pagamento della contribuzione emergenziale.
Per il versamento del contributo emergenziale l’azienda è tenuta a effettuare un bonifico sulla contabilità speciale, relativa alla tesoreria provinciale dello stato, della sede presso cui è stata presentata la domanda di assegno emergenziale.
In caso di accesso alla prestazione integrativa del Fondo Trasporto pubblico il datore di lavoro è obbligato, per l’intera durata della prestazione, al versamento di un contributo integrativo mensile nella misura del 77% dell’integrazione alla NASpI di ciascun lavoratore interessato, mentre nel Fondo Trentino non è previsto il versamento di alcun contributo.
La gestione del flusso amministrativo sotteso all’erogazione dell’assegno emergenziale o della prestazione integrativa si compone di due fasi, una istruttoria, svolta dalla Direzione Generale, finalizzata all’emissione della deliberazione di autorizzazione da parte del Comitato amministratore del fondo, e l’altra di pagamento diretto della prestazione ai lavoratori beneficiari, a cura delle sedi competenti che per lo stesso lavoratore hanno in carico la domanda di NASpI.
La procedura effettuerà automaticamente il pagamento mensile soltanto dopo che si è proceduto, per lo stesso lavoratore, alla liquidazione della NASpI, il cui importo è necessario per il calcolo di quanto spettante per differenza come assegno emergenziale/integrativo.
La contribuzione correlata per l’assegno emergenziale dei Fondi Credito e Credito cooperativo nonché per la prestazione integrativa del Fondo Trentino è calcolata sulla base dell’ultima retribuzione lorda mensile spettante al lavoratore in costanza di rapporto di lavoro.
Per il periodo di percezione del solo assegno, i fondi provvedono al versamento alla gestione d’iscrizione del lavoratore interessato della contribuzione correlata, calcolata applicando l’aliquota di finanziamento, tempo per tempo vigente nella gestione d’iscrizione del lavoratore, all’ultima retribuzione tabellare lorda mensile spettante al lavoratore in costanza di rapporto di lavoro.
Durante il periodo di percezione dell’indennità NASpI e dell’assegno è, invece, escluso il versamento della contribuzione correlata. Per tale periodo verrà operato l’accredito della contribuzione figurativa, secondo le regole generali.
Il finanziamento richiesto, comprensivo sia dell’importo dell’assegno sia della relativa contribuzione correlata, viene stimato dall’Istituto. Nella stima dell’importo da finanziare si dovrà tenere conto anche delle somme da liquidare ai lavoratori interessati a titolo d’indennità di disoccupazione.
La concessione del finanziamento è disposta dai rispettivi Comitati amministratori dei fondi con conforme deliberazione, assunta a maggioranza dei presenti.
Qualora l’esecuzione delle decisioni adottate dal Comitato evidenzi profili di illegittimità, la determinazione può essere sospesa da parte del Direttore Generale dell’INPS. Il provvedimento di sospensione, con l’indicazione della norma che si ritiene violata, deve essere adottato nel termine di cinque giorni e sottoposto al Presidente dell’INPS che, entro i tre mesi successivi, stabilisce se dare ulteriore corso alla decisione ovvero annullarla. Trascorso tale termine la decisione diviene esecutiva.
L’assegno emergenziale/integrativo, pur se regolato dalle disposizioni sull’indennità NASpI per decorrenza, sospensione e decadenza, rappresenta tuttavia una prestazione integrativa disciplinata da disposizioni speciali. Pertanto, qualora la lavoratrice che sta percependo l’indennità di disoccupazione e, a integrazione, l’assegno emergenziale/integrativo entri in maternità, il diritto all’indennità di maternità sarà pienamente riconosciuto, secondo le regole dell’indennità NASpI. Al termine del periodo di sospensione per maternità obbligatoria, sia l’indennità di disoccupazione che l’assegno riprendono a essere corrisposti per il periodo residuo spettante al momento in cui in cui l’indennità e l’assegno stesso erano stati sospesi. Viceversa, alla lavoratrice che abbia terminato il periodo ordinario d’indennità di disoccupazione e stia percependo, permanendo lo stato di disoccupazione, il solo assegno non potrà riconoscersi il trattamento di maternità.
Domanda
Requisiti
Il diritto all’assegno emergenziale è subordinato all’espletamento delle vigenti procedure contrattuali di prevenzione dei conflitti collettivi e di legge previste per i processi che determinano la riduzione dei livelli occupazionali, nonché all’ulteriore condizione che queste ultime si concludano con un accordo aziendale. Qualora non si raggiunga l’accordo, l’azienda non potrà accedere all’intervento richiesto.
Diversamente, nel caso della prestazione integrativa, l’azienda potrà comunque accedere alla prestazione anche qualora non venga raggiunto un accordo complessivo in esito all’esame congiunto.
Come fare domanda
La domanda di accesso all’assegno emergenziale/integrativo deve essere presentata dall'azienda online alla sede INPS territorialmente competente attraverso il servizio dedicato (circolare 18 dicembre 2015, n. 203 e messaggio 25 luglio 2016, n. 3183, circolare 28 novembre 2017, n. 176, circolare 29 dicembre 2020, n.156 e messaggio 31 marzo 2021, n. 1360).
Successivamente verrà presa in esame dal Comitato amministratore del fondo che ha il compito di deliberare sulla concessione dei trattamenti, secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande e le disponibilità del fondo.
Alla domanda devono essere allegati l’accordo/comunicazione sindacale (quando richiesto dal fondo) e la lista dei lavoratori coinvolti.
Tempi di lavorazione del provvedimento
Il termine ordinario per l’emanazione dei provvedimenti è stabilito dalla legge n. 241/1990 in 30 giorni. In alcuni casi la legge può fissare termini diversi.