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Prestazioni per la disoccupazione: NASpI, DIS-COLL e rimpatriati
Pubblicazione: 07 dicembre 2020 Ultimo aggiornamento: 09 ottobre 2024
NASpI
Se sei un lavoratore dipendente e hai perso il lavoro involontariamente, puoi chiedere la prestazione NASpI se:
- hai 13 settimane di contribuzione nei quattro anni prima della data di cessazione del lavoro;
- hai 30 giorni di effettivo lavoro nei 12 mesi prima della data di cessazione del lavoro.
La prestazione è incompatibile con le seguenti prestazioni:
- pensione di vecchiaia o anticipata;
- assegno ordinario di invalidità, se non opti per l'indennità NASpI;
- pensione di inabilità.
Devi sottoscrivere un patto di servizio personalizzato presso i Centri per l'Impiego e partecipare regolarmente alle iniziative di avviamento al lavoro e percorsi di riqualificazione professionale.
La domanda di NASpI corrisponde alla dichiarazione di immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa.
La NASpI non è cumulabile con:
- indennità di maternità/paternità, malattia, trattamenti antitubercolari (IPS) o infortunio, CIG, mobilità;
- indennità di mancato preavviso (contratti a tempo indeterminato);
- indennità di malattia successiva allo sbarco, nel caso di lavoratori marittimi.
DIS-COLL
Se sei:
- un collaboratore coordinato e continuativo o a progetto;
- un assegnista;
- dottorando di ricerca con borsa di studio;
e sei iscritto in via esclusiva alla Gestione Separata INPS e hai perso il lavoro involontariamente, puoi chiedere la prestazione DIS-COLL.
La DIS-COLL decorre:
- dall'ottavo giorno successivo alla cessazione del rapporto di collaborazione;
- oppure dal giorno successivo alla presentazione della domanda, se è presentata oltre l'ottavo giorno.
Il pagamento della DIS-COLL è mensile, per un numero di mesi pari ai mesi di contribuzione accreditati nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio dell'anno precedente l'evento di cessazione del lavoro e il predetto evento, per un anno al massimo. L’importo è il 75% del reddito medio mensile (se pari o inferiore a 1425,21 euro nel 2024). La DIS-COLL non può comunque superare la misura massima di 1550,42 euro per il 2024. Dopo la sesta mensilità di prestazione, l’importo si riduce del 3% ogni mese.
Disoccupazione rimpatriati
Se sei un cittadino italiano e sei rimasto disoccupato per licenziamento o mancato rinnovo del contratto di lavoro all’estero in Paese UE o extra UE e hai deciso di tornare in Italia senza avere diritto ad altra disoccupazione nel Paese dove hai lavorato da ultimo, puoi fare questa domanda.
A decorrere dalla data del licenziamento o del termine del contratto di lavoro stagionale, hai 180 giorni di tempo per rientrare in Italia. Una volta rientrato, entro 30 giorni da tale data, dovrai recarti ad un Centro per l’Impiego e iscriverti presentando la Dichiarazione di Immediata Disponibilità (DID).
Successivamente, puoi presentare domanda di disoccupazione all’INPS con le modalità previste (online, patronato, etc.). Per presentare questa domanda non vi sono termini di scadenza.
Se rientri da un Paese che applica la normativa comunitaria, prima di partire, è opportuno farsi rilasciare il Documento Portatile PD U1, dove sono riportate tutte le informazioni assicurative necessarie per la definizione più veloce della tua domanda. In alternativa, saranno gli uffici INPS a richiedere le informazioni al Paese di ultima occupazione.
Se, invece, provieni da un Paese extra UE, dovrai fornire la dichiarazione di cessazione o mancato rinnovo del contratto del datore di lavoro all’estero o della competente autorità consolare italiana.
Se ti iscrivi al Centro per l’Impiego entro sette giorni dalla data del rimpatrio (che andrà certificata o autocertificata, ma può essere oggetto di verifica), l’indennità di disoccupazione ti sarà corrisposta dalla data del rimpatrio; se ti iscrivi al CpI dall’ottavo al trentesimo giorno da tale data, la prestazione ti sarà pagata dal giorno dell’iscrizione.
L’indennità ti potrà essere pagata per un massimo di 180 giorni e l’importo verrà calcolato nella misura del 30% della retribuzione convenzionale fissata con un decreto del Ministero del Lavoro pubblicato ogni anno.
Se riprendi a lavorare per almeno cinque giorni o ti rechi nuovamente all’estero, non hai più diritto a questa prestazione.
Se hai ottenuto la disoccupazione rimpatriati già una volta, potrai richiederla di nuovo solo se hai lavorato per almeno 12 mesi, dei quali minimo sette all’estero.
INCOMPATIBILITÀ
La prestazione per rimpatriati è incompatibile con:
- altre indennità di disoccupazione da parte del Paese UE dove hai lavorato da ultimo o spettante in base ad accordi internazionali tra l’Italia e l’altro Paese, (anche se potresti non averne diritto o avere diritto per la differenza con le giornate già indennizzate e al massimo 180 giornate indennizzabili);
- altre prestazioni (pensione, malattia, maternità);
- se riprendi a lavorare o cambiano le condizioni rese al Centro per l’Impiego.
Se hai familiari a carico, potrai chiedere per loro gli Assegni al Nucleo Familiare (ANF).
Per sapere in quali circostanze e in che modo puoi fare domanda, a cosa hai diritto e a chi puoi rivolgerti, consulta i seguenti capitoli della Guida MISSOC (Mutual Information System on Social Protection).
Nota bene: gli aggiornamenti, relativi al 2020, sono in corso di pubblicazione da parte del Segretariato del MISSOC.
Prestazioni di disoccupazione - NASpI e DIS-COLL
Riferimenti normativi
- Legge 25 luglio 1975, n. 402 - Trattamento di disoccupazione in favore dei lavoratori rimpatriati (GU n.226 del 26-08-1975).
- Decreto Legislativo 4 marzo 2015, n. 22 - Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183.
- Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 148 - Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183.
- Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 150 - Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183.
- Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (conv. legge 24 aprile 2020, n. 27) - Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19.