it

Ti trovi in:

I requisiti per chiedere la NASpI

Pubblicazione: 08 luglio 2021 Ultimo aggiornamento: 12 gennaio 2022

La NASpI può essere richiesta dai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che hanno perso involontariamente il lavoro, compresi:

  • apprendisti;
  • soci lavoratori di cooperative con rapporto di lavoro subordinato con le medesime cooperative;
  • personale artistico con rapporto di lavoro subordinato;
  • dipendenti a tempo determinato delle pubbliche amministrazioni.

 

Sono esclusi:

  • dipendenti a tempo indeterminato delle pubbliche amministrazioni;
  • operai agricoli a tempo determinato;
  • operai agricoli a tempo indeterminato;
  • lavoratori extracomunitari con permesso di lavoro stagionale.

I requisiti

La NASpI è riconosciuta ai lavoratori subordinati che presentino i seguenti requisiti:

  • stato di disoccupazione
  • requisito contributivo

 

Stato di disoccupazione

Lo stato di disoccupazione deve essere involontario. Sono dunque esclusi i lavoratori il cui rapporto di lavoro sia cessato a seguito di dimissioni o di risoluzione consensuale a eccezione di:

  • dimissioni per giusta causa:
    • mancato pagamento della retribuzione;
    • molestie sessuali subite nei luoghi di lavoro;
    • modificazioni peggiorative delle mansioni lavorative;
    • mobbing;
    • variazioni delle condizioni di lavoro a seguito di cessione ad altre persone dell'azienda;
    • spostamento del lavoratore da una sede ad un'altra senza che sussistano comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive di cui all'art. 2103 c.c.;
    • comportamento ingiurioso del superiore gerarchico;
  • dimissioni intervenute durante il periodo tutelato di maternità, ossia a partire da 300 giorni prima della data presunta del parto e fino al compimento del primo anno di vita del bambino a eccezione di Colf e badanti, perché non rientrano nell'ambito di applicazione degli artt. 54 e 55 del TU maternità (D.lgs. n. 151/2001);
  • risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, purché sia intervenuta nell'ambito della procedura di conciliazione presso la direzione territoriale del lavoro di cui all’articolo 7 della legge n. 604/1966 come modificato dall’articolo 1, comma 4 della legge Fornero;
  • risoluzione consensuale a seguito del rifiuto del lavoratore di trasferirsi presso altra sede della stessa azienda distante più di 50 chilometri dalla residenza del lavoratore;
  • licenziamento con accettazione dell'offerta di conciliazione di cui all'articolo 6, decreto legislativo 22/2015;
  • licenziamento disciplinare.


Con la circolare INPS 1° dicembre 2021, n. 180 l’Istituto riepiloga le istruzioni amministrative in materia di proroga del divieto di licenziamento e di accesso alla NASpI, nell’ipotesi di adesione del lavoratore a un accordo collettivo aziendale avente ad oggetto un incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro.

I requisiti contributivi

Per poter avere accesso alla NASpI è necessario aver versato contributi contro la disoccupazione per almeno 13 settimane nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione. È contribuzione utile anche quella dovuta, ma non versata, e sono valide tutte le settimane retribuite, purché remunerate nel rispetto dei minimali settimanali. La disposizione relativa alle retribuzioni di riferimento non si applica ai lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari, agli operai agricoli e agli apprendisti.

I contributi utili sono:

  • i contributi previdenziali comprensivi di quota contro la disoccupazione versati durante il rapporto di lavoro subordinato;
  • i contributi figurativi accreditati per maternità obbligatoria;
  • i periodi di lavoro all'estero in paesi comunitari o convenzionati dov'è prevista la possibilità di totalizzazione;
  • i periodi di lavoro svolti unicamente in un altro Paese UE laddove si tratti di lavoratore frontaliero o transfrontaliero;
  • i periodi di astensione dal lavoro per malattia dei figli fino agli otto anni, per massimo cinque giorni lavorativi nell'anno solare.


Non sono considerati utili i periodi coperti da contribuzione figurativa relativa a:

  • malattia e infortunio sul lavoro, se non c'è integrazione della retribuzione da parte del datore di lavoro, nel rispetto del minimale retributivo;
  • Cassa Integrazione Straordinaria e Ordinaria con sospensione dell'attività a zero ore;
  • contratti di solidarietà, risalenti nel tempo e utilizzati in concreto a zero ore;
  • assenza per permessi e congedi fruiti dal lavoratore che sia coniuge convivente, genitore, figlio convivente, fratello o sorella convivente di soggetto con handicap in situazione di gravità, parente o affine entro il terzo grado convivente della persona disabile in situazione di gravità nel caso in cui il coniuge convivente, entrambi i genitori, i figli conviventi e i fratelli o sorelle conviventi siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti;
  • aspettativa non retribuita per funzioni pubbliche elettive o cariche sindacali, ai sensi dell'articolo 31 della legge 20 maggio 1970, n. 300.


Non sono considerati utili i periodi di lavoro all'estero presso Stati con i quali l'Italia non ha stipulato accordi bilaterali in tema di assicurazione contro la disoccupazione.