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Indennità Covid-19 decreto Sostegni bis

Pubblicazione: 22 ottobre 2021 Ultimo aggiornamento: 22 ottobre 2021

Il decreto Sostegni bis ha disposto la proroga delle indennità Covid-19. Come spiegato nel messaggio 16 giugno 2021, n. 2309, è prevista l’erogazione di una indennità una tantum di importo pari a 1.600 euro a favore dei soggetti già beneficiari.

La prestazione viene erogata alle seguenti tipologie di lavoratori:

  • lavoratori stagionali e lavoratori in somministrazione dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
  • lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali;
  • lavoratori in somministrazione appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali;
  • lavoratori intermittenti;
  • lavoratori autonomi occasionali;
  • lavoratori incaricati alle vendite a domicilio;
  • lavoratori a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
  • lavoratori dello spettacolo.

Indennità per pescatori autonomi e operai agricoli

Il decreto Sostegni bis ha introdotto nuove indennità a favore dei pescatori autonomi e degli operai agricoli.

In particolare, il decreto prevede una indennità una tantum di importo pari a 800 euro a favore degli operai agricoli a tempo determinato che, nel 2020, abbiano effettuato almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo e una indennità una tantum di importo pari a 950 euro a favore dei pescatori autonomi, compresi i soci di cooperative, che esercitano professionalmente la pesca in acque marittime, interne e lagunari.


Indennità Covid-19: domanda online

Con la circolare INPS 29 giugno 2021, n. 90, l’Istituto fornisce ulteriori informazioni relative all’indennità una tantum in favore delle categorie di lavoratori sopra elencate e all’indennità introdotta a favore dei lavoratori a tempo determinato del settore agricolo e dei lavoratori autonomi della pesca.

È attivo il servizio per la presentazione della domanda.

I lavoratori già beneficiari dell’indennità prevista dal decreto Sostegni stanno ricevendo il pagamento senza dover presentare una nuova domanda. I lavoratori che, viceversa, non hanno beneficiato dell’indennità del decreto Sostegni possono presentare la domanda per il riconoscimento della nuova prestazione entro il 30 settembre 2021.

L’INPS, con il messaggio 18 ottobre 2021, n. 3530, fornisce le istruzioni per la gestione degli eventuali riesami delle domande di indennità Covid-19 (previste dal decreto Sostegni bis) respinte per non avere superato i controlli sui requisiti.