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Esonero contributivo per le aziende
Pubblicazione: 04 dicembre 2020 Ultimo aggiornamento: 05 maggio 2022
Il decreto Ristori prevede un esonero dal versamento dei contributi previdenziali per le aziende che non richiedono trattamenti di integrazione salariale, nel quadro delle misure di sostegno ai lavoratori e alle imprese connesse all'emergenza da Covid-19.
Il messaggio 6 maggio 2021, n. 1836 fornisce le indicazioni operative per la richiesta di autorizzazione e per la corretta esposizione dei dati relativi all’esonero nel flusso UNIEMENS, le istruzioni contabili e le indicazioni relative alla variazioni al piano dei conti.
Esonero per le aziende di filiere agricole, pesca e acquacoltura
L’articolo 16, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 ha disposto per le aziende delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura, comprese quelle produttrici di vino e birra, l'esonero dal versamento dei contributi a carico dei datori di lavoro. Lo stesso esonero è riconosciuto agli imprenditori agricoli professionali, ai coltivatori diretti, ai mezzadri e ai coloni.
Il messaggio 13 novembre 2020, n. 4272 fornisce le prime indicazioni per l’accesso all’esonero contributivo, precisando quali sono le aziende interessate.
L’esonero, inizialmente previsto per il mese di novembre 2020, è stato prima esteso a dicembre e poi a gennaio 2021.
Considerato che il riconoscimento dell’esonero anche ai sensi della sezione 3.12 della Comunicazione della Commissione europea ha reso necessaria la ridefinizione della disciplina di autorizzazione, le scadenze dei versamenti dei contributi relativi al periodo compreso tra il 1° novembre 2020 e il 31 gennaio 2021 sono differite alla definizione degli esiti della domanda di esonero.
Il differimento delle scadenze, spiega l’INPS con il messaggio 11 giugno 2021, n. 2263, riguarda tutti i contribuenti, datori di lavoro e lavoratori autonomi in agricoltura, che possono accedere potenzialmente all’esonero.
Con il messaggio 1 aprile 2022, n. 1480 l’INPS riferisce di aver concluso le attività di gestione delle domande di esonero e di aver comunicato ai datori di lavoro l'importo dell'esonero autorizzato, fissando al 27 aprile 2022 la scadenza per il pagamento degli importi della contribuzione eccedente.
Con messaggio 20 aprile 2022, n. 1712, l’Istituto comunica che il termine di scadenza del 27 aprile è stato differito al 6 maggio 2022.