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Trattamenti di integrazione salariale

Pubblicazione: 07 aprile 2021 Ultimo aggiornamento: 05 aprile 2022

Il decreto Sostegni ha introdotto nuove disposizioni in merito alle domande di integrazione salariale, rideterminando il numero massimo di settimane che possono essere richieste dalle aziende che sospendono o riducono l’attività lavorativa e differenziando l’arco temporale in cui è possibile collocare i nuovi trattamenti.

Possono richiedere i nuovi periodi anche i datori di lavoro che non hanno mai presentato domanda di integrazione salariale per le diverse causali Covid-19 precedenti.

Destinatari e scadenze

Possono essere oggetto delle richieste i lavoratori che risultino alle dipendenze dell’azienda alla data del 23 marzo 2021, giorno di entrata in vigore del decreto Sostegni.

Le aziende possono scegliere di anticipare le prestazioni e di conguagliare gli importi successivamente, allo stesso modo possono richiedere il pagamento diretto da parte dell’INPS, senza obbligo di produzione della documentazione comprovante le difficoltà finanziarie dell’impresa.

Per le domande decorrenti da aprile 2021, la trasmissione dei dati per il calcolo e la liquidazione diretta sarà effettuata con il flusso telematico “ UNIEMENS-CIG”, le cui indicazioni operative saranno illustrate da apposita circolare.

Con il messaggio 26 marzo 2021, n. 1297 l’INPS fornisce le prime indicazioni sulla gestione delle domande di Cassa Integrazione (ordinaria e in deroga), di assegno ordinario e Cassa Integrazione Speciale Operai Agricoli (CISOA), oltre che dell’assegno ordinario erogato dai Fondi di Solidarietà alternativi, con precisazioni per il Fondo di solidarietà per il settore aereo e del sistema aeroportuale.

Con la circolare INPS 29 aprile 2021, n. 72 l’Istituto illustra nel dettaglio le istruzioni per l’accesso alle integrazioni salariali.

La legge 21 maggio 2021, n. 69, di conversione del decreto Sostegni, ha parzialmente modificato la disciplina in materia di ammortizzatori sociali. Con la circolare INPS 8 luglio 2021, n. 99, l’Istituto illustra le novità relative alle disposizioni su cassa integrazione (ordinaria e in deroga) e assegno ordinario, alla modalità di richiesta dei trattamenti e al differimento dei termini di decadenza. La circolare, inoltre, fornisce le indicazioni sulla nuova indennità prevista per i lavoratori portuali.

Come verificare lo stato della domanda

Per consentire ai lavoratori dipendenti di verificare quando l’azienda ha inviato la domanda all’Istituto e di seguire l’iter fino al pagamento, è disponibile la nuova sezione "Integrazioni salariali" del servizio online CIP - Consultazione info previdenziali.

Accedendo al servizio con le proprie credenziali, tramite portale o app INPS Mobile, i lavoratori possono monitorare le domande inviate dal datore di lavoro dall’inizio della pandemia con richiesta di pagamento diretto dei trattamenti di:

  • Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (CIGO)
  • Cassa Integrazione Guadagni in Deroga (CIGD)
  • Assegno ordinario (Fondi di Solidarietà e FIS).

 

Seguendo le istruzioni del tutorial (pdf 1,21MB), i lavoratori possono verificare lo stato di ogni domanda e, nel caso in cui questa sia stata accolta, i dettagli sul pagamento, salvando le informazioni di proprio interesse.

Come trasmettere la domanda

La circolare INPS 14 aprile 2021, n. 62 illustra le modifiche apportate dal decreto Sostegni alle modalità di trasmissione dei dati necessari al calcolo e alla liquidazione diretta delle integrazioni salariali, CIGO, CIGD e ASO, connessi all’emergenza epidemiologica da Covid-19 prevedendo una prima fase transitoria, di durata semestrale, in cui l’invio dei dati poteva essere effettuato o con il nuovo flusso telematico “ UniEmens-Cig” o con il modello “SR41”.

Il messaggio 19 ottobre 2021, n. 3556 aveva prorogato il periodo transitorio fino al 31 dicembre 2021 ma l’Istituto, tenuto conto delle segnalazioni pervenute, con il messaggio 23 marzo 2022, n. 1320, comunica un’ulteriore proroga di coesistenza di entrambi i sistemi fino al 30 aprile 2022.

Il messaggio chiarisce, inoltre, le modalità di invio delle richieste di integrazione salariale per periodi anteriori o decorrenti dal 1° maggio 2022.

La nuova modalità di trasmissione dei dati si inserisce nel quadro dei provvedimenti finalizzati a semplificare il sistema di pagamento diretto ai lavoratori.

Codici evento per Trento e Bolzano

Il messaggio 1° settembre 2021, n. 2976, comunica ai datori di lavoro delle aziende delle province autonome di Trento e di Bolzano i nuovi codici evento per richiedere i trattamenti di Cassa Integrazione gestiti con il sistema del ticket.