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Malattia

Pubblicazione: 30 giugno 2020 Ultimo aggiornamento: 06 novembre 2020

Il decreto Cura Italia, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, ha disposto, ai fini del trattamento economico, l’equiparazione della quarantena alla malattia.

Gestione delle certificazioni di malattia

Ai lavoratori aventi diritto alla tutela previdenziale della malattia a carico dell’Istituto vengono riconosciute l’indennità economica, comprensiva di contribuzione figurativa, e l’eventuale integrazione retributiva dovuta dal datore di lavoro.

L’Istituto, nel messaggio 24 giugno 2020, n. 2584, fornisce le indicazioni sulla gestione delle certificazioni di malattia, prodotte dai lavoratori dipendenti privati, durante il periodo dell’emergenza Covid-19.

Il lavoratore, ai fini del riconoscimento della tutela, deve produrre il certificato di malattia attestante il periodo di quarantena, nel quale il medico dovrà indicare gli estremi del provvedimento emesso dall’operatore di sanità pubblica. Per i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità, o in possesso del riconoscimento di disabilità o di una condizione di rischio per immunodepressione, l’intero periodo di assenza dal servizio debitamente certificato, fino al 31 luglio 2020, è equiparato a degenza ospedaliera. Il medico è tenuto a precisare, nelle note di diagnosi, l’indicazione dettagliata della situazione clinica del suo paziente.

Infine, in caso di malattia da Covid-19, il lavoratore deve farsi rilasciare il certificato di malattia dal proprio medico senza necessità di alcun provvedimento da parte dell’operatore di sanità pubblica.

Tutte le indicazioni sono contenute nel messaggio 23 ottobre 2020, n.3871, con il quale l’Istituto fornisce istruzioni operative riguardanti il conguaglio delle somme anticipate dai datori di lavoro. Le istruzioni operative sono riferite alle prestazioni erogate ai lavoratori aventi diritto alla tutela previdenziale della malattia limitatamente all’importo anticipato per conto dell’Istituto.

Covid-19 e quarantena: chiarimenti sulla tutela della malattia

L’INPS, con il messaggio 9 ottobre 2020, n. 3653, fornisce indicazioni operative e chiarimenti per i lavoratori che hanno diritto alla tutela previdenziale della malattia.

Nell’attuale contesto emergenziale si sono attivate modalità alternative di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato, come il lavoro agile o lo smart working. In questo ambito, relativamente alla quarantena e alla sorveglianza precauzionale, l’Istituto precisa che non è possibile ricorrere alla tutela previdenziale della malattia o della degenza ospedaliera nei casi in cui il lavoratore in quarantena o in sorveglianza precauzionale perché soggetto fragile continui a svolgere, sulla base degli accordi con il proprio datore di lavoro, l’attività lavorativa in modalità smart working presso il proprio domicilio. In questa circostanza, infatti, non ha luogo la sospensione dell’attività lavorativa con la relativa retribuzione.

In caso di malattia conclamata, invece, il lavoratore è temporaneamente incapace al lavoro, con diritto ad accedere alla corrispondente prestazione previdenziale, compensativa della perdita di guadagno.