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Decreto Rilancio per le aziende

Pubblicazione: 03 marzo 2021 Ultimo aggiornamento: 03 marzo 2021

Il decreto Rilancio (decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34) contiene modifiche in materia di integrazioni salariali e trattamenti a sostegno del reddito connessi alla sospensione o riduzione dell'attività lavorativa in conseguenza dell'emergenza epidemiologica.

Trattamenti di integrazione salariale e assegno ordinario

Il decreto Rilancio, tra le varie disposizioni in materia di lavoro, reca importanti modifiche alle integrazioni salariali connesse alla sospensione o riduzione dell'attività lavorativa in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. Successivamente, il decreto-legge 16 giugno 2020, n. 52 ha apportato ulteriori modifiche alla disciplina degli interventi di integrazione salariale. La circolare INPS 10 luglio 2020, n. 84 illustra tutte queste novità e fornisce istruzioni sulla corretta gestione delle domande relative ai trattamenti previsti dai decreti in esame.

Nello specifico sono presenti informazioni su:

  • modifiche in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario per la causale “Covid-19”;
  • modifiche alla Cassa Integrazione Ordinaria per le aziende che si trovano in Cassa Integrazione Straordinaria ai sensi dell’articolo 20 del decreto-legge 18/2020;
  • disciplina dell’assegno ordinario del Fondo di Integrazione Salariale (FIS);
  • assegno ordinario dei Fondi di solidarietà bilaterali e dei Fondi del Trentino e di Bolzano-Alto Adige di cui rispettivamente agli articoli 26 e 40 del d.lgs 148/2015;
  • trattamento di Cassa Integrazione a seguito di revoca del licenziamento per giustificato motivo oggettivo intimato dal 23 febbraio al 17 marzo 2020;
  • Cassa Integrazione Speciale per gli operai e impiegati a tempo indeterminato dipendenti da imprese agricole (CISOA).


Le indicazioni presenti nella circolare INPS 10 luglio 2020, n. 84 sono integrate dal messaggio 14 luglio 2020, n. 2806 nel quale l’Istituto fornisce le istruzioni operative per consentire, alle aziende che richiedono l’assegno ordinario con causale “Covid-19”, l’invio dell’autodichiarazione del “periodo effettivamente fruito” come parte integrante della domanda di concessione della prestazione.

Trattamenti di integrazione salariale in deroga: INPS anticipa il 40%

Il decreto Rilancio, modificando il decreto Cura Italia, ha disposto che l’INPS possa anticipare una parte dei trattamenti di integrazione salariale in deroga per il prolungamento oltre le nove settimane. Il datore di lavoro può chiedere che l’Istituto provveda al pagamento diretto della prestazione nella misura del 40% delle ore autorizzate nell’intero periodo.

L’obiettivo della norma è che il lavoratore possa avere una disponibilità economica nel più breve tempo possibile. A tal fine l’Istituto autorizza le domande e dispone l'anticipazione del trattamento entro 15 giorni dal ricevimento delle domande stesse.

Le prestazioni interessate da questa possibilità sono:

  • Cassa Integrazione Ordinaria (CIGO)
  • Cassa Integrazione in Deroga (CIGD)
  • Assegno Ordinario (ASO) dei Fondi di solidarietà.


Il manuale “Pagamento anticipato del 40% delle integrazioni salariali” (pdf 981KB) illustra i passaggi e i dettagli per inoltrare la domanda.

L’Istituto, con il messaggio 18 novembre 2020, n. 4335 ha fornito ulteriori dettagli in merito all’anticipo del 40%.

Reiterazione della domanda di Cassa Integrazione e assegno ordinario

Le aziende che hanno già usufruito della Cassa Integrazione Ordinaria possono richiedere un ulteriore periodo non superiore a cinque settimane con la causale “Covid-19 nazionale”, per periodi dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020. Questa tranche aggiuntiva, rispetto a quella originariamente prevista dal decreto Cura Italia, è subordinata all’effettivo completamento della fruizione delle prime nove settimane di integrazione salariale.

Per la gestione della quota incrementale, è stato individuato un iter procedurale snello che, nel rispetto del dettato normativo, consente ai datori di lavoro la possibilità di accedere al trattamento (sia residuale che complessivo, fino a un massimo di 14 settimane) attraverso l’invio anche di un’unica domanda.

Le ulteriori cinque settimane di Cassa Integrazione in Deroga vengono autorizzate direttamente dall’INPS, a cui andrà presentata la domanda. I datori di lavoro, che dovranno chiedere l’autorizzazione delle prime nove esclusivamente alle Regioni, potranno, a decorrere dal 18 giugno, chiedere le ulteriori settimane all’Istituto. Rimane la competenza dei rispettivi Fondi di solidarietà territoriale per la deroga afferente alle Province Autonome di Trento e Bolzano.

Con il messaggio 15 luglio 2020, n. 2825 l’INPS fornisce ulteriori indicazioni relative ad alcuni profili gestionali inerenti ai trattamenti in deroga. In particolare, chiarisce i criteri di calcolo delle settimane concesse in Cassa Integrazione in Deroga e, per i datori di lavoro che abbiano interamente fruito del precedente periodo di 14 settimane (9+5), le modalità di accesso alle ulteriori quattro settimane.

Il decreto Rilancio, inoltre, ha introdotto la possibilità che l’INPS anticipi ai lavoratori destinatari di trattamenti di Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (CIGO), Cassa Integrazione Guadagni in Deroga (CIGD) e assegno ordinario, a pagamento diretto, una somma pari al 40% delle ore autorizzate per l’intero periodo, entro 15 giorni dalla presentazione della domanda.

La circolare INPS 27 giugno 2020, n. 78, emanata d’intesa con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, fornisce tutte le indicazioni operative per la presentazione della domanda di pagamento diretto con anticipo del 40% e chiarisce le modalità di istruttoria, di calcolo della misura e di pagamento dell’anticipazione.

Termini di trasmissione delle domande

Il decreto Rilancio introduce termini più stringenti per l’invio delle istanze con previsione di una penalizzazione nei casi in cui la domanda sia presentata oltre il termine stabilito.

Per ciò che riguarda la Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (CIGO), Assegno Ordinario (ASO), Cassa Integrazione Salariale Operai Agricoli (CISOA) e Cassa Integrazione Guadagni In Deroga (CIGD), il decreto-legge 16 giugno 2020, n. 52, successivo al decreto Rilancio, ha stabilito che le domande devono essere inviate, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa.

Al fine di consentire un graduale adeguamento al nuovo regime, i termini sono stati spostati al 17 luglio 2020 (trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore del decreto-legge 52/2020), se quest’ultima data è posteriore a quella prevista per la scadenza dell’invio delle domande. Per le domande riferite ai periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa che hanno avuto inizio nel periodo ricompreso tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020, il termine di invio è stato fissato entro il trascorso 15 luglio 2020.

I datori di lavoro che hanno erroneamente presentato domanda per trattamenti diversi da quelli cui avrebbero avuto diritto, o comunque con errori o omissioni che ne hanno impedito l’accettazione, possono presentare la domanda nelle modalità corrette entro 30 giorni dalla comunicazione dell’errore da parte dell’amministrazione di riferimento.

L'INPS, con il messaggio 26 maggio 2020, n. 2183, fornisce indicazioni in merito al termine di presentazione delle domande e alla penalizzazione per le istanze trasmesse oltre il termine. Tali indicazioni riguardano solo i datori di lavoro che non hanno mai fatto richiesta di intervento di Cassa Integrazione Ordinaria o assegno ordinario con causale "Covid-19 nazionale" per periodi tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020. La circolare INPS 15 luglio 2020, n. 86, invece, fornisce ai datori di lavoro le istruzioni operative sugli ulteriori periodi di Cassa Integrazione in Deroga (CIGD) e indica destinatari e lavoratori beneficiari della prestazione, modalità e termini di presentazione della domanda, di autorizzazione della prestazione, modalità di pagamento ed istruzioni contabili.

Mentre nel messaggio 21 luglio 2020, n. 2901 l’INPS fornisce tutti i chiarimenti in merito al nuovo regime decadenziale e le indicazioni operative.