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Trattamenti di integrazione salariale: nuova disciplina decadenziale

Trattamenti di integrazione salariale: nuova disciplina decadenziale

Pubblicazione: 22 luglio 2020 Ultimo aggiornamento: 1 febbraio 2021

Il decreto-legge 16 giugno 2020, n. 52 ha stabilito che le domande finalizzate alla richiesta di interventi di integrazione salariale, ovvero Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (CIGO), Assegno ordinario (ASO), Cassa Integrazione Salariale Operai Agricoli (CISOA) e Cassa Integrazione Guadagni In Deroga (CIGD), devono essere inviate, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa.

Al fine di consentire un graduale adeguamento al nuovo regime, i termini sono stati spostati al 17 luglio 2020 (trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore del decreto-legge 52/2020), se quest’ultima data è posteriore a quella prevista per la scadenza dell’invio delle domande. Per le domande riferite ai periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa che hanno avuto inizio nel periodo ricompreso tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020, il termine di invio è stato fissato entro il trascorso 15 luglio 2020.

I datori di lavoro che hanno erroneamente presentato domanda per trattamenti diversi da quelli cui avrebbero avuto diritto o comunque con errori o omissioni che ne hanno impedito l’accettazione, possono presentare la domanda nelle modalità corrette entro trenta giorni dalla comunicazione dell’errore da parte dell’amministrazione di riferimento.

Con il messaggio 21 luglio 2020, n. 2901 l’INPS fornisce tutti i chiarimenti in merito al nuovo regime decadenziale e le indicazioni operative.