it

Ti trovi in:

Prestazioni per congedi a tutela della maternità e paternità

Pubblicazione: 07 dicembre 2020 Ultimo aggiornamento: 10 ottobre 2024

1. Durante il periodo di gravidanza e puerperio, nonché in caso di adozione ed affidamento, è riconosciuta una tutela per la maternità e la paternità che si differenzia a seconda della categoria lavorativa a cui appartieni:

  • se sei una lavoratrice subordinata hai diritto ad un periodo di astensione obbligatoria dal lavoro, della durata di cinque mesi, indennizzato all’80% della retribuzione.  Per alcune tipologie di lavoratrici quali: lavoratrici agricole, colf e badanti, lavoratrici a domicilio, disoccupate o con contratto di lavoro sospeso, con obbligo di astensione dal lavoro, la tutela è riconosciuta in presenza di determinati requisiti di legge;
  • se sei una lavoratrice autonoma, in presenza dei requisiti contributivi di legge, hai diritto a un’indennità pari all’80% del reddito, senza obbligo di astensione dal lavoro;
  • se sei una lavoratrice iscritta alla Gestione Separata dell’INPS (di cui all’art. 2, comma 26, l. 335/1995), in presenza dei requisiti contributivi di legge, hai diritto a un’indennità pari all'80% di 1/365 del reddito derivante da lavoro parasubordinato, associazione in partecipazione o attività libero professionale, calcolata sulla base del reddito da lavoro prodotto nei 12 mesi precedenti il mese di inizio del periodo indennizzabile. Tale indennità viene corrisposta senza obbligo di astensione dal lavoro;
  • se sei un padre lavoratore dipendente, lavoratore autonomo o lavoratore iscritto alla Gestione Separata dell’INPS, qualora la madre sia impossibilitata alla cura del bambino - ad esempio in caso di morte o grave infermità della stessa, abbandono del figlio da parte della madre, affidamento esclusivo del bambino al padre – hai diritto al congedo di paternità di durata pari a quella che sarebbe spettata alla madre ovvero a un’indennità a seconda della categoria lavorativa a cui appartieni;
  • se sei un padre lavoratore dipendente, hai diritto, inoltre, a un congedo obbligatorio indennizzato al 100% della retribuzione pari attualmente a sette giorni (da fruire entro cinque mesi dalla nascita, o adozione/affidamento del figlio e non necessariamente in via continuativa) che può essere fruito anche contemporaneamente al congedo di maternità della madre. Puoi fruire, altresì, di un altro giorno di congedo facoltativo, a fronte della rinuncia da parte della madre di un giorno del proprio congedo di maternità;
  • se non hai i requisiti per accedere alle tutele sopra menzionate puoi richiedere un assegno di maternità, erogato dal Comune di residenza, per ogni figlio nato o adottato da cittadini di un paese dell'UE o cittadini di un paese extra-UE in possesso di determinati titoli di soggiorno. Questo beneficio non è compatibile con altre prestazioni di maternità;
  • se hai versamenti contributivi pregressi, pur in assenza di un attuale rapporto di lavoro, puoi richiedere, in presenza dei requisiti di legge, un assegno di maternità dello Stato riservato ai lavori atipici o discontinui.

2. Il Congedo parentale è un diritto all’astensione dal lavoro riconosciuta ai genitori per la cura dei figli nei primi anni di vita o dall’ingresso in famiglia o in Italia in caso di adozione/affidamento nazionale o internazionale.

  • Se siete genitori lavoratori dipendenti potete astenervi dal lavoro, per ogni figlio, per un massimo di 10 mesi (elevabili ad 11 mesi se il padre fruisce del congedo per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a tre mesi) entro i 12 anni di vita (o dall’ingresso in famiglia o in Italia in caso di adozione/affidamento nazionale o internazionale) del minore.
    Nel menzionato limite di coppia, la lavoratrice madre può fruire di massimo 6 mesi di congedo parentale, il lavoratore padre può fruire di massimo 6 mesi (elevabili a 7 se fruisce del congedo per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a 3 mesi).
    A ciascun genitore lavoratore spetta per 3 mesi, non trasferibili all’altro genitore, un'indennità pari al 30% della retribuzione, elevata, in alternativa tra i genitori, per la durata massima complessiva di 2 mesi, fino al sesto anno di vita del bambino, alla misura dell'80% della retribuzione nel limite massimo di un mese e alla misura del 60% della retribuzione nel limite massimo di un ulteriore mese, elevata all'80% per il solo 2024. I genitori hanno diritto, in alternativa tra loro, a un ulteriore periodo di congedo della durata complessiva di 3 mesi, per i quali spetta un'indennità pari al 30% della retribuzione.
    Gli ulteriori mesi di congedo fruibili fino al raggiungimento del limite di coppia, non sono indennizzati. Possono essere indennizzati al 30% della retribuzione se il reddito individuale del lavoratore dipendente sia inferiore a 2,5 volte l'importo del trattamento minimo di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria.
    Se sei genitore solo (per morte, grave infermità dell’altro genitore, o per abbandono/mancato riconoscimento del figlio oppure per affidamento esclusivo del figlio ad uno solo dei genitori) ti spetta lo stesso diritto al congedo parentale della coppia di genitori.
  • Se siete genitori iscritti alla Gestione Separata potete astenervi dall’attività lavorativa, per ogni figlio, per un massimo di 9 mesi, da fruire entro i 12 anni di vita (o dall’ingresso in famiglia o in Italia in caso di adozione/affidamento nazionale o internazionale) del minore.
    A ciascun genitore spetta un periodo di congedo pari a 3 mesi. I genitori hanno diritto, in alternativa tra loro, ad ulteriori 3 mesi di congedo, per un totale di 9 mesi complessivi, tutti indennizzati al 30% del reddito medio giornaliero percepito nei 12 mesi antecedenti l’inizio del periodo indennizzabile o, se la fruizione avviene nel primo anno di vita del minore (o dall’ingresso in famiglia/Italia), nei 12 mesi antecedenti l’inizio del periodo indennizzabile di maternità o di paternità.
  • Se siete genitori lavoratori autonomi potete astenervi dall’attività lavorativa, per ogni figlio, per un massimo di 3 mesi ciascuno, da fruire entro l’anno di vita (o dall’ingresso in famiglia o in Italia in caso di adozione/affidamento nazionale o internazionale) del bambino. Per i periodi di congedo è riconosciuta un’indennità pari al 30% della retribuzione convenzionale stabilita annualmente.

Devi presentare la domanda di prestazione di maternità o paternità, nonchè la domanda di congedo parentale, all’INPS in modalità telematica, oppure tramite Contact Center o Patronato, prima dell’inizio del congedo di maternità e, in ogni caso, non oltre un anno dalla fine del periodo indennizzabile.

Devi trasmettere all’INPS, unitamente alla domanda di congedo di maternità, il certificato telematico di gravidanza, rilasciato da un medico del Servizio Sanitario Nazionale o con esso convenzionato.

Per sapere in quali circostanze e in che modo puoi fare domanda, a cosa hai diritto e a chi puoi rivolgerti, consulta i seguenti capitoli della Guida MISSOC (Mutual Information System on Social Protection).

Nota bene: gli aggiornamenti, relativi al 2020, sono in corso di pubblicazione da parte del Segretariato del MISSOC.

Prestazioni per congedi a tutela della maternità e della paternità

Riferimenti normativi

  • Art. 31 della Costituzione Italiana.
  • Decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1403: Disciplina dell'obbligo delle assicurazioni sociali nei confronti dei lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari, nonché' dei lavoratori addetti a servizi di riassetto e di pulizia dei locali.
  • Decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1976, n. 1026: Regolamento di esecuzione della l. 30/12/1971 n. 1204, sulla tutela delle lavoratrici madri.
  • Legge 4 maggio 1983, n. 184: Diritto del minore ad una famiglia.
  • Decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151: Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53.
  • Legge 28 giugno 2012, n. 92: Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita.
  • Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n.80: Misure per la conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro, in attuazione dell'articolo 1, commi 8 e 9, della legge 10 dicembre 2014, n. 183.
  • Legge 22 maggio 2017, n. 81: Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato.
  • Decreto legislativo 30 giugno 2022, n. 105: Attuazione della direttiva (UE) 2019/1158 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa all'equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza e che abroga la direttiva 2010/18/UE del Consiglio (22G00114).