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Accesso civico “generalizzato”

Pubblicazione: 12 febbraio 2025 Ultimo aggiornamento: 12 febbraio 2025

È previsto dall’art. 5, comma 2, del D. Lgs n. 33/2013 e consente a “chiunque” di chiedere dati e documenti “detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione”.

L’esercizio del diritto non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente. L'istanza non richiede motivazione, deve identificare in maniera chiara e puntuale il documento, dato o informazione che ne costituisce oggetto, e può essere presentata attraverso i seguenti canali:

per via telematica, secondo le modalità previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005 (Codice dell’amministrazione digitale (CAD) – all’ Ufficio del responsabile della protezione dei dati - individuato quale ufficio competente alla ricezione ai sensi dell’art. 5, comma 3, lett. c) del D. lgs. n. 33/2013 - ad uno dei seguenti indirizzi:

Per facilitare la presentazione dell’istanza, è stato messo a disposizione un modulo (il cui utilizzo non è obbligatorio);

  • la richiesta può essere trasmessa anche a mezzo posta, fax o direttamente presso gli uffici indicati dall’art. 5, comma 3, del D. lgs. n. 33/2013 (ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti - ufficio relazioni con il pubblico – Ufficio del responsabile della protezione dei dati).

In ottemperanza a quanto previsto dall’art. 5, comma 3, lett. a), il riscontro verrà fornito dall’Ufficio che detiene il documento, dato o informazione richiesto.

Il procedimento è regolato dall’art. 5, comma 5 e ss., del D. Lgs. n. 33/2013, e deve concludersi con provvedimento espresso e motivato entro trenta giorni dalla presentazione dell’istanza con la comunicazione al richiedente ed agli eventuali controinteressati.

L’accesso civico generalizzato è soggetto alle esclusioni ed ai limiti previsti dall’art. 5 bis del D. Lgs. n. 33/2013. Inoltre, nel caso di richieste relative ad un numero manifestamente irragionevole, tale da compromettere il buon funzionamento dell’Amministrazione, quest’ultima può effettuare un bilanciamento tra l’interesse all’accesso e l’interesse al buon andamento dell’attività ammnistrativa (delibera ANAC n. 1309 del 28.12.2016).

Come evidenziato dall’ANAC nella delibera n. 1309/2016, si fa presente che l’ulteriore trattamento dei dati e documenti forniti in sede di accesso civico generalizzato deve essere, in ogni caso, effettuato nel rispetto dei limiti derivanti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali (art.7 del d.lgs. n. 33/2013).

Richiesta di riesame per le istanze di accesso civico generalizzato

Nei casi di diniego totale o parziale dell’accesso o di mancata risposta entro il termine previsto di trenta giorni (art. 5, c. 6, d.lgs. n. 33/2013), il richiedente può presentare richiesta di riesame al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, il quale decide con provvedimento motivato entro il termine di venti giorni (art. 5, c. 7, d.lgs. n. 33/2013).

L’istanza deve essere inviata ad uno dei seguenti indirizzi:

Informativa sui dati personali