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Indennità Covid-19

Pubblicazione: 18 giugno 2020 Ultimo aggiornamento: 04 dicembre 2020

L’indennità Covid-19, misura di sostegno economico prorogata dal decreto Rilancio, è prevista per le seguenti categorie di lavoratrici e lavoratori:

  • pescatori autonomi, compresi i soci di cooperative;
  • lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali;
  • lavoratori autonomi e collaboratori coordinati e continuativi delle “zone rosse”;
  • professionisti con partita IVA;
  • collaboratori coordinati e continuativi;
  • lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'Assicurazione Generale Obbligatoria;
  • lavoratori stagionali dei settori del turismo;
  • operai agricoli a tempo determinato;
  • lavoratori dello spettacolo;
  • lavoratori stagionali dei settori diversi da quelli del turismo;
  • lavoratori intermittenti;
  • lavoratori autonomi occasionali;
  • lavoratori incaricati di vendita a domicilio.

 

Possono presentare la domanda solo i pescatori autonomi, i lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali e i lavoratori autonomi o collaboratori delle “zone rosse”.

Il 2 settembre 2020 è scaduto il termine per la presentazione della domanda da parte delle altre categorie di beneficiari.

Indennità Covid-19: lavoratori delle “zone rosse”

I lavoratori autonomi e collaboratori coordinati e continuativi che alla data del 23 febbraio 2020 svolgevano l’attività nei comuni dichiarati “zona rossa”, individuati nell'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 2020, hanno la possibilità di richiedere un’indennità mensile aggiuntiva pari a 500 euro, erogata dall’INPS per le mensilità spettanti e per un massimo di tre mesi.

È possibile inoltrare la richiesta online attraverso il servizio dedicato.

Tale indennità non concorre alla formazione del reddito ai sensi del TUIR. Per il periodo di fruizione dell’indennità in questione non è riconosciuto l’accredito di contribuzione figurativa, né il diritto all’assegno per il nucleo familiare.

La circolare INPS 18 settembre 2020, n. 104 fornisce indicazioni in merito alla presentazione della domanda, alla compatibilità con altre prestazioni previdenziali e alle relative istruzioni contabili e fiscali.

Indennità Covid-19: pescatori autonomi

Ai pescatori autonomi, compresi i soci di cooperative, che esercitano professionalmente la pesca in acque marittime, interne e lagunari spetta una indennità di 950 euro per il mese di maggio 2020.

È necessario che non siano titolari di pensione o iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad eccezione della gestione separata dell’INPS.

Per tutte le indicazioni relative all’accesso, alla corretta compilazione della domanda e alle funzioni che permettono di controllarne lo stato e l’esito fino al pagamento, è possibile consultare il tutorial (pdf 3,7MB) previsto per le altre indennità Covid-19.

Gli esiti delle domande sono consultabili all’interno del servizio Indennità 600/1000 euro. Il messaggio 20 novembre 2020, n. 4358 chiarisce gli aspetti organizzativi per la gestione delle richieste di riesame delle domande respinte.

Indennità Covid-19: turismo e stabilimenti termali

Il decreto interministeriale 13 luglio 2020, n. 12 ha introdotto l’indennità Covid-19 per i lavoratori nel settore del turismo e degli stabilimenti termali che, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica, hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro.

Con la circolare INPS 14 agosto 2020, n. 94, l’Istituto indica i beneficiari e i codici ATECO per i quali può essere concessa l’indennità per i mesi di marzo, aprile e maggio 2020.

I lavoratori devono presentare la domanda all’INPS, esclusivamente in via telematica, tramite il servizio online o le altre modalità specificate nella circolare.

La misura di sostegno è stata introdotta dal decreto interministeriale del 13 luglio 2020 per supportare i lavoratori dipendenti a tempo determinato in condizioni di difficoltà economica causata dall’emergenza epidemiologica.

Per tutte le indicazioni relative all’accesso, alla corretta compilazione della domanda e alle funzioni che permettono di controllarne lo stato e l’esito fino al pagamento, è possibile consultare il Tutorial (pdf 1MB) previsto per le altre indennità Covid-19 (Bonus 600 euro).

Con il  messaggio 30 ottobre 2020, n. 4005  l’Istituto comunica che, a completamento della prima fase di gestione delle domande, sono stati pubblicati gli esiti delle istanze e le motivazioni relative a quelle respinte per non avere superato i controlli relativi all’accertamento dei requisiti previsti.

Queste informazioni sono consultabili accedendo al servizio “ Indennità 600/1000 euro ” e selezionando la voce “Esiti”. Eventuali contestazioni possono essere avanzate attraverso ricorso di natura giudiziaria.

Indennità Covid-19: compatibilità e incompatibilità

L’indennità Covid-19 è compatibile con l’assegno ordinario di invalidità mentre è incompatibile con il Reddito di Emergenza (REM). Per il mese di aprile i percettori di Reddito di Cittadinanza possono chiedere un’integrazione all’assegno che già percepiscono.

I titolari di Reddito di Cittadinanza possono beneficiare dell’integrazione dell’assegno fino al raggiungimento dei 600 euro (500 euro in caso di lavoratore agricolo) per il mese di aprile 2020.