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Cosa fare durante la percezione della NASpI
Pubblicazione: 08 luglio 2021 Ultimo aggiornamento: 08 luglio 2021
Durante la fruizione della NASpI deve essere comunicata all'INPS ogni variazione che possa incidere sulla durata e sulla misura della prestazione. La comunicazione deve avvenire attraverso il servizio "NASpI-Com: invio comunicazione". È disponibile il tutorial "NASpI: comunicazione" (pdf 1MB) che illustra il servizio.
In particolare:
- in caso di iscrizione alla Gestione Separata, deve essere dichiarato ogni anno il reddito che si prevede di trarre dall'attività oggetto dell'iscrizione. L’iscrizione alla GS può consentire lo svolgimento di attività lavorativa in forma autonoma – ivi compresa l’attività di collaborazione coordinata e continuativa nonché la titolarità di dottorato o assegno di ricerca con borsa di studio e per tale ragione occorre dichiarare il reddito, seppure pari a zero. Anche qualora non sussistano più da molto tempo contratti di collaborazione, deve comunque essere obbligatoriamente dichiarato il reddito presunto, anche se pari a zero, perché l'iscrizione alla Gestione Separata non si può cancellare. L'iscrizione è verificabile accedendo all'estratto conto di Gestione Separata. Tale dichiarazione è obbligatoria, pena la decadenza della NASpI;
- i lavoratori autonomi iscritti a una delle gestioni artigiani/commercianti, CD/CM, i professionisti iscritti a una cassa professionale con partita IVA attiva, o coloro che rivestono cariche societarie, devono dichiarare annualmente il reddito che si prevede di trarre da tale attività, anche se pari a zero. Tale dichiarazione è obbligatoria pena la decadenza della NASpI.
Il beneficiario della NASpI che si rechi in un altro Stato UE alla ricerca di lavoro può conservare il diritto alla prestazione ai seguenti termini e condizioni:
- prima della partenza deve essere stato iscritto almeno per un giorno al Centro per l’Impiego;
- deve comunicare l’indisponibilità al Centro per l’Impiego e cancellarsi;
- deve richiedere personalmente, previo appuntamento alla sede INPS territorialmente competente, il rilascio del documento portatile U2, che attesta il mantenimento del diritto alle prestazioni, e del documento portatile U1, che attesta invece i periodi di assicurazione;
- deve iscriversi entro sette giorni come persona in cerca di occupazione presso gli uffici del lavoro dello Stato membro in cui si reca e deve presentare all'istituzione di tale Stato il documento portatile U2;
- deve sottoporsi ai controlli e rispettare le condizioni previste dalla legislazione in materia vigente nello Stato di arrivo;
- la NASpI viene sospesa finché l'ufficio del lavoro dello Stato membro in cui si è recato non comunica all'INPS l'avvenuta iscrizione e la relativa data. Ricevuta tale comunicazione, l'INPS riprenderà a pagare la prestazione dovuta per un massimo di tre mesi a decorrere dalla data di partenza dall'Italia e durante detto periodo il percettore della prestazione non è soggetto alle regole di condizionalità in materia di NASpI;
- dal primo giorno del quarto mese, il beneficiario deve iscriversi nuovamente al Centro per l'Impiego italiano per continuare a percepire la prestazione e sarà nuovamente soggetto alle regole di condizionalità previste per tutti i percettori di NASpI.