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Accesso civico "semplice"

Pubblicazione: 12 febbraio 2025 Ultimo aggiornamento: 12 febbraio 2025

È previsto dall’art. 5, comma 1, del D. Lgs n. 33/2013 e consente a “chiunque” di chiedere “documenti, informazioni e dati” oggetto di pubblicazione obbligatoria, che l’amministrazione abbia omesso di pubblicare.

L’esercizio del diritto non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente. Le richieste di accesso civico semplice sono gratuite, non richiedono motivazione e possono essere presentate, utilizzando l’apposito modulo, al “Responsabile della prevenzione della corruzione e per la trasparenza” dell’INPS, ad uno dei seguenti indirizzi:

L’amministrazione, entro trenta giorni, deve procedere alla pubblicazione sul sito dei dati, documenti, informazioni oggetto dell’istanza, e comunicare al richiedente l’avvenuta pubblicazione con l’indicazione del relativo collegamento ipertestuale.

Se quanto richiesto risulta già pubblicato, l'amministrazione comunica al richiedente il relativo collegamento ipertestuale.