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Tutele per malattia, quarantena e lavoratori “fragili”
Pubblicazione: 18 agosto 2021 Ultimo aggiornamento: 17 marzo 2022
L’Istituto, con il messaggio 6 agosto 2021, n. 2842, rende noto che, in merito all’indennità previdenziale di malattia in caso di quarantena (art. 26, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18), procederà al definitivo riconoscimento degli importi dovuti per il 2020 basandosi sulle certificazioni attestanti la quarantena con isolamento fiduciario redatte dai medici curanti, anche nei casi in cui non sia stato possibile reperire alcuna indicazione sul provvedimento emesso dall’operatore di sanità pubblica.
Per il 2021 il legislatore non ha stanziato nuove risorse, dunque l’indennità non potrà essere erogata anche per gli eventi avvenuti nell’anno in corso.
Lavoratori fragili
Il decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 aveva equiparato a malattia il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva dai lavoratori del settore privato.
Inoltre come indicato dal messaggio 13 ottobre 2021, n. 3465, era stato prorogato al 31 dicembre 2021 il termine per il riconoscimento della tutela per i lavoratori fragili.
L’Istituto, con il messaggio 11 febbraio 2022, n. 679, comunica che per il 2022 non è possibile riconoscere le indennità economiche per gli eventi riferiti alla quarantena e alla tutela dei lavoratori fragili (commi 1 e 2, articolo 26, decreto-legge 18/2020).
Per gli eventi a cavallo degli anni 2021 e 2022 il riconoscimento delle tutele in argomento potrà essere assicurato, nei limiti delle risorse disponibili, per le sole giornate del 2021, come stabilito decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215.
Per l’anno 2022 il legislatore ha previsto, con il decreto-legge 24 dicembre 2021 n. 221, la proroga per i cosiddetti lavoratori “fragili”, unicamente delle disposizioni riguardanti lo svolgimento delle attività lavorative in modalità “agile”, fino al 28 febbraio 2022, secondo la disciplina definita nei Contratti collettivi.
Lavoro agile per lavoratori del settore privato
La tutela previdenziale per i lavoratori fragili del settore privato assicurati per la malattia INPS è riconosciuta anche nel periodo 1° gennaio - 31 marzo 2022.
Il decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, ha previsto la proroga delle sole disposizioni inerenti alla modalità di svolgimento dell’attività lavorativa, previste dal decreto Cura Italia (comma 2-bis dell’articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27).
Il messaggio 11 marzo 2022, n. 1126, riassume il quadro normativo di riferimento e detta le linee operative ai propri operatori.